Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4285 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4285 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22073/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 445/2020 depositata il 13/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con tre motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380bis .1 c.p.с., avverso la sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe, con cui, in controversia avente ad oggetto intimazione di pagamento relativa a 21 cartelle di pagamento emessa nei confronti del contribuente , è stato accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proposto avverso la sentenza della CTP di Milano.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num . 4, c.p.с., la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.с. in rapporto agli artt. 53 e 22 d.lgs. 546/1992.
Con il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num . 4, c.p.с., la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.с. in rapporto agli artt. 55 e 27 d.lgs. 546/1992.
Con il terzo strumento di impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all’a rt. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., in via subordinata rispetto al primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 27 d.lgs. 546/1992.
Premessa comune alle censure sollevate con i motivi in esame è la allegata omessa notifica del ricorso in appello dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, con conseguente celebrazione del giudizio di secondo grado in contumacia del contribuente, non notiziato della impugnazione della sentenza della Commissione provinciale a lui favorevole. Solo a seguito della richiesta della controparte, di pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, il difensore del contribuente sarebbe venuto a conoscenza dell’avvenuto svolgimento del giudizio di appello e della pronuncia della sentenza della CTR della Lombardia qui impugnata.
Il ricorso, notificato in data 6/08/2021, a fronte di sentenza depositata in data 13/02/2020 e non notificata, è stato proposto tardivamente, oltre il termine semestrale previsto dall’art. 3 27, primo comma, c.p.c.
5.1. Il ricorrente, tuttavia, non ha né richiesto la rimessione in termini, né tanto meno dimostrato di essersi attivato con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
5.2. Nella specie, come indicato anche nel ricorso medesimo, già in data 4.12.2020 il difensore aveva ricevuto una pec dall’AVV_NOTAIO NOME
COGNOME, difensore dell’RAGIONE_SOCIALE, con la quale la patrona di controparte aveva richiesto se il suo cliente fosse disponibile al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite. La pec in questione, come si desume dalla copia prodotta unitamente al ricorso, riportava all’oggetto l’esplicito riferimento alla «Sentenza CTR Lombardia –COGNOME NOME».
Va pertanto richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui «La rimessione in termini prevista dall’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. (ovvero, in precedenza, dall’art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l’istanza di fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione di una notificazione non andata a buon fine, proposta a distanza di un anno e mezzo dall’infruttuoso tentativo della prima notifica)» (Cass. Sez. 2, 26/03/2012, n. 4841, Rv. 621802 – 01).
6.1. Ancora, sempre in tema di impugnazioni tardivamente proposte, si è precisato che «L’appellante che si sia limitato a resistere all’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata “ex adverso”, ma non abbia formalmente e tempestivamente richiesto, con l’atto di gravame, di essere rimesso in termini, non può dolersi della declaratoria di inammissibilità dell’appello deducendo, con il ricorso per cassazione, la violazione della disciplina della rimessione in termini, poiché quest’ultima, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis cod. proc. civ., quanto in quella di cui al novellato art. 153, comma 2, cod. proc. civ., presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa» (Cass. Sez. 3, 29/09/2016, n. 19290, Rv. 642580 – 01).
In relazione all’ulteriore profilo rilevato, si è inoltre affermato che «L’istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c.,
presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l’istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo ricevuto nell’immediatezza del deposito la terza pec contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell’esito negativo dei controlli automatici)» (Cass. Sez. 2, 17/02/2025, n. 4034, Rv. 673885 -01; Cass. Sez. 3, 11/11/2020, n. 25289, Rv. 659779 – 01).
8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non si procede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in assenza di attività difensiva da parte della RAGIONE_SOCIALE resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
La Presidente NOME COGNOME