Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4217 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4217 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Ipotesi di rimessione al primo giudice -art. 59 d.lgs. 54 del 1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25356/2017 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv. NOME
COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e dife sa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 1379/2017, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. , previa riunione dei ricorsi proposti dall’ Ufficio avverso le sentenze nn. 3664 e 3666 del 2016 della C.t.p. di Milano, rimetteva le cause in primo grado ex art. 59, comma 1, lett d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Rilevava, sul punto, che le due cause erano state discusse all’udienza del 23 novembre 2015 innanzi al Collegio della sezione n. 18 della C.t.p.; che, tuttavia, con decreto n. 3 del 18 febbraio 2016, il Presidente della Commissione Provinciale aveva disposto il «congelamento» della sezione con decorrenza immediata e la distribuzione di tutte le cause in discussione alla detta udienza alle altre sezioni; che, nella motivazione del decreto, il Presidente aveva dato che la fase di deliberazione non si era completata. Ciò posto, rilevava che le due cause erano state chiamate proprio a detta udienza del 23 novembre 2015 e che le sentenze impugnate erano state depositate in data successiva alla data di efficacia del decreto.
La contribuente depositava memoria in vista dell’udienza camerale al cui esito questa Corte pronunciava ordinanza interlocutoria, disponendo l’acquisizione dei fascicoli di merito .
La contribuente ha depositato ulteriore memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo la contribu ente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. art. 59, comma 1, lett d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver rimesso la causa al primo giudice. Osserva che le ipotesi di rimessione della causa in primo grado sono tassative e che, a di fuori delle stesse, la C.t.r. è tenuta ad un giudizio sostitutivo; che l’art. 59, comma 1, lett, d) d.lgs. n. 546 del
1992 prevede la rimessione nell ‘ ipotesi in cui il Collegio non è legalmente composto; che la C.t.r. non ha esplicitato le ragioni per le quali doveva ritenersi che il Collegio che aveva delibato la sentenza non fosse legalmente composto, sì da giustificare la rimessione in primo grado; che entrambe le sentenze erano state emesse a seguito di delibazione alla pubblica udienza del 23 novembre 2015 e ritualmente sottoscritte ed erano state depositate in data 22 aprile 2016; che il decreto del Presidente della Commissione del 18 febbraio 2016 aveva solo valenza amministrativa ed interna ed era inidoneo ad «invalidare» la deliberazione e la pubblicazione
Il motivo è fondato.
2.1. La rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali (Cfr. Cass. 29/07/2022, n. 23741, Cass. 30/06/2010, n. 15530). Tra queste ultime vi è quella di cui alla lett. d) per il caso di collegio non legittimamente composto, invocata nella sentenza impugnata.
2.2. La C.t.r. si è limitata a richiamare il decreto di «congelamento» adottato dal Presidente della Commissione sul presupposto che non fosse stata completata la fase deliberativa ed ha ritenuto che ciò integrasse il disposto di cui all’art.59, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 546 del 1992
Deve escludersi, tuttavia, la ricorrenza della fattispecie invocata.
2.2.1. In primo luogo, la sentenza, sottoscritta dal relatore, dal Presidente e dal Segretario che ne ha attestato il deposito, è atto pubblico che fa prova, fino a querela di falso, in ordine al fatto che la decisione è stata assunta, dal Collegio indicato, all’esito della Camera di consiglio tenutasi nella data riportata.
2.2.2. In secondo luogo non risulta in alcun modo documentato, ed invero nemmeno allegato, che il Collegio che aveva deliberato sul ricorso non fosse legittimamente composto.
A tal proposito deve evidenziarsi che il decreto con il quale il Presidente della Commissione tributaria Provinciale di Milano, in data 18 febbraio 2016, disponeva con effetto immediato il «congelamento della sezione n. 18» ha la natura – ed invero anche il contenuto – di un mero provvedimento organizzativo volto a distribuire le cause già assegnate alla sezione, che non era più nelle condizioni di poter funzionare, e a riassegnare i giudici incardinati nella stessa. Il medesimo, pertanto, non aveva alcuna idoneità ad interferire sulla rituale costituzione del collegio giudicante che, come detto, aveva regolarmente deliberato le due sentenze né, di conseguenza, ad impedirne il successivo deposito.
Quanto, poi, alla prospettazione del mancato completamento della fase deliberativa, alla quale si fa pure riferimento nella sentenza impugnata – oltre a quanto già detto in ordine alla fede privilegiata che copre l’attestazione contenuta in sentenza – deve evidenziarsi che dalla lettura complessiva del decreto del Presidente si evince che la questione si poneva solo per un gruppo di ricorsi, tra i quali non rientrano quelli decisi con le sentenze nn. 3664 e 3666 del 2016 oggetto del giudizio. Il Presidente, infatti, dopo ave stabilito che tutti i ricorsi in carico alla sezione congelata dovevano essere redistribuiti secondo il programma di assegnazione automatica, derogava al criterio solo per sette ricorsi (proposti da una stessa parte) motivando tale eccezione in ragione della considerazione che «il Collegio che ha trattato dette pratic he, all’udienza del 23.11.2015, ore 15,00 non ha completato la fase della deliberazione».
Il provvedimento, pertanto, non aveva nemmeno un contenuto generalizzato a tutti i ricorsi trattati in quella udienza.
Ciò posto, non può accedersi alla richiesta della ricorrente di decisione della causa nel merito. Infatti, qualora il giudice di appello abbia illegittimamente rimesso la causa al giudice di primo grado, la Corte di cassazione che rilevi detto errore deve cassare la sentenza con rinvio al medesimo giudice di secondo grado che resta investito del potere di riesaminare il merito della causa (Cass. 08/11/2013, n. 25250). Ricorre, infatti, un ‘ipotesi di rinvio restitutorio che si ha quando, per qualsiasi ragione di carattere processuale, il giudizio a quo si sia concluso senza una pronuncia nel merito della controversia (Cass. 27/09/2018, n. 23314, Cass. 04/03/2015, n. 4290).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame del ricorso in appello oltre che al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.