Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32112 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32112 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
Din. Rimb. IRPEF DATA_NASCITA-1991-1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26091/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA -SEZIONE STACCATA DI CATANIA n. 2815/13/2022, depositata in data 30 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente impugnava il silenziorifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE relativo ad un’istanza di rimborso , ex art. 37, comma
secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate dallo stesso negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, istanza giustificata dall’essere stat o, il detto contribuente, residente in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990.
La C.t.p. di Ragusa, con sentenza n. 1663/04/2014, depositata in data 05.08.2014, accoglieva il ricorso del contribuente, dichiarando il diritto RAGIONE_SOCIALE stesso al rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari alla somma di € 25.671,73 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Avverso la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia.
Tale commissione, con sentenza n. 2882/13/2019, depositata in data 19 aprile 2019, respingeva il gravame condannando in via definitiva l’ Ufficio a pagare al contribuente quanto inizialmente versato, a titolo di rimborso del 90% dei tributi.
Atteso il passaggio in giudicato della sentenza di seconde cure, il contribuente presentava ricorso alla C.t.r. della Sicilia -in ottemperanza -per ottenere il pagamento di cui alla sentenza n. 2882/13/2019.
La Commissione, con sentenza n. 2815/13/2022, depositata in data 30 marzo 2022, rigettava il ricorso, compensando le spese.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L ‘Ufficio ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 70, comma settimo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella
parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice dell’ottemperanza, in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul procedimento, ha omesso di acquisire la documentazione necessaria ai fini dell’ottemperanza della sentenza n. 2882/13/19, ritenendo il ricorrente -in evidente contrasto con i principi di ripartizione dell’ onus probandi e di vicinanza della prova – onerato della prova di elementi per poter disporre il pagamento integrale portato dalla sentenza.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 14, comma secondo, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 dicembre 1997, n. 30» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice dell’ottemperanza, ha obliterato il potere/dovere devolutogli dalla legge di adottare i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza -in luogo dell’ufficio che li ha omessi – della pretesa del contribuente. Pur volendo, per assurdo, ritenere, provata l’incapienza RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (come, da ultimo, modificato dal D.L. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti, che preclude, in tutto o in parte, la ripetizione di quanto indebitamente versato ai sensi della predetta norma e del provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE prot. n. 195405/2017 del 26 settembre 2 017 che l’ha integrata, specularmente però non legittima il giudice dell’ottemperanza ad omettere qualsivoglia provvedimento atto ad individuare il quomodo , anche attraverso la (chiesta) nomina di un Commissario ad acta , per la concreta attuazione del diritto sostanziale del contribuente.
Preliminarmente, si deve disattendere l’istanza (avanzata in memoria) della controricorrente per la trattazione della causa in
pubblica udienza. In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). Peraltro, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. 05/03/2021, n. 6118; Cass. 30/03/2021, n. 8757). Per cui, posto che nella specie si tratta di questione già scrutinata, con orientamento consolidato, dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.
I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione attenendo al diritto al rimborso ed alla sua entità, sono fondati.
Va qui richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d’imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario “ad acta”, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione RAGIONE_SOCIALE speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile
dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Cass. 19/05/2022, n. 16289 nonché, in senso conforme, Cass. n. 16290/2022, n. 16644/2022, n.16655/2022, n. 16829/2022, n. 16830/2022, n. 17912/2022, n. 17920/2022, n.17929/2022, n. 18351/2022, n. 18358/2022, n. 18683/2022, n. 23379/2022, n. 27081/2022, n. 27712/2022, n. 30358/2022, n. 1156/2023, n. 1158/2023, n. 1160/2023, n. 4664/2023, n. 5706/2023).
3.1. Quanto poi alla specifica questione relativa all’onere probatorio in ordine alla capienza o meno dei fondi in questione, questa Corte comunque ha già chiarito che occorre considera re ‘ la peculiarità della fattispecie controversa e RAGIONE_SOCIALE stesso giudizio di ottemperanza.
Deve infatti innanzitutto considerarsi che, per tutto quanto sinora argomentato, i limiti al rimborso di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, integrando piuttosto RAGIONE_SOCIALE modalità attuative e procedimentali di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e RAGIONE_SOCIALE modalità con i quali essi devono operare appartiene piuttosto al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti. ‘ (Cass. 19/05/2022, n. 16289, cit., in motivazione, ex plurimis ).
3.2 . Nella fattispecie in esame, il giudice dell’ottemperanza ha fatto malgoverno dei superiori principi in quanto, avendo il contribuente espressamente richiesto l’adozione dei provvedimenti necessari all’ottemperanza RAGIONE_SOCIALE statuizioni di cui alla sentenza n. 1663/04/2014 pronunciata dalla C.t.p. di Ragusa confermata dalla sentenza n. 2882/13/19 della C.t.r. siciliana, ha affermato che, allo stato, non vi erano elementi per poter dedurre che i nuovi fondi
messi a disposizione fossero sufficienti a soddisfare le richieste per l’intero oppure nella misura del 50% o addirittura se la richiesta poteva rimanere del tutto insoddisfatta, dando per presupposta l’incapienza degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, co. 665, della L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16 -octies del D.L. n. 91/2017 e dall’art. 29 del D.L. n. 162/2019; in tal modo obliterando l’obbligo di a dottare in luogo dell’ufficio che li ha omessii provvedimenti indispensabili per l’attuazione effettiva del comando giudiziale emesso, previe le verifiche e secondo le modalità già indicate dalla richiamata consolidata giurisprudenza di questa Corte.
In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2023.