Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13922 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13922 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
Irpef -Cartella di pagamento – Notifica
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11755/2020 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 4796/2019, depositata in data 27 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA riguardante Irpef su indennità di fine rapporto di lavoro relativa all’ anno 2007, per un importo complessivo di euro 4.733,00.
Avverso detta ultima la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Milano, assumendo che non aveva ricevuto la notifica della cartella e che il credito -relativo all’annualità 2007 , e di cui era venuta a conoscenza solo nel 2017 -era prescritto.
La CTP accoglieva il ricorso, nella contumacia della convenuta Agenzia delle entrate-Riscossione, rilevando che non vi era prova della rituale notifica della cartella.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla CTR della Lombardia, la qual,e con la sentenza di cui all’epigrafe, lo accoglieva ritenendo che la cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata all’ultimo indirizzo conosciuto e che la notifica si fosse perfezionata previo espletamento formale dalla procedura di notifica, di cui a ll’ art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 140 cod. proc. civ.
Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 58, secondo
comma, e 60, primo comma, lett. e) e terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’ art. 140 cod. proc. civ.
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la cartella di pagamento sott esa all’intimazione di pagamento ritualmente notificata.
Assume che la CTR ha ritenuto applicabili le disposizioni relative alla c.d. irreperibilità assoluta, sebbene non ricorresse detta fattispecie.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In subordine la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata in quanto la CTR, nel ritenere la cartella di pagamento ritualmente notificata, ha omesso di valutare la documentazione prodotta.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività dell’appello formulata dalla contribuente nella memoria difensiva.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento in sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att . cod. proc. civ.
Censura la sentenza per aver reso motivazione apparente su tutte le questioni ulteriori rispetto all’unica questione trattata relativa alla notifica della cartella.
In via preliminare deve disporsi la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate Riscossione.
5.1. Dalla relata allegata al ricorso risulta che il ricorrente avrebbe notificato il ricorso alla controparte a mezzo pec sia all’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato che a quello de ll ‘Avvocato NOME COGNOME che difendeva l’Ente in appello; tuttavia, risultano allegate agli atti le solo ricevute di accettazione e di consegna all’indirizzo della difesa erariale.
5.2. La notifica presso il difensore del libero foro è inesistente. Questa Corte, infatti, ha chiarito che ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; ne consegue che l’omessa produzione – che può intervenire ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ. -, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l’inesistenza della notificazione (Cass. 19/11/2024, n. 29670).
5.3. E’ nulla, invece, la notifica presso l’Avvocatura dello Stato.
Questa Corte, infatti, ha chiarito che qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso gli Uffici di quest’ultima , non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in
cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 22/06/2021, n. 17700).
5.4. Va disposta, pertanto, ex art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle Entrate -Riscossione in conformità a quanto disposto dall’art. 330 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, 8 maggio 2025.