Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. R.G. 27162-2018 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro
RAGIONE_SOCIALE tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 1620/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21.2.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5261/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e prodromiche cartelle esattoriali;
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. il ricorso per cassazione risulta notificato, in data 18/9/2018, ad RAGIONE_SOCIALE (soppressa dall’art. 1 d.l. n. 193 del 2016, che ha disposto la successione ad essa di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) presso il procuratore che aveva rappresentato l’agente della riscossione nel secondo grado di giudizio;
1.2. le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845/2021; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911/2021) hanno affermato che la predetta notificazione è invalida, in quanto «eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione …(ma)… tale invalidità … integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’RAGIONE_SOCIALE stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata»;
1.3. occorre quindi disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso, con le modalità di cui alla citata giurisprudenza (Cass., Sez. U, n. 4845/2021; conf. Cass. n. 40770/2021)
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso ad RAGIONE_SOCIALE entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME