Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36075 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36075 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO è elettivamente domiciliata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo PEC
-controricorrente – avverso la sentenza n. 232/2/2018 della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , depositata il 18 maggio 2018;
Tributi. Rimborso Decadenza
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, affidandosi a unico motivo, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria , in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata avverso la decisione di primo grado alla stessa sfavorevole, aveva ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria per intervenuta decadenza al rimborso dell’ultima rata di imposta sostitutiva, versata malgrado non ne sussistessero i presupposti di legge;
in particolare, il Giudice di appello ri teneva che all’istanza di rimborso presentata dalla Società non potesse applicarsi l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ma che alla fattispecie fosse applicabile l’art. 176, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 e in generale, per la sua ratio, l’art.67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art.8 della legge n.212 del 2000 ;
il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art .380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1 Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce , in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ. la violazione di legge (art. 176 del d.P.R. n.917 del 1986 e art. 38 d.P.R. n.602 del 1973) nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l’istanza di rimborso per cui è controversia non incorresse nei termini di decadenza di cui all’art.38 d.P.R. dn.602 del 1973 ;
1.1.la censura è fondata alla luce del costante orientamento di questa Corte sul tema. Già con la sentenza n. 1040 del 22/01/2004 si era statuito che <>. Tale orientamento risulta a tutt’o ggi seguito (v. Cass. n. 2533 del 01/02/2018; Cass. n. 8847 del 29/03/2019) ribadendosi che <>;
nel caso in esame, è pacifico, perché non contestato, che l’imposta sostitutiva, versata dalla Società per allineare, con riguardo all’avviamento, i valori civilistici di bilancio a quelli fiscali ai sensi dell’art. 1, comma 147 , della legge n.244 del 2007 e dell’art. 174 del TUIR non andava versata sin dall’origine , non sussistendo i presupposti di legge per l’esercizio dell’opzione prevista dalle norme sopra citate;
diversamente, nell ‘ipotesi di cui all’art.176 del d.P.R. n. 917 del 1986, posto dalla C.T.R. a fondamento della sua decisione e invocato dalla controricorrente nei suoi scritti difensivi, la riduzione del costo fiscale dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto con scomputo dall’imposta sui redditi dell’imposta sostitutiva versata è previsto quando il diritto all’imposta sostitutiva venga meno in un momento successivo ovvero in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto
periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione (art. 176, n.2 ter , cit.);
ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la decisione della controversia nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;
le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;
compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito mentre condanna la controricorrente alla refusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre