Società Cancellata: Come Prosegue la Causa? Il Ruolo della Rinnovazione Notificazione
Quando una società viene cancellata dal Registro delle Imprese durante un contenzioso, si apre uno scenario complesso. L’azione legale non si estingue, ma prosegue nei confronti dei soci. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto procedurale cruciale in questi casi: l’obbligo di procedere alla rinnovazione notificazione qualora la comunicazione a uno dei soci non vada a buon fine. Questo passaggio è fondamentale per la validità del processo.
I Fatti del Caso
Una società a responsabilità limitata aveva ottenuto l’annullamento di due avvisi di accertamento fiscale per gli anni 2004 e 2005. L’Agenzia delle Entrate, non accettando la decisione, ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando le pretese dell’erario.
Successivamente, l’Agenzia ha presentato ricorso per Cassazione. Nel frattempo, però, la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese. Di conseguenza, l’Agenzia ha correttamente indirizzato l’azione legale nei confronti dei due ex soci. Tuttavia, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio a uno dei due soci non è andata a buon fine, creando un vizio procedurale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria. Invece di pronunciarsi sul merito della questione fiscale (ovvero sulla legittimità degli accertamenti), la Corte si è concentrata esclusivamente sull’aspetto procedurale. I giudici hanno rilevato il difetto di notifica e, per sanarlo, hanno ordinato all’Agenzia delle Entrate di provvedere alla rinnovazione notificazione dell’atto al socio non raggiunto, concedendo un termine di sessanta giorni. Di conseguenza, la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa che il contraddittorio fosse correttamente instaurato con tutte le parti.
Le Motivazioni: la centralità della corretta notifica per il contraddittorio
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il principio del contraddittorio. Affinché un processo sia valido, tutte le parti coinvolte devono essere messe in condizione di partecipare e difendersi. Una notifica fallita o nulla impedisce a una parte di conoscere l’esistenza del giudizio e di esercitare il proprio diritto di difesa.
L’estinzione della società non cancella le sue posizioni debitorie, che si trasferiscono in capo ai soci. Questi ultimi diventano i nuovi legittimi contraddittori nel processo. È quindi imperativo che ciascuno di essi sia regolarmente informato dell’azione legale. L’ordine di rinnovazione notificazione non è una mera formalità, ma l’unico strumento per correggere il vizio e permettere al processo di proseguire validamente verso una decisione di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. Per i creditori (in questo caso, l’Amministrazione Finanziaria), evidenzia l’importanza di una scrupolosa gestione delle notifiche, specialmente quando si agisce contro i soci di una società estinta. Un errore procedurale può causare ritardi significativi e compromettere l’esito del giudizio. Per gli ex soci di società cancellate, il provvedimento riafferma il loro diritto a essere correttamente informati di qualsiasi azione legale che li riguardi, garantendo loro la piena possibilità di difendere le proprie ragioni in giudizio.
Cosa succede se la notifica di un atto processuale a una delle parti non va a buon fine?
In base a quanto stabilito nell’ordinanza, il giudice ordina alla parte che ha promosso l’azione di effettuare una nuova notifica (rinnovazione della notificazione) entro un termine stabilito, per sanare il vizio procedurale e garantire il diritto alla difesa della parte non raggiunta.
Se una società viene cancellata dal Registro delle Imprese, il creditore può continuare l’azione legale contro i soci?
Sì. Il provvedimento conferma che, in caso di estinzione della società, il giudizio prosegue nei confronti dei soci, i quali subentrano nelle posizioni debitorie della società stessa e diventano le nuove parti del processo.
La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha deciso se gli avvisi di accertamento erano legittimi?
No. L’ordinanza esaminata è interlocutoria, ovvero non decide il merito della controversia fiscale. Si limita a risolvere una questione procedurale (il difetto di notifica), disponendo la sua rinnovazione e rinviando la causa a una nuova udienza per la successiva trattazione nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31495 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9619/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato in INDIRIZZORoma, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 654/2016 depositata il 16/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
-L’Agenzia per le Entrate propone ricorso avverso la sentenza della C.T.R. di Bari sez. dist. di Foggia, che ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza della C.T.P. di Foggia, che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per l’annullamento di due distinti av visi di accertamento, con i quali veniva accertato, ex artt. 39, comma 2 d.P.R. 60/1973 e 55 d.P.R. 633/1972, un reddito imponibile e non dichiarato, relativamente agli anni di imposta 2004 e 2005, con conseguente rideterminazione delle somme dovute a titolo di IRES, IRAP ed IVA pari ad euro 163.086,86 per l’anno 2004 ed euro 956,67 per l’anno 2005 ;
-L’Agenzia delle Entrate formula due motivi di impugnazione, premettendo, tuttavia, che la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese e che pertanto intende proseguire il giudizio nei confronti dei soci della società estinta COGNOME NOME e NOME COGNOME, cui ha notificato il ricorso introduttivo (Cass.22692/2023); – rilevato che la notifica al socio COGNOME NOME non è andata a buon fine e che occorre disporne la rinnovazione, rinviando la trattazione a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Dispone la rinnovazione della notificazione a COGNOME NOME, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2024