Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33792 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6000/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, anche quali eredi di COGNOME NOME , tutti in qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Catania, giusta procura speciale in atti
-Controricorrenti –
E nei confronti di
AGEVOLAZIONI SISMA DICEMBRE 1990 -RIMBORSO TRIBUTI VERSATI -DECADENZA DAL POTERE DI ESIGERE TRIBUTI NON VERSATI.
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 268/17/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data 22.1.2016, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava la cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/73, avente ad oggetto il pagamento dei tributi IRPEF e ILOR degli anni 1991 e 1992, sospeso per il sisma del dicembre 1990, eccependo di averli in parte pagati ed in parte di aver usufruito del beneficio di cui alla legge n. 297/2002 e chiedendo affermarsi il proprio diritto al rimborso del 90% di quanto pagato anteriormente all’anno 2003 per l’anno 1991 ed eccependo la decadenza per i tributi non versati dell’anno 1992.
La C.T.P. di Catania, dato atto RAGIONE_SOCIALE sgravio parziale, riconosceva il diritto al rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE somme versate per l’anno 1991 a mezzo pagamenti rateali eseguiti prima del 16 marzo 2003, ai sensi della legge n. 297/2002 e riteneva l’A.F. decaduta dal diritto di pretendere i tributi non versati per l’anno 1992.
La C.T.R. della Sicilia, adita dall’Ufficio, respingeva il gravame.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato tre motivi.
Gli eredi di COGNOME NOME resistono con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 4.12.2025.
I controricorrenti hanno depositato tempestiva memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti in capo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, posto che davanti al giudice di legittimità le Agenzie fiscali non possono essere rappresentate da propri funzionari. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale però non deve farsi specifica menzione nel ricorso, atteso che l’art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso «l’indicazione della procura, se conferita con atto separato», fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo RAGIONE_SOCIALE ius postulandi , peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE sia assunto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (Cass., nn. 22434/2016; 14785/2011).
Con il primo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della legge n. 388/2000, nonché del comma 5 bis e 5 ter dell’art. 1 della legge n. 106/2005, nonché dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE assume che per l’anno 1992 non si era verificata la decadenza dal potere impositivo, in quanto il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento deve essere individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo alla
scadenza dell’ultima rata prevista dalla legge n. 388/2000 ossia al 31 dicembre 2009.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Questa Sezione ha già avuto modo di precisare con svariate sentenze (vedi Cass n. 4150/2020, Cass. n. 956/14, Cass n. 7274/14, Cass n. 16074/14; Cass. n. 3987/17), alle quali il Collegio intende dare conferma e seguito, che, in tema di accertamento e riscossione dei tributi, l’art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall’Ufficio, l’atto impositivo. La disposizione di cui all’ art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000 prevede infatti un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica la cartella) per l’azione di riscossione RAGIONE_SOCIALE somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione prevista dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, da effettuare entro il 15.12.2002. del 15.12.2002 l’amministrazione finanziaria fosse dall’azione di riscossione, come appunto è avvenuto risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione
Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data decaduta nella presente fattispecie, secondo l’accertamento operato dal giudice di merito, in base ad un’applicazione retroattiva dell’art. 5 ter del D.L. n. 106 del 2005. Tale norma ha stabilito, sostituendo l’art 36, comma 2, del d.lgs n. 46 del 1999, che per le somme che RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione. L’Amministrazione ricorrente contesta invero l’applicabilità di quest’ultima norma alla fattispecie in esame, ma tale contestazione contrasta con l’univoca giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato l’efficacia retroattiva dell’art. 5 ter del d.l. n. 106 del 2005 (Cass. 16-11-2011, n. 24048; Cass 16990/12; Cass15661/14), affermando che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora ” sub iudice ” (Cass. n. 4745 e n. 1435 del 2006; Cass. n. 24767/15; Cass. n. 8321/18).
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, artt. 11 e 13 RAGIONE_SOCIALE preleggi; art. 3, comma 1, legge n. 212/2000; art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 472/1997; art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», la parte ricorrente lamenta l’erroneità della statuizione con cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate per l’anno 1991, usufruendo dell’agevolazione di cui all’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, posto che la norma escludeva la possibilità del rimborso e si riferiva a quanto ancora dovuto e non a quanto già pagato.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. L’art. 9, comma 17, della legge cit. prevedeva la possibilità di pagare il 10% del dovuto in unica soluzione ovvero il 30% a rate. Avendo il contribuente optato per il pagamento rateale e dunque del 30%, si deve ritenere che abbia reclamato in giudizio il rimborso dell’eccedenza rispetto al 10%. Questa Corte, nella pronuncia n. 10242/2013, ha ribadito che, come ampiamente
argomentato dalla sentenza n. 20641 del 10 ottobre 2007 (ripresa in numerose ordinanze della sesta sezione, tanto da divenire jus receptum), il condono previsto dal comma 17, dell’art. 9, della legge n. 289/2002 risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che riguarda periodi temporali remoti e che mira ad indennizzare in qualche misura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990). Non sono perciò pertinenti le argomentazioni della RAGIONE_SOCIALE relative al fatto che normalmente le sanatorie non comportano mai la possibilità di ottenere rimborsi dallo RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di disposizione di carattere particolare.
4.Con il terzo motivo, rubricato « violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, nonché degli articoli 12 e 14 RAGIONE_SOCIALE preleggi e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », l’RAGIONE_SOCIALE deduce che la C.T.R. avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che il de cuius era un lavoratore dipendente, per cui le imposte dell’anno 1991 erano state versate dal sostituto di imposta.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La giurisprudenza di questa Corte, (cfr., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18905 del 26/09/2016, Rv. 641481-01) con argomenti condivisi, ha affermato che l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente RAGIONE_SOCIALE province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di
quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo RAGIONE_SOCIALE, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta» (cfr., altresì, n. 12083 del 2012, Rv. 623326-01, n. 15252 del 2016, Rv. 640825- 01, n. 18205 del 2016 Rv. 641051-01; acide, Sez. 5, 28/02/2020 n. 5498, Rv. 65736601). Tale principio ha trovato l’avallo del Legislatore che, con l’art. 16 -octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che tra i «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, , che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» (cfr., Cass. Sez. 5, Ordinanza 26/03/2018 n. 7509).
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Spese secondo soccombenza.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13 comma 1 -quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e c.p.a. come per legge.
La Corte rigetta il ricorso; Così deciso in Roma, il 4.12.2025.
IL PRESIDENTE
(NOME COGNOME)