Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36369 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36369 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 7162-2016, proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3466/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, sez. st. di CALTANISSETTA, depositata il 12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò a COGNOME NOME un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2004, conseguenti, da un lato, all’indebita applicazione, da parte del contribuente, del cd. regime del margine e, dall’altro e per effetto delle indagini bancarie svolte su due conti correnti intestati al contribuente ed alla moglie, alla omessa registrazione di corrispettivi; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Enna che, con sentenza n. 899/3/10, accolse il ricorso;
che l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Caltanissetta, la quale, con sentenza n. 3466/21/2014, depositata il 12/11/2014, riformò la decisione osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come il contribuente non avesse ottemperato all’onere della prova che sullo stesso gravava, quanto alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime del margine;
che avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che in data 5.12.2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza (corredata da allegati) di interruzione del presente giudizio di legittimità, per effetto della morte del contribuente;
che tale circostanza non è, tuttavia, in grado di produrre effetti sul presente giudizio, posto che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del
procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta -come nella specie -dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass., Sez. L, 29.1.2016, n. 1757, Rv. 638717-01);
Rilevato, sempre in via preliminare, che parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini, assumendo di essere incorsa in decadenza dall’impugnazione della sentenza di secondo grado per causa a sé non imputabile, a cagione dell’omessa comunicazione, ad opera della segreteria della CRAGIONE_SOCIALE, tanto dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, quanto del dispositivo della decisione in quella adottata; eccepito l’inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, per essere stato lo stesso proposto ben oltre il termine lungo di impugnazione, opponendosi alla avversa richiesta di che la difesa erariale ha -simmetricamente -rimessioni in termini;
che questa Corte, in fattispecie del tutto analoga alla presente ha osservato che la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello -come nella specie – per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell’udienza e/o della sentenza stessa, atteso (a) che il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli (ulteriori) obblighi di comunicazione alle parti e (b) che rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (cfr., in termini, Cass., Sez. 5, 8.3.2017, n. 5946, Rv. 643241-01);
che non sussistendo, dunque, gli estremi per la chiesta rimessione in termini, il ricorso, pacificamente proposto oltre il termine lungo ex art. 327 cod proc. civ., va dichiarato inammissibile, con la condanna di COGNOME NOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l’effetto, condanna di COGNOME NOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di COGNOME NOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione