Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7155 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Intimazione di pagamento 2002-2003
Rimessione in termini
Civile Ord. Sez. 5   Num. 7155  Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 10188 del ruolo generale dell’anno 202 2, proposto
da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliat o presso lo studio del difensore, in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  Direttore pro  tempore , domiciliata  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona  del PresidRAGIONE_SOCIALE pro tempore ;
-intimata- per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza della Commissione tributaria regionale del  Lazio  n.  4486/09/2021,  depositata  in  data  11  ottobre  2021,  non notificata;
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  14 febbraio 2025 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4472/41/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal suddetto contribuRAGIONE_SOCIALE avverso l’atto di intimazione di pagamento relativo a supposta cartella di pagamento emessa ai fini Irap e Iva per gli anni 2002-2003.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – confermando la decisione  di  primo  grado  che  aveva  dichiarato  inammissibile  il  ricorso introduttivo  per  mancata  prova  del  perfezionamento  della  notifica,  a
mezzo servizio postale, mediante il deposito dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, il che non consentiva neanche di verificare la tempestiva costituzione in giudizio del ricorrRAGIONE_SOCIALE -ha osservato che, essendo pacifica la notifica, a mezzo servizio postale, del ricorso introduttivo nonché il mancato deposito innanzi al giudice di primo grado dell’avviso di ricevimento o di un suo duplicato ( anche a seguito dell’invito effettuato dalla CTP all’udienza del 28.9.2017) e avendo il ricorrRAGIONE_SOCIALE prodotto soltanto una generica attestazione del Servizio postale del 22.9.2017 circa la regolare consegna del plico presso la sede di Bari dell’RAGIONE_SOCIALE (in data 6.6.2016) -non era stata dimostrata dal contribuRAGIONE_SOCIALE l’avvenut a notificazione del ricorso introduttivo e, dunque, anche la tempestiva ed effettiva costituzione dello stesso ai sensi de ll’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (è richiamata Cass. SU n. 13452 del 2017), vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3.L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste  con  controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa;
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un documento decisivo per la definizione della controversia  avendo  la  CTR  omesso  di  valutare-  ai  fini  della  regolare costituzione in giudizio del ricorrRAGIONE_SOCIALE ex art. 22 del d.lgs. n. 546/92 – gli avvisi  di  accettazione  della  spedizione  RAGIONE_SOCIALE  raccomandate  dirette  ad RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilasciati da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e prodotti dal ricorrRAGIONE_SOCIALE in sede di primo grado.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un documento decisivo per la definizione della controversia avendo la CTR omesso di valutare -ai fini del rispetto
della tempestività e della effettività della costituzione del contraddittorio –  le prodotte copie RAGIONE_SOCIALE ‘risultanze del sito internet del gestore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  esito  della  spedizione  di  raccomandate  generiche ‘  dirette  ad RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale prova dell’avvenuta consegna dell’atto nei confronti del destinatario RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE.
3.I primi due  motivi di ricorsoda trattare  congiuntamRAGIONE_SOCIALE  per connessione- sono inammissibili.
3.1.Va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis ) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sRAGIONE_SOCIALEnza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’ art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrRAGIONE_SOCIALE deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistRAGIONE_SOCIALE, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sRAGIONE_SOCIALEnza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015 Cass. n. 1451 del 2022). L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernRAGIONE_SOCIALE la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021). Nella specie, la censura formulata dal ricorrRAGIONE_SOCIALE non riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive circa la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e la tempestività della costituzione in giudizio del contribuRAGIONE_SOCIALE. Tanto più che, nella specie, la CTR -con un apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimitàha accertato che ‘ lo stesso ricorrRAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto di non avere depositato innanzi alla CTR ( recte CTP) l’avviso di ricevimento o un suo duplicato nemmeno a seguito dell’invito del giudice effettuato all’udienza del 28.9.2017′, a nulla rilevando l’attestazione generica del Servizio postale in cui il 22.9.2017 si dichiarava che ‘la società [aveva] sotto scritto dei contratti di consegna personalizzata e che la corrispondenza veniva riavviata presso la sede di INDIRIZZO dove il plico era stato regolarmRAGIONE_SOCIALE consegnato’.
3.2. Peraltro, il motivo è altresì inammissibile anche perché in presenza di una cd. doppia conforme di merito, la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamRAGIONE_SOCIALE, della decisione di primo grado e della sRAGIONE_SOCIALEnza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 06/05/2020, n. 8515; sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 35893 del 2023), il che non è avvenuto nel caso in esame emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni. 4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, del d.lgs.
n. 546/92, 153, comma 2 c.p.c. per avere la CTR confermato la pronuncia del giudice di primo grado di inammissibilità del ricorso introduttivo disattendendo la richiesta di rimessione in termini per la rinotifica del ricorso avanzata dal contribuRAGIONE_SOCIALE in sede di gravame sebbene, ai sensi dell’art. 153, comma 2 c.p.c., la parte potesse domandare di essere riammessa in termini offrendo la prova documentale di essersi tempestivamRAGIONE_SOCIALE attivata nel richiedere all’Amministrazione postale un duplicato dell’avviso d i ricevimento della raccomandata spedita per la notifica del ricorso introduttivo all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ( prova che, nella specie, il ricorrRAGIONE_SOCIALE aveva fornito, essendosi attivato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, su invito del collegio di prime cure, per il rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica del plico e avendo depositato, nel more del primo grado, una comunicazione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE postale universale attestante la regolare consegna del plico in data 6.6.2016).
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. In tema di contenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184bis c.p.c. (abrogato dall’art. 46 della l. n. 69 del 2009, e sostituito dalla norma generale di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c.), è applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass., sez. 5, 17 giugno 2015, n. 12544).
4.3. Per questa Corte, premesso che l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. (prima art. 184 -bis c.p.c.) è applicabile anche al processo tributario (Cass., sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17237; Cass., sez. 5, 1° marzo 2019, n. 6/1/02 Cass., sez. 6-5, 20 gennaio 2017, n. 1486), è  necessario  che  l’istanza  di  rimessione  in  termini  sia  presentata  con tempestività.
In  particolare,  la  disciplina  della  rimessione  in  termini,  tanto  nella versione prevista dall’art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di cui al novellato art. 153, comma  2,  cod.  proc. civ., presuppone  la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass., sez. 3, 27 settembre 2016, n. 19290; Cass. sez. 5, n. 268 del 2022).
4.4. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamRAGIONE_SOCIALE attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso (Cass., sez. U, 12/05/2010, n. 11429; Cass., sez. 5, 1/10/2015, n. 19623; Cass., sez. 5, 30/12/2015, n. 26108; Cass., sez. 6-5, 1/10/2018, n. 23793). Pertanto, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. sez. 5 n. 10902 del 2022).
4.5. Inoltre, l’istituto della rimessione in termini, di cui all’art. 153, secondo comma, c.p.c., presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell’impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e quindi alla stessa non imputabile, della cui prova essa è onerata, avRAGIONE_SOCIALE carattere di assolutezza, e non di impossibilità relativa, né tantomeno di mera difficoltà (Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27773), in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., 4 aprile
2013, n. 8216; Cass., sez. L, 23 gennaio 2003, n. 1014, Cass. sez. 5, n. 268 del 2022).
4.6. Si è, da ultimo, al riguardo precisato che, onde far luogo al beneficio di che trattasi, si rende indispensabile la ricorrenza di due condizioni. La prima attiene alla presenza, di un fatto ostativo che risulti oggettivamRAGIONE_SOCIALE estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamRAGIONE_SOCIALE, ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà; la seconda attiene alla cd. “immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo” in sé rilevante: nella prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11706 del 2024; Cass., Sez. 5, 26/04/2023, n. 11029).
4.7. Nella specie, come si evince dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, il contribuRAGIONE_SOCIALE – che non aveva pacificamRAGIONE_SOCIALE prodotto dinanzi al giudice di primo grado l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica, a mezzo servizio postale, del ricorso introduttivo -si era attivato tardivamRAGIONE_SOCIALE per ottenere il duplicato dell’avviso solo dopo la prima udienza (del 28.9.2017) nella quale la CTP aveva ordinato il deposito dell’attestato di ricezione della raccomandata spedita ad RAGIONE_SOCIALE, peraltro, non prodotto né in primo grado né in sede di gravame (‘ Nella fattispecie è pacifico che il ricorso sia stato notificato per posta e lo stesso ricorrRAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto di non avere depositato innanzi alla CTR- recte CTPl’avviso di ricevimento o un suo duplicato nemmeno a seguito dell’invito del Giudice effettuato all’udienza del 28.9.2017 ‘), non rilevando, a tal fine, la produzione della generica attestazione del Servizio postale circa l’avvenuta consegna del plico presso la sede di Bari del concessionario in data 6.6.2016. Pertanto, non avendo il contribuRAGIONE_SOCIALE offerto la prova documentale di essersi tempestivamRAGIONE_SOCIALE attivato in sede
di  primo  grado  nel  richiedere  all’amministrazione  postale  un  duplicato dell’avviso stesso, il giudice di appello – nel confermare la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso -ha correttamRAGIONE_SOCIALE (implicitamRAGIONE_SOCIALE) disatteso l’istanza di rimessione in termini ai fini della rinotifica  del  ricorso  formulata  in  sede  di  gravame,  difettando  la condizione della   cd. “immediatezza della reazione”.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate  come  in  dispositivo  a  favore  della  controricorrRAGIONE_SOCIALE  mentre nessun  provvedimento  deve  adottarsi  nei  confronti  dell’RAGIONE_SOCIALE  rimasta intimata.
P.Q. M.
La  Corte rigetta  il  ricorso;  condanna  il  ricorrRAGIONE_SOCIALE  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE spese  del  giudizio  di  legittimità  che  si  liquidano in  favore  dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrRAGIONE_SOCIALE in euro 23.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025