Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27416 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33530/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
-avverso la sentenza n. 1049/03/2019 emessa dalla CTR Calabria in data 03/04/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Intimazione di pagamento
cartelle
–
Ordine
rinnovazione
notificazione
ricorso
cassazione
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l’intimazione di pagamento riferita a numerose cartelle di pagamento per tributi erariali non pagati.
La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del ricorso, annullava gli avvisi di intimazione e gli atti presupposti.
La sentenza veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Calabria dichiarava inammissibile l’appello, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE avvalsa di un avvocato del libero foro.
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. La contribuente non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria del 6/10/2021 veniva acquisito il fascicolo dei giudizi di merito. Con successiva ordinanza interlocutoria dell’11/5/2022 il Collegio, rilevato che la notifica del ricorso per cassazione, anche in esito a processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario, rimetteva la causa sul ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni per la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
Con il primo motivo di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, e 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 8, d.l. 193/2016, nonché 4-novies d.l. n. 34/2 019, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, dichiarato l’inammissibilità dell’appello da essa proposto per essersi avvalsa di un professionista appartenente al libero foro.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in subordine, la violazione degli artt. 182, secondo comma, cod. proc. civ. e 11 e 12, comma 10, d.lgs.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso che nel caso di specie si potesse concedere un termine per regolarizzare il mandato alle liti conferito dall’RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente, occorre rilevare che la ricorrente non ha ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE disposto dal Collegio della allora Sesta sezione con ordinanza interlocutoria dell’11/5/2022 , ritualmente comunicata dalla Cancelleria all’Avvocatura dello Stato in data 7/9/2022 .
Nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1930 del 25/01/2017; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019).
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo la contribuente svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.2024.