Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7155 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Intimazione di pagamento 2002-2003
Rimessione in termini
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 10188 del ruolo generale dell’anno 202 2, proposto
da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME, elettivamente domiciliat o presso lo studio del difensore, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
Nonché
Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER), in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4486/09/2021, depositata in data 11 ottobre 2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 4472/41/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’atto di intimazione di pagamento relativo a supposta cartella di pagamento emessa ai fini Irap e Iva per gli anni 2002-2003.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancata prova del perfezionamento della notifica, a
mezzo servizio postale, mediante il deposito dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, il che non consentiva neanche di verificare la tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente -ha osservato che, essendo pacifica la notifica, a mezzo servizio postale, del ricorso introduttivo nonché il mancato deposito innanzi al giudice di primo grado dell’avviso di ricevimento o di un suo duplicato ( anche a seguito dell’invito effettuato dalla CTP all’udienza del 28.9.2017) e avendo il ricorrente prodotto soltanto una generica attestazione del Servizio postale del 22.9.2017 circa la regolare consegna del plico presso la sede di Bari dell’ente di riscossione Equitalia Sud s.p.a. (in data 6.6.2016) -non era stata dimostrata dal contribuente l’avvenut a notificazione del ricorso introduttivo e, dunque, anche la tempestiva ed effettiva costituzione dello stesso ai sensi de ll’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (è richiamata Cass. SU n. 13452 del 2017), vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3.L ‘Agenzia delle entrate resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate- Riscossione (ADER) è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un documento decisivo per la definizione della controversia avendo la CTR omesso di valutare- ai fini della regolare costituzione in giudizio del ricorrente ex art. 22 del d.lgs. n. 546/92 – gli avvisi di accettazione della spedizione delle raccomandate dirette ad Equitalia Sud s.p.a. e all’Agenzia delle entrate rilasciati da Poste Italiane e prodotti dal ricorrente in sede di primo grado.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un documento decisivo per la definizione della controversia avendo la CTR omesso di valutare -ai fini del rispetto
della tempestività e della effettività della costituzione del contraddittorio – le prodotte copie delle ‘risultanze del sito internet del gestore Poste Italiane esito della spedizione di raccomandate generiche ‘ dirette ad Equitalia Sud s.p.a. e all’Agenzia delle entrate, quale prova dell’avvenuta consegna dell’atto nei confronti del destinatario ente della riscossione.
3.I primi due motivi di ricorsoda trattare congiuntamente per connessione- sono inammissibili.
3.1.Va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis ) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’ art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015 Cass. n. 1451 del 2022). L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021). Nella specie, la censura formulata dal ricorrente non riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive circa la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e la tempestività della costituzione in giudizio del contribuente. Tanto più che, nella specie, la CTR -con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimitàha accertato che ‘ lo stesso ricorrente aveva riconosciuto di non avere depositato innanzi alla CTR ( recte CTP) l’avviso di ricevimento o un suo duplicato nemmeno a seguito dell’invito del giudice effettuato all’udienza del 28.9.2017’, a nulla rilevando l’attestazione generica del Servizio postale in cui il 22.9.2017 si dichiarava che ‘la società sotto scritto dei contratti di consegna personalizzata e che la corrispondenza veniva riavviata presso la sede di INDIRIZZO Bari dove il plico era stato regolarmente consegnato’.
3.2. Peraltro, il motivo è altresì inammissibile anche perché in presenza di una cd. doppia conforme di merito, la parte ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 06/05/2020, n. 8515; sez. 5, Sentenza n. 35893 del 2023), il che non è avvenuto nel caso in esame emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni. 4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, del d.lgs.
n. 546/92, 153, comma 2 c.p.c. per avere la CTR confermato la pronuncia del giudice di primo grado di inammissibilità del ricorso introduttivo disattendendo la richiesta di rimessione in termini per la rinotifica del ricorso avanzata dal contribuente in sede di gravame sebbene, ai sensi dell’art. 153, comma 2 c.p.c., la parte potesse domandare di essere riammessa in termini offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’Amministrazione postale un duplicato dell’avviso d i ricevimento della raccomandata spedita per la notifica del ricorso introduttivo all’ente di riscossione ( prova che, nella specie, il ricorrente aveva fornito, essendosi attivato nei confronti di Poste italiane, su invito del collegio di prime cure, per il rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica del plico e avendo depositato, nel more del primo grado, una comunicazione rilasciata dall’Ufficio postale universale attestante la regolare consegna del plico in data 6.6.2016).
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. In tema di contenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184bis c.p.c. (abrogato dall’art. 46 della l. n. 69 del 2009, e sostituito dalla norma generale di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c.), è applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass., sez. 5, 17 giugno 2015, n. 12544).
4.3. Per questa Corte, premesso che l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (prima art. 184 -bis c.p.c.) è applicabile anche al processo tributario (Cass., sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17237; Cass., sez. 5, 1° marzo 2019, n. 6/1/02 Cass., sez. 6-5, 20 gennaio 2017, n. 1486), è necessario che l’istanza di rimessione in termini sia presentata con tempestività.
In particolare, la disciplina della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di cui al novellato art. 153, comma 2, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass., sez. 3, 27 settembre 2016, n. 19290; Cass. sez. 5, n. 268 del 2022).
4.4. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., sez. U, 12/05/2010, n. 11429; Cass., sez. 5, 1/10/2015, n. 19623; Cass., sez. 5, 30/12/2015, n. 26108; Cass., sez. 6-5, 1/10/2018, n. 23793). Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. sez. 5 n. 10902 del 2022).
4.5. Inoltre, l’istituto della rimessione in termini, di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c., presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell’impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e quindi alla stessa non imputabile, della cui prova essa è onerata, avente carattere di assolutezza, e non di impossibilità relativa, né tantomeno di mera difficoltà (Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27773), in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., 4 aprile
2013, n. 8216; Cass., sez. L, 23 gennaio 2003, n. 1014, Cass. sez. 5, n. 268 del 2022).
4.6. Si è, da ultimo, al riguardo precisato che, onde far luogo al beneficio di che trattasi, si rende indispensabile la ricorrenza di due condizioni. La prima attiene alla presenza, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamente, ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà; la seconda attiene alla cd. “immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo” in sé rilevante: nella prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11706 del 2024; Cass., Sez. 5, 26/04/2023, n. 11029).
4.7. Nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, il contribuente – che non aveva pacificamente prodotto dinanzi al giudice di primo grado l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica, a mezzo servizio postale, del ricorso introduttivo -si era attivato tardivamente per ottenere il duplicato dell’avviso solo dopo la prima udienza (del 28.9.2017) nella quale la CTP aveva ordinato il deposito dell’attestato di ricezione della raccomandata spedita ad Equitalia s.p.a., peraltro, non prodotto né in primo grado né in sede di gravame (‘ Nella fattispecie è pacifico che il ricorso sia stato notificato per posta e lo stesso ricorrente ha riconosciuto di non avere depositato innanzi alla CTR- recte CTPl’avviso di ricevimento o un suo duplicato nemmeno a seguito dell’invito del Giudice effettuato all’udienza del 28.9.2017 ‘), non rilevando, a tal fine, la produzione della generica attestazione del Servizio postale circa l’avvenuta consegna del plico presso la sede di Bari del concessionario in data 6.6.2016. Pertanto, non avendo il contribuente offerto la prova documentale di essersi tempestivamente attivato in sede
di primo grado nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, il giudice di appello – nel confermare la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso -ha correttamente (implicitamente) disatteso l’istanza di rimessione in termini ai fini della rinotifica del ricorso formulata in sede di gravame, difettando la condizione della cd. “immediatezza della reazione”.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente mentre nessun provvedimento deve adottarsi nei confronti dell’ADER rimasta intimata.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in favore dell’Agenzia controricorrente in euro 23.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025