Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO -IRPEF
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1538/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2431/03/2022, depositata il 30 maggio 2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
In data 13 luglio 2016 l’RAGIONE_SOCIALE riscossione RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME NOME intimazione di pagamento n. 097-20169000025228-000, emessa sulla base di pregresse cartelle di pagamento non onorate.
Avverso tale intimazione di pagamento NOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 8936/46/2018, depositata il 20 aprile 2018, lo accogli eva, annullando l’atto impugnat o e condannando l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
In particolare, la C.T.P. evidenziava che l’RAGIONE_SOCIALE non si era costituita in giudizio, e quindi non vi era prova dell’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte.
Successivamente, in data 16 aprile 2019, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suindicata sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di Roma, deducendo la ‘nullità del procedimento di primo grado per mancata e/o inesistente notifica del ricorso e dunque mancata costituzione del contraddittorio, violazione del contraddittorio ed applicazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992 lett. b )’.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2431/03/2022, pronunciata il 7 aprile 2022 e depositata in segreteria il 30 maggio 2022, accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base dell’avvenuta mancata ricezion e, da parte dell’agente per la riscossione, dell’avviso di trattazione previsto dall’art. 31, comma 1, d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, con rimessione quindi RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice ex art. 59, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 546/1992.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 29 dicembre 2022).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del 1° agosto 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo COGNOME NOME eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, che erroneamente la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE aveva ritenuta fondato il motivo di appello dell’RAGIONE_SOCIALE circa l’omessa ricezione dell’avviso di trattazione previsto dall’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in quanto tale circostanza non era stata mai rilevata ed eccepita dall’RAGIONE_SOCIALE (la quale aveva, semmai, eccepito la mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.
Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata era errata, avendo omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione del
contraddittorio per non avere, il ricorrente in primo grado, provveduto a notificare all’RAGIONE_SOCIALE il ricorso introduttivo del giudizio.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), dello stesso codice.
Rileva, in particolare, il ricorrente che il ricorso in appello era stato notificato oltre il termine di un anno dal deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, e pertanto la C.T.R. avrebbe dovuto, in ogni caso, dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività.
Così delineati i motivi di ricorso, ritiene la Corte che, al fine di valutare l’esatto contenuto degli atti difensivi RAGIONE_SOCIALE parti , sia necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito.
Deve quindi disporsi l’acquisizione suddetta, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di ufficio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.