Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3753/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
– ricorrente –
Contro
COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del primo, -controricorrente-ricorrente incidentale –
COGNOME NOME
IRPEF NOME AVVISO ACCERTAMENTO
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 6079/2016, depositata il 22/11/2016; lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, ha chiesto l’accoglimento del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME, che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il rigetto del controricorso incidentale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – premesso che la Guardia di Finanza aveva rilevato, in sede di verifica, che la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso e, comunque, non aveva esibito la contabilità ex art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973, né la documentazione inerente ai fatti gestionali, e che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti emetteva tre avvisi di accertamento, notificati sia al legale rappresentante della società sia al socio NOME COGNOME con i quali, per gli anni 1990, 1991 e 1992, venivano accertati maggiori redditi in capo alla società, ed applicate pene pecuniarie.
Contro tali avvisi proponeva ricorso NOME COGNOME.
Con ulteriori due avvisi l’Ufficio accertava nei confronti della società in nome collettivo la mancata presentazione del NUMERO_DOCUMENTO per gli anni 1991 e 1992 nonché il mancato versamento di ritenute alla fonte. Applicava, conseguentemente, pene pecuniarie e soprattasse.
Anche tali avvisi venivano separatamente impugnati dal COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE rigettava i ricorsi relativi agli avvisi derivanti dal mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto e, invece, annullava gli avvisi di accertamento nei confronti della società in nome collettivo, ai fini RAGIONE_SOCIALE, sulla base dell’accertata estraneità del COGNOME.
Proposto gravame da entrambe le parti, la C.t.r. della Lombardia con sentenza n. 21 depositata il 10 aprile 2006, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, confermava gli avvisi
di accertamento ai fini RAGIONE_SOCIALE rispettivamente per i periodi di imposta 1990, 1991 e 1992 e in accoglimento dell’ appello del COGNOME dichiarava non dovute da quest’ultimo sopratasse e sanzioni di cui agli avvisi di accertamento per quanto soggetto a ritenuta alla fonte.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il COGNOME. Questa Corte, tuttavia, con la sentenza n. 6953 del 2013 rilevava di ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra la società e gli altri soci illimitatamente responsabili e rinviava al giudice del primo grado per decidere la controversia, previa integrazione del contraddittorio.
Il COGNOME riassumeva il giudizio nei confronti, oltre che dell’RAGIONE_SOCIALE , del solo socio NOME COGNOME in quanto, nelle more, la società si era estinta.
La RAGIONE_SOCIALE confermava gli avvisi di accertamento relativi all’RAGIONE_SOCIALE, precisando che il reddito accertato doveva imputarsi ai due soci , in misura pari al 75 per cento per il COGNOME e al 25 per cento per il COGNOME, e accertava che quest’ultimo non poteva essere chiamato a rispondere di sopratasse e pene pecuniarie comminiate con gli avvisi di accertamento relativi somme oggetto di ritenuta alla fonte.
Avverso detta sentenza spiegavano appello il COGNOME ed appello incidentale l’Ufficio. Con la sentenza qui impugnata la C.t.r. rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio che aveva chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del COGNOME al pagamento di sovratasse e sanzioni e l’imputazione a quest’ultimo del 50 per cento (anziché del 25 per cento) del maggior reddito accertato in capo alla società e, in parziale accoglimento dell’appello principale del contribuente, annullava i tre avvisi di accertamento relativi all’RAGIONE_SOCIALE per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Ricorrono in cassazione l’Ufficio con ricorso principale e NOME COGNOME, il quale si è pure difeso a mezzo controricorso, con ricorso incidentale.
Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Rileva preliminarmente il Collegio che non si rinviene in atti la prova della rituale notifica sia del ricorso che del controricorso e contestuale ricorso incidentale al socio NOME COGNOME, litisconsorte necessario, come già dichiarato da questa Corte con la sentenza n. 6953 del 2013, e già parte nel giudizio di rinvio incardinatosi a seguito di quest’ultima.
In particolare, quanto al ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, la notifica, avvenuta a mezzo posta, non risulta andata a buon fine, stante l’annotazione sulla cartolina di ricevimento di «indirizzo insufficiente».
Quanto al controricorso, invece, la notifica, avvenuta a mezzo posta, non risulta andata a buon fine stante l’annotazione sulla cartolina di ricevimento della «irreperibilità del destinatario» alla quale non risulta siano seguite le formalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso e del controricorso e contestuale ricorso incidentale a NOME COGNOME, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.