Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
Oggetto : IRES 2011-20122013 – Agevolazione RAGIONE_SOCIALE -Diniego di rimborso -Decadenza -Percentuale del 20% del costo dell’investimento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19777/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , in virtù di procure speciali rilasciate rispettivamente su fogli separati ed allegati al controricorso ed alla memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore;
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria dell ‘Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 336/06/2022, depositata in data 27 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE presentava, in data 26 ottobre 2015, istanza di rimborso delle eccedenze dei versamenti IRES pagati negli anni 2011, 2012 e 2013. Deduceva di aver realizzato, nel 2010, l’ investimento ambientale consistente nell ‘acquisizione di due impianti fotovoltaici (entrati in servizio il 14 aprile 2011), senza aver però beneficiato dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13 e ss., della legge 388/2000. La situazione di incertezza circa la cumulabilità della detta agevolazione con le tariffe incentivanti di cui al II Conto Energia aveva indotto la contribuente a non usufruire immediatamente della prima; solo con il D.M. 5 luglio 2012 (V Conto Energia) il dubbio era stato sciolto in favore della cumulabilità.
La contribuente impugnava, quindi, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Chieti il silenzio-rifiuto formatosi una volta elasso il termine di 90 giorni dall’istanza.
La CTP rigettava il ricorso, ritenendo la contribuente decaduta dal diritto di richiedere il rimborso.
La società proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado deducendo la tempestività della domanda di rimborso e la corretta quantificazione del quantum portato in detassazione.
La Commissione tributaria regionale dell ‘Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, accoglieva l’appello, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e corretta la quantificazione del costo agevolabile, in quanto inferiore al tetto del 20% del costo complessivo dell’impianto fotovoltaico, fissato dalla legge.
Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione l ‘Ufficio , affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 10 ottobre 2025.
La controricorrente ha depositato, in data 29 settembre 2025, memoria ex art. 380bis1. cod. proc. civ..
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso l ‘Ufficio deduce la «violazione dell’art. 6, commi 13-19 della legge 388 del 23 dicembre 2000, nonché dell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973 , in relazione all’art icolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente imputato all’anno 2011 i costi sostenuti dalla contribuente per l’investimento ambientale. S ostiene, di contro, l’Ufficio che nel 2011 (precisamente il 14 aprile) sarebbe avvenuto unicamente l’attivazione degli impianti, mentre questi ultimi sarebbero stati realizzati nel 2010; pertanto, da un lato, la variazione in diminuzione del reddito doveva essere esposta nel Modello Unico 2011 , relativo all’anno (2010) in cui era stato realizzato l’investimento; dall’altro, il dies a quo del termine di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso doveva essere identificato nel 18 luglio 2011 (termine ultimo per il versamento del saldo IRES per l’anno 2010).
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
1.1. Questa Corte ha già, in relazione alla questione oggetto della censura in esame, più volte osservato che la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno d’imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società con tribuente, ma all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante del conto energia e dalla detassazione degli investimenti previsti dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi da 13 a 19, c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE ambiente’; incertezza interpretativa poi risolta solo a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19, d.m. 5 luglio 2012, cui hanno fatto seguito gli stessi documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Risoluzione dell’Age nzia delle entrate 20 luglio 2016, n. 58/E, nel solco di quanto già espresso dalla Risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010), in ordine alla possibilità di beneficiare ‘ora per allora’ dell’agevolazione c.d. RAGIONE_SOCIALE
ambiente), anche con domanda di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, laddove non fosse stata presentata nei termini dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis del d.P.R. n. 392/1998 (cfr., ex multis , Cass. 29/11/2023, n. 33277; Cass. 25/09/ 2023, n. 27308; Cass. 31/01/2023, n. 2931; Cass. 15/11/2022, n. 33660).
1.2. Ciò, del resto, in conformità al principio generale dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi quale dichiarazione di scienza, che consente la deduzione della sussistenza del diritto al godimento dell’agevolazione anche in sede di giudizio, qual e ormai consolidato a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 giugno 2016, n. 13378 (cfr., da ultimo, in senso conforme, Cass. n. 3451/2025 e precedenti ivi richiamati, con riguardo alla specifica tematica in oggetto).
1.3. Si pone, pertanto, la questione della tempestività dell’istanza di rimborso presentata dall a società contribuente in data 26 ottobre 2015.
Secondo il costante orientamento di questa Corte il dies a quo del termine di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso è il giorno del versamento dell’imposta non dovuta (così già Cass. Sezioni Unite n. 13378/2016); in precedenza, con riferimento all’ipotesi di ‘overruling’ questa Corte a sezioni unite (sentenza 16/06/2014, n. 13676) aveva affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui «allorché un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle
entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti». Il principio è stato, poi, ribadito da Cass. 10/09/2019, n. 34079 2019: «il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle
situazioni giuridiche».
Nella giurisprudenza successiva agli interventi delle Sezioni Unite, in materia di RAGIONE_SOCIALE, il principio è stato confermato, costantemente , tramite il richiamo all’art. 38 d.P.R. 602/1973 (v., ex multis , nella giurisprudenza più recente, Cass. 18/07/2025, n. 20099).
L’unica pronuncia dissonante è l’ordinanza Cass. 15 luglio 2025, n. 19564, in cui si è affermato che il termine di decadenza di quarantotto mesi ex art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973, vada computato non dal precedente versamento della maggior imposta, indebito in ragione della fruizione del beneficio fiscale, bensì a partire dal D.M. 05/07/2012, che, risolvendo la incertezza normativa preesistente, riconosceva la possibilità di cumulo del conto energia e della RAGIONE_SOCIALE ambientale.
La pronuncia, richiamata dalla contribuente nella memoria depositata ex art. 380bis1 cod. proc. civ., non può essere seguita; invero, l’individuazione nel dies a quo alla data del 5 luglio 2012 è confinata in un obiter dictum contrario, tra l’altro, alla contraria (e costante) giurisprudenza costante di questa Corte formatasi sul
punto; inoltre, nella detta decisione il principio affermato non è stato, poi, applicato essendo stato applicato (e, quindi, individuato il dies a quo in una data successiva al 5 luglio 2012) il principio di diritto secondo cui «nella ipotesi in cui la fruizione del beneficio non abbia fatto emergere alcun precedente indebito versamento di imposta effettivo, ma tale versamento indebito sia emerso successivamente, a seguito del riporto in avanti della maggior perdita in applicazione del meccanismo dell’art. 84 del Tuir, il rimborso d’imposta non può che essere domandato nel primo periodo d’imposta successivo nel quale -a seguito del riporto in avanti della maggior perdita -emerge il versamento indebito, e solo da tale momento decorre il termine di decadenza ex art. 38 cit.».
1.4 . Nella specie, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso era, quindi, decorso il termine quadriennale di cui all’art. 38 cit. , solo con riferimento all’imposta pagata nel 2011 per l’anno 2010.
In parte qua la decisione impugnata va, quindi, cassata.
1.5. Il motivo è, invece, infondato sotto il profilo della asserita impossibilità, per il contribuente, di provvedere alla ‘riliquidazione’ delle dichiarazioni dei redditi degli esercizi successivi a quello dell’investimento.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte il rimborso d’imposta non può che essere domandato nel primo periodo d’imposta successivo nel quale a seguito del riporto in avanti della maggior perdita -emerge il versamento indebito (cfr. Cass. n. 2230/2021).
Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto del 19 febbraio 2007» per avere la CTR erroneamente parametrato la percentuale del 20% (quale limite del beneficio) all’imposta da versare, non già al costo dell’investimento .
Il motivo è fondato.
Come già chiarito in materia da questa Corte (Cass. 21/06/2023, n. 17789) «compatibilmente con le relative disposizioni in tema di cumulabilità, l’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012 prevede espressamente che sia possibile beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla RAGIONE_SOCIALE ambiente, sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell’investimento. Dalla lettera della norma si evince che l’importo dell’investimento ambientale oggetto del beneficio, e rispetto al quale debba essere, con operazione successiva, calcolato il risparmio fiscale, non possa eccedere il 20% dell’investimento complessivo» (conf. Cass. 26/03/2025, n. 8052).
Ancora, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. 26/03/2025, n. 8052) ha affrontato il tema dell’Agevolazione RAGIONE_SOCIALE per un impianto fotovoltaico, chiarendo due punti fondamentali: il limite del 20% per il cumulo con altri incentivi si calcola sul costo totale dell’investimento e non sul risparmio fiscale ; i noltre, nel determinare il ‘sovraccosto’ agevolabile tramite l’approccio incrementale, i costi e i vantaggi operativi devono essere esclusi dal calcolo, in applicazione della normativa europea vigente al momento dei fatti (Reg. 800/2008).
Nella specie, quindi, deve ritenersi non corretto il calcolo eseguito dalla CTR nella parte in cui, dopo aver affermato che l’agevolazione non deve superare il 20% del costo complessivo dell’impianto fotovoltaico (€ 12.207.307 ,00), ha erroneamente riferito il detto limite al l’imposta (IRES) risparmiata e non già al costo dell’investimento complessivo.
In definitiva, vanno accolti il primo motivo di ricorso, nei limiti sopra esposti, ed il secondo; la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara , in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte alla luce dei principi sopra esposti, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini esposti in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del l’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alle censure accolte, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME