Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28115 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28115 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
Iscrizione di ipoteca – Notifica impugnazione – Parte personalmente – Rinnovazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11095/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore (già RAGIONE_SOCIALE) rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, SEZIONE STACCATA REGGIO CALABRIA n. 3018/2018, depositata il 27/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in
epigrafe. Con quest’ultima la RAGIONE_SOCIALE.t.r ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso spiegato avverso iscrizione di ipoteca.
Considerato che:
La notifica del ricorso per cassazione è avvenuta alla parte personalmente, a mezzo posta, con raccomandata spedita il 26 marzo 2019 e ritirata dal destinatario in data 4 aprile 2019. Il ricorso, invece, sebbene non fosse decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, non è stato notificato al procuratore della parte, nonostante quest’ultima, in secondo grad o, fosse ritualmente costituita a mezzo proprio difensore, come risulta dall’ intestazione della sentenza impugnata.
La notifica alla parte personalmente, anziché al suo procuratore, è nulla ed è sanabile, ex art. 291, primo comma, cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. applicabile anche al giudizio di legittimità.
L’intimato non si è costituito a mezzo controricorso, sicché occorre disporre la rinnovazione della notifica.
La rinnovazione dovrà avvenire secondo le modalità di cui all’art. 330 cod. proc. civ. ove si dispone che quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss. cod. proc. civ. Questa Corte, infatti, ha chiarito che detta disposizione si applica anche in caso di rinnovazione della notificazione dell’impugnazione affetta da nullità, disposta ai sensi dell’art. 291, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 01/02/2006, n. 2197, Cass. 31/07/2018, n. 20255).
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME