Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28556 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
IRPEF IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26095/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo EMAIL EMAIL ,
-ricorrente -Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, sezione staccata SALERNO, n. 2812/2022, depositata il 23/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. , previo rigetto dell’istanza di rimessione in termini, ha dichiarato inammissibile, per violazione del termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 , l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato induttivamente un maggior reddito di impresa.
La C.t.r. riteneva che l’istanza di rimessione in termini non potesse trovare ingresso «sia perché presentata solo in data 30.11.2021, giorno prima dell’udienza dell01.12.2021, sia perché non adeguatamente documentata». Aggiungeva che tale «situazione» era proseguita «anche successivamente all’ordinanza del Collegio che ha consentito alla parte di poter dimostrare l’impedimento, stante il deposito in giudizio dell’11.2.2022, con superamento del termine perentorio di 30 giorni disposto con l’ordinanza, notifica ordinanza 7.12.2021, sia perchè, comunque, deposito di documenti avvenuto oltre il termine previsto dall’art.32 del D.Lgs n.546/922».
Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 152, 153, secondo comma, 294, secondo comma, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata «per aver qualificato come ‘ perentorio ‘ , il termine di deposito dell’attestazione di indisponibilità
del servizio PTT in assenza di fondamento normativo e di qualsiasi altro presupposto».
Premette che aveva iscritto a ruolo il ricorso in appello il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, + a causa del mancato funzionamento, l’ultimo girono utile, del sistema informatico PTT e che aveva depositato istanza ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. il 30 novembre 2021, ovvero il giorno prima dell’udienza; che con ordinanza resa all’esito dell’udienza la C.t.r. aveva assegnato un termine per il deposito della documentazione, ivi qualificato come perentorio. Deduce, tuttavia, che l’art. 294 secondo comma cod. proc. civ. , al quale rinvia l’art. 153 , secondo comma cod. proc. civ. e che disciplina il procedimento di rimessione in termini, non contiene alcuna espressa e specifica indicazione sulla natura del termine che il giudice, ove ritenga verosimile l’impedimento dedotto, assegna alla parte istante per consentirle di fornire la pro va dell’impedimento incolpevole; che, pertanto, in difetto di un’ espressa previsione di legge, il termine di cui all’or dinanza del 1° dicembre 2021 non poteva essere stabilito a pena di decadenza e quindi non poteva essere qualificato come perentorio; che il carattere di perentorietà non poteva derivare neppure dallo scopo perseguito o dalla funzione adempiuta dal termine medesimo in quanto il deposito dell’attestazione di malfunzionamento del sistema PTT non era suscettibile di influenzare in alcun modo il contraddittorio ovvero l’esercizio del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE altre parti del processo; che la perentorietà del termine in questione, infine, non avrebbe potuto ricollegarsi ad una sua pretesa funzione acceleratoria.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. « per l’omesso esame di documentazione acquisita al
processo che la stessa commissione tributaria regionale aveva ordinato di depositare.
Censura la C.t.r. per aver tratto dal ritardo nel deposito della documentazione richiesta con l’ordinanza (ritardo conseguente al mancato rispetto di un termine ordinatorio e non perentorio) la preclusione all’esame della stessa dal momento che la documentazione di cui aveva ordinato il deposito era stata comunque acquisita al processo, in quanto il deposito era, sì avvenuto in ritardo, ma comunque entro l’udienza fissata per la discussione. Aggiunge che l ‘omesso rispetto del termine non aveva comportato alcuna lesione del diritto di difesa della controparte RAGIONE_SOCIALE, non potendo essa nulla argomentare ovvero replicare (e non avendolo comunque in alcun modo dedotto); che, peraltro, nelle motivazioni della sentenza di rigetto dell’impugnazione non si faceva cenno ad una ipotetica lesione del diritto di difesa.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o fala applicazione dell’art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver dedotto, come ulteriore profilo di inammissibilità del deposito dell’attestazione , il fatto che questo fosse avvenuto oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992.
Assume che il deposito dell’attestazione di cui all’ordinanza del 1° dicembre 2021, in quanto indispensabile per la definizione della questione pregiudiziale di ammissibilità dell’impugnazione, era sottratto alla libera disponibilità della parte istante, con la conseguenza che la C.t.r avrebbe dovuto esaminare la documentazione indipendentemente dalla posteriorità del deposito di essa rispetto sia al termine (ordinatorio) assegnato, sia al termine (perentorio) di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione, fissato dall’art. 3 2 cit.
Aggiunge che la scadenza del termine per la produzione in giudizio del documento attestante il malfunzionamento del sistema informatico del PTT non poteva interferire con la necessità della sua acquisizione, chiaramente rimarcata dalla C.t.r. e fatta propria nel testo dell’ordinanza ; che il deposito del documento trovava la propria ragion d’essere nell’adempimento di un preciso e specifico ordine della C .t.r., per cui esso non poteva farsi rientrare nella previsione di una norma, quale l’art. 32 cit., che invece disciplina il deposito dei documenti che le parti sono libere di utilizzare (e depositare) o meno, a supporto RAGIONE_SOCIALE rispettive difese.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. l ‘omessa pronuncia sui motivi di appello stante la fondatezza dell’istanza di rimessione in termini.
Il ricorso è infondato.
5.1. La RAGIONE_SOCIALE, dopo aver dato atto della circostanza, incontestata, che il ricorso in appello, notificato in data 3 luglio 2020, era stato depositato telematicamente il 3 settembre 2020, con un giorno di ritardo rispetto al termine di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, ha ritenuto che l’istanza di rimessione in termini non potesse trovare ingresso «sia perché presentata solo in data 30.11.2021, giorno prima dell’udienza dell’01.12.2021 sia perché non adeguatamente documentata». Ha aggiunto che l’appellante aveva depositato quanto necessario a provare l’impedimento oltre il termine perentorio di tenta gironi assegnato con l’ordi nanza che lo aveva ammesso alla prova ed anche oltre il termine di cui all’art. 32 d.l.gs. n. 546 del 1992.
La C.t.r., pertanto, diversamente da quanto sostenuto in memoria dal ricorrente, ha esposto ben quattro rationes decidendi a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’appello .
Le prime due riguardano proprio l’istanza di rimessione in termini. La sentenza ha ritenuto, infatti, con una prima motivazione che questa
non poteva avere ingresso in quanto presentata «solo» il giorno prima dell’ udienza e con una seconda motivazione che la stessa non era stata documentata.
Altre due rationes decidendi riguardano la prova dell’impedimento alla quale il contribuente era stato ammesso. La C.t.r., infatti, ha ritenuto tardiva la relativa produzione documentale in quanto depositata oltre il termine, ritenuto perentorio, assegnato con ordinanza interlocutoria e, con ulteriore motivazione oltre il termine di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
5.2. Le prime due argomentazioni, relative alla stessa istanza di rimessione in termini, hanno autonomia rispetto alle altre, sì da poter essere qualificate come autonome rationes decidendi, in quanto ciascuna di esse è idonea a sorreggere la pronuncia di inammissibilità.
Le stesse, infatti, si inquadrano nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la rimessione in termini prevista dall’art. 153, secondo comma 2, cod. proc. civ. deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto. L’istanza, infatti, presuppone due elementi e, cioè, l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest’ultima) e l’immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l’attività processuale ormai preclusa (cfr. Cass. 26/04/2023, n. 11029).
5.3. Dette due rationes decidendi non sono state oggetto di alcuna censura da parte del ricorrente che, con i motivi di ricorso, ha criticato la sentenza impugnata solo con riferimento alle altre due, laddove ha ritenuto che la documentazione comprovante il ritardo incolpevole fosse stata depositata oltre il termine assegnato con l’ordinanza che aveva comunque l a prova dell’impedimento ed anche oltre il termine di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 .
Solo nelle memorie il ricorrente ha argomentato sul punto sostenendo la tempestività dell’istanza . Tuttavia, la memoria non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr. Cass. 30/03/2023, n. 8949 in merito alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.).
5.4. Ciò posto, per giurisprudenza costante di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 14/08/2020, n. 17182, Cass. 18/04/2019, n. 10815, Cass. 15/03/2019, n. 7499, Cass. 13/06/2018, n. 15399, Cass. 18/04/2017, n. 9752, Cass. 14/02/2012, n. 2108, Cass. 03/11/ 2011, n. 22753).
E’ divenuta, pertanto, definitiva la pronuncia con la quale la C.t.r. ha ritenuto inammissibile la stessa istanza di rimessione in termini e, di conseguenza, tardivo l’appello.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro, euro 2.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.