Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25356/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ed all’indirizzo pec EMAIL,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 1379/2017, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21
marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. , previa riunione dei ricorsi proposti dall’ufficio avverso le sentenze nn. 3664 e 3666 del 2016 rimetteva le cause alla RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ex art. 59, comma 1, lett d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Il giudice d secondo grado rilevava che le due cause erano state discusse all’udienza del 23 novembre 2015 innanzi a Collegio della sezione n. 18; che, tuttavia, con decreto n. 3 del 18 febbraio 2016 il Presidente della Commissione Provinciale aveva disposto il «congelamento» della sezione con decorrenza immediata e la distribuzione di tutte le cause in discussione alla detta udienza alle altre sezioni; che le sentenze impugnate erano state depositata in data successiva alla data di efficacia del decreto.
La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo la contribu ente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 59, comma 1, lett d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver rimesso la causa al primo giudice. Osserva che le ipotesi di rimessione della causa in primo grado sono tassative e che, a di fuori RAGIONE_SOCIALE stesse, la C.t.r. è tenuta ad un giudizio sostitutivo; che l’art. 59, comma 1, lett, d) d.lgs. n. 546 del 1992 prevede la rimessione nell ‘ ipotesi in cui il Collegio non è legalmente composto; che la C.t.r. non ha esplicitato le ragioni per le
quali doveva ritenersi che il Collegio che aveva delibato la sentenza non fosse legalmente composto, sì da giustificare la rimessione in primo grado; che entrambe le sentenze erano state emesse a seguito di delibazione alla pubblica udienza del 23 novembre 2015 e ritualmente sottoscritte ed erano state depositate in data 22 aprile 2016; che il decreto del Presidente della Commissione aveva solo valenza amministrativa ed interna ed era inidoneo ad «invalidare» la deliberazione e la pubblicazione
La delibazione della causa rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito, al fine di verificare la regolarità della discussione e della successiva delibazione della sentenza e, in particolare al fine di verificare quanto risultante del verbale dell’udienza del 23 novembre 2015.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.