Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11609 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23032/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO. (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENTE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE n. 2630/2014 depositata il 18/09/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO
RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico svolgente attività di natura assistenziale, impugnava la cartella di pagamento emessa successivamente all’iscrizione a ruolo effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate. Tale atto impo -esattivo faceva seguito alla liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 relativa alla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l’anno d’imposta 2002 e al mancato versamento dell’Irpeg per l’importo di euro 44.935,00 derivante dai canoni di locazione a terzi di immobili, poi aumentato ad euro 61.931,81 in sede di iscrizione a ruolo.
I giudizi di merito esitavano in favore RAGIONE_SOCIALE contribuente. In particolare, la CTR, confermando la decisione RAGIONE_SOCIALE CTP, riteneva che le rendite immobiliari di un ente pubblico, avente finalità assistenziali, non costituissero attività commerciale a termini dell’art. 74 TUIR. A tal fine ricordava come la contribuente fosse un ‘ ente pubblico eretto ad ente morale con R.D. 26 novembre 1911, la cui natura di Ipab è sancita dalla Regione siciliana con decreto assessoriale n. 675 del 12 novembre 1987. Scopo dell’RAGIONE_SOCIALE è di raccogliere presso gli asili dell’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘, durante i giorni feriali e gratuitamente, i minori le cui famiglie versano in stato di bisogno e/o disagio morale e residenti preferibilmente nel Comune di Messina’.
Ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, che si affida ad un unico motivo di ricorso. Spiega
contro
ricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Rimane intimata la contribuente.
CONSIDERATO
In via pregiudiziale di rito, occorre rilevare che non risulta perfezionata la notifica all’RAGIONE_SOCIALE del ricorso erariale introduttivo al presente giudizio mentre risulta perfezionata la notifica del controricorso adesivo dell’incaric ato per la riscossione il chè comporta la necessità di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione alla parte contribuente.
Ed infatti, l’evenienza concreta un tentativo corretto di notificazione, solo parzialmente andato a buon fine, tale da richiedere la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione ai sensi dell’art. 291, primo comma , c.p.c., con l’avvertenza che l a mancata o non tempestiva rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità RAGIONE_SOCIALE stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (cfr. Cass. VI-3, n. 14742/2019).
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione alla contribuente RAGIONE_SOCIALE entro sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 29/11/2023 e, previa riconvocazione, il