Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 387 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 387 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1406/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 2799/2020, depositata l’ 11/6/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, ha notificato ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 a RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ora RAGIONE_SOCIALE, un’intimazione di pagamento relativa a 52 cartelle, per un valore complessivo di euro 17.494.595,30;
la CTP di Napoli, con la sentenza n. 6414/24/2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a contributi previdenziali e contravvenzioni al codice della strada; per altre cartelle ha ritenuto che la competenza per territorio ex art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 spetti alle CTP di Bari, Roma, Milano e RAGIONE_SOCIALE; per le restanti cartelle ha accolto il ricorso con riferimento a due di esse, mancando la prova della notifica, e lo ha rigettato per le rimanenti;
RAGIONE_SOCIALE, oltre che impugnare la sentenza di primo grado, ha riassunto il giudizio avanti alla CTP di RAGIONE_SOCIALE, che con la sentenza n. 1716/1/2018 ha ritenuto non provata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e ravvisato la carenza di legittimazione degli enti impositori, provvedendo all’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle ;
la CTR della Campania, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata n. 2799/2020, ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo che tre RAGIONE_SOCIALE quattro cartelle fossero state regolarmente notificate;
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso e la prima anche ricorso incidentale;
la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. e nel termine di cui al comma 1,
terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
CONSIDERATO CHE
il ricorso per cassazione risulta spedito alla RAGIONE_SOCIALE in data 8 gennaio 2021 ma non è stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata né la parte intimata ha svolto attività difensiva;
mancando la prova del perfezionamento della notifica, deve esserne disposto, in via preliminare, il rinnovo per consentire, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. , la regolare integrazione del contraddittorio;
P.Q.M.
ordina il rinnovo della notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 10/12/2025.
la Presidente NOME COGNOME