Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32495 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24439/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 5206/2019 depositata il 19/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, un atto di contestazione ed irrogazione della sanzione per la tardiva registrazione, relativamente alla prima annualità, del contratto di locazione concluso, a
latere conductoris, dalla RAGIONE_SOCIALE, in considerazione della non corretta liquidazione operata in sede di ravvedimento operoso che invece avrebbe dovuto essere commisurato, alla stregua dell’art. 69 d.P.R. n. 131/1986, sulla base del valore del canone dell’intero sestennio.
In esito all’impugnazione di detto atto impositivo, la RAGIONE_SOCIALE.T.P. di Milano, con sentenza n. 3455/2018, accoglieva il ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE interponeva appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 5206/2019, depositata il 19.12.2019, in riforma della gravata decisione, accoglieva il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – corretta la ripresa dell’Ufficio, dovendosi far riferimento, quale base imponibile per determinare la sanzione conseguente alla tardiva registrazione, per la prima annualità, del contratto di locazione, al canone complessivamente previsto per l’intera sua durata (nella specie, sei anni, trattandosi di locazione ad uso diverso) piuttosto che – come invece argomentato dalla contribuente – a quello convenuto per la sola prima annualità.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
E’ rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
All’udienza del 21 giugno 2022, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. rg 24878/2022, rilevata la nullità, della notifica via p.e.c. del ricorso eseguita nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE ad un l’indirizzo tratto dal “sito ufficiale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.gov.it” e non da pubblici elenchi ovvero dal registro generale degli indirizzi di cui all’art. 7 del D.M. n. 44 del 2011, disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
In data 13 agosto 2025, la società depositava atto con il quale rappresentava di aver provveduto alla rinnovazione della notificazione del ricorso e della citata ordinanza nei confronti dell’amministrazione,
depositando, tuttavia, le originarie relate di notificazione del ricorso effettuate il 22 settembre 2020, già depositate in atti.
In prossimità dell’udienza, la società ricorrente ha depositato memorie difensive ribadendo le argomentazioni svolte con il ricorso per cassazione.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 17, commi 3 e 43, e 69 del d.P.R. n. 131/1986.
Si sostiene che l’art. 17 cit. prevede che per le locazioni di durata pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.
Si assume che la prima soluzione prevede che l’imposta di registro può essere liquidata in un’unica soluzione sulla base dei canoni di locazione pattuiti tra le parti per l’intera durata del contratto secondo una prima interpretazione della norma; la seconda modalità prevede invece che l’imposta di registro sia determinata e liquidata annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno e che in sede di prima registrazione del contratto, sia dovuta l’imposta di registro determinata sul canone di locazione della prima annualità. Attraverso detta previsione il legislatore ha quindi riconosciuto ai contribuenti la facoltà di liquidare l’imposta dovuta e non contestata dall’ufficio alla quale fa riferimento il menzionato art. 69 per stabilire la sanzione amministrativa per la ritardata registrazione del contratto. Il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale sarebbe, dunque, frutto di un’errata applicazione degli artt. 17 e 69 del citato decreto presidenziale, considerato che l’odierna ricorrente aveva determinato la sanzione parametrando l’imposta dovuta ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme rubricate.
Il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 10
del d.lgs. n. 212 del 2000. Si afferma che il provvedimento d’appello è erroneo in quanto viola l’art. 10 rubricato, il quale stabilisce che .
Si assume che il primo comma della norma menzionata prevede che i rapporti tra contribuenti e amministrazione sono improntati alla collaborazione reciproca e che al secondo comma, in caso in cui il contribuente venga indotto in errore dall’amministrazione, la sanzione non si applica.
Nel caso in questione la locatrice provvedeva alla registrazione telematica del contratto di locazione tardivamente provvedendo al pagamento di quanto determinato automaticamente dal programma informatico messo a disposizione dall’amministrazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1.La notificazione del ricorso introduttivo originariamente effettuata nei riguardi dell’amministrazione finanziaria era inficiata da nullità, dacché eseguita con spedizione dell’atto a mezzo EMAIL – presso un indirizzo tratto dal sito istituzionale dell’ente e non dai pubblici regist ri ovvero dal registro generale degli indirizzi di cui all’art. 7 del D.M. n. 44 del 2011 (cfr. Cass. nn. 6155/2025, 24878/2022, 13224/2018, 11574/2018; Cass. n. 21876/2025). Il ricorso per cassazione è stato notificato, difatti, all’ente, per via telematica, ad indirizzo EMAIL , di cui non è indicato, nella relata di notifica, l’inserimento in pubblico elenco, bensì l’inserimento nel sito dell’amministrazione.
3.2. Ai sensi dell’art. 3 -bis , comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica»; l’art. 16 ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile».
3.3. In data 18 agosto 2022, la Cancelleria comunicava alla società l’ordinanza interlocutoria n. 24878/2022, con la quale, stante la mancata sanatoria del vizio, la Corte disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa.
3.4. In data 13 agosto 2025, la società ha depositato atto in cui rappresenta di aver provveduto alla rinnovazione della notificazione del ricorso e della citata ordinanza nei confronti dell’amministrazione, allegando, tuttavia, le originarie relate di notificazione del ricorso effettuate il 22 settembre 2020, già depositate in atti.
4.Il ricorso, pertanto, è inammissibile, ai sensi dell’art. 371 -bis cod. proc. civ..
4.1. Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, infatti, la citata disposizione, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso in grado di legittimità, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche al caso in cui – come nella specie sia stata ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio,
ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, in motivazione; Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass 25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
5.1. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimata poiché la medesim a non ha svolto attività difensiva.
5.2. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della egge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione il 26 novembre 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME