Rinnovazione Notifica Ricorso: Quando e Perché la Cassazione la Dispone
Nel processo, la correttezza delle notifiche è un pilastro fondamentale a garanzia del diritto di difesa. Un errore in questa fase può compromettere l’intero giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come viene gestito un vizio di notifica, ordinando una rinnovazione notifica ricorso per sanare un errore procedurale. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di seguire scrupolosamente le regole del codice di procedura civile, anche nel contenzioso tributario.
I Fatti del Caso: Un Accertamento Fiscale e un Ricorso Mal Notificato
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti della titolare di un’attività di bar. L’Ufficio contestava, per l’anno d’imposta 2008, un maggior reddito ai fini Irpef, Irap e Iva, basandosi su una presunta antieconomicità della gestione, poiché i ricavi dichiarati erano inferiori ai costi.
La contribuente impugnava l’atto e, dopo i primi gradi di giudizio, la Commissione Tributaria Regionale respingeva sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. L’Amministrazione Finanziaria decideva quindi di presentare ricorso per cassazione.
Il problema sorgeva proprio nella fase di notifica di tale ricorso. L’ente commetteva due errori cruciali:
1. Tentava la notifica presso lo studio di un avvocato che non era il difensore indicato nella sentenza impugnata. Questa notifica, inoltre, non si perfezionava a causa dell’irreperibilità relativa del destinatario, senza che venissero completate le procedure previste dalla legge in tali casi (come il deposito dell’avviso di ricevimento).
2. Effettuava una seconda notifica direttamente alla residenza personale della contribuente.
La Decisione della Corte e la Rinnovazione Notifica Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha immediatamente rilevato la nullità di entrambe le notifiche. Di conseguenza, ha emesso un’ordinanza interlocutoria per disporre la rinnovazione notifica ricorso.
Questo tipo di provvedimento non chiude la causa, ma risolve una questione procedurale per consentire al giudizio di proseguire correttamente. La Corte, infatti, non ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma ha concesso all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di rimediare al proprio errore.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati del diritto processuale. La nullità della notifica è stata dichiarata per una duplice ragione.
In primo luogo, il tentativo di notifica al presunto procuratore era viziato sia perché indirizzato alla persona sbagliata, sia perché non perfezionatosi secondo le regole. La giurisprudenza, richiamata dalla stessa Corte, è chiara nel richiedere il completamento dell’iter di notifica anche in caso di irreperibilità relativa.
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, la notifica effettuata personalmente alla contribuente è stata considerata nulla perché in violazione dell’art. 330 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, quando una parte è rappresentata in giudizio da un avvocato presso cui ha eletto domicilio, le notifiche degli atti di impugnazione devono essere effettuate prioritariamente presso quest’ultimo. Notificare l’atto direttamente alla parte è un errore che lede il diritto di difesa, poiché è il legale il soggetto tecnicamente preposto a gestire le fasi del processo.
Le Conclusioni
In applicazione degli articoli 291 e 330 del codice di procedura civile, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando all’Amministrazione Finanziaria un termine perentorio di sessanta giorni per procedere a una nuova e corretta notifica del ricorso. Questa decisione riafferma un principio fondamentale: i vizi di notifica, quando non ne determinano l’inesistenza giuridica, possono essere sanati. L’obiettivo è privilegiare una decisione sul merito della controversia piuttosto che chiudere il processo per un errore procedurale emendabile. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza costituisce un monito sull’importanza di verificare con la massima diligenza il corretto destinatario e l’indirizzo per le notifiche, specialmente nelle fasi di impugnazione.
Perché la notifica del ricorso è stata considerata nulla?
La notifica è stata ritenuta nulla per due motivi: un primo tentativo è stato fatto a un procuratore sbagliato e non si è perfezionato per irreperibilità; un secondo tentativo, fatto direttamente alla parte, ha violato l’art. 330 c.p.c. che impone la notifica in via prioritaria al procuratore domiciliatario.
Cosa succede quando la notifica di un ricorso per cassazione è nulla?
Se la notifica è nulla ma non giuridicamente inesistente, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., può ordinare la sua rinnovazione entro un termine perentorio, sanando così il vizio procedurale e permettendo al processo di proseguire.
A chi deve essere notificato il ricorso per cassazione se la parte ha un avvocato?
In base all’art. 330 c.p.c., il ricorso deve essere notificato prioritariamente presso il procuratore domiciliatario, cioè l’avvocato che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio e presso il cui studio è stato eletto domicilio per le comunicazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero 2411 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale n. 5756/44/2016, depositata in data 16 giugno 2016;
Oggetto:Tributi
Irpef, Irap e Iva 2008
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello principale di NOME COGNOME nonché quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza n. 1209/03/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta contribuente, esercente attività di bar e degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, aveva contestato, per il 2008, un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, stante l’emersa antieconomicità della gestione dell’attività commerciale essendo risultati i ricavi dichiarati inferiori al costo del venduto.
la contribuente è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
la notifica in data 16 gennaio 2017, a mezzo servizio postale, del ricorso per cassazione è stata tentata presso lo studio del AVV_NOTAIO NOME COGNOME (sia in INDIRIZZO che in INDIRIZZO), quale asserito procuratore domiciliatario della contribuente in grado di appello benché dalla sentenza impugnata risulti altro nome (NOME COGNOME) quale difensore della medesima, notifica, in ogni caso, non perfezionatasi per irreperibilità relativa del destinatario in mancanza della produzione dell’avviso ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021);
peraltro, la notifica effettuata in data 16 gennaio 2017 nei confronti della parte personalmente (presso la residenza della stessa) è ugualmente nulla in quanto effettuata in violazione dell’art.330 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in cassazione), che prevede la notificazione del ricorso in via prioritaria
al procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014); – pertanto, è necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per
cassazione ai sensi degli artt. 291 e 330 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione.
Roma, così deciso il 24 aprile 2024