Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15784 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15784 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/04/2025
RINNOVAZIONE NOTIFICA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17772/2021 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso , dall’ avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , in persona del Direttore pro tempore
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 2071/19/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata in data 4 giugno 2021. Numero sezionale 2698/2025 Numero di raccolta generale 15784/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale nella parte in cui, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato (cartella di pagamento) per la ritenuta nullità della notifica dell’atto presupposto, compensava tuttavia le spese del grado di giudizio, «tenuto conto della giurisprudenza contrastante» (così nella sentenza impugnata);
avverso tale pronuncia la suindicata società proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 23 giugno 2021, formulando un unico motivo d’impugnazione , depositando, in data 28 marzo 2025, memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.;
l’Agenzia delle Entrate è restata intimata.
RILEVATO CHE:
la notifica del ricorso è stata eseguita tramite posta elettronica certificata ed indirizzata a « EMAIL »;
che la notifica è da reputarsi nulla in quanto non eseguita all’Avvocatura dello Stato cui compete, in assenza di deroghe, il relativo patrocinio;
P.Q.M.
Numero sezionale 2698/2025
la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate. Numero di raccolta generale 15784/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 aprile 2025 .
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME