Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2227 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5055/13/2017 della Commissione tributaria regionale della Sicilia- sez. distaccata di Catania, depositata il 18 dicembre 2017;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME alla pubblica udienza del 10 gennaio 2024;
IRPEF-rimborso Sisma Sicilia
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per il controricorrente l’AVV_NOTAIO .
Fatti di causa
NOME COGNOME impugnò il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza , presentata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 21 gennaio 2008, di rimborso del 90 per cento dell’IPERF versata, per gli anni 1990, 1991 e 1992 ai sensi dell’art. 9, comma 17 , della legge n. 289 del 2002.
La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso ritenendo non dovuto il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte versate per il trattamento di fine rapporto, in quanto afferenti ad anni precedenti all’anno 1990.
La decisione, appellata da entrambe le parti, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia la quale ha rigettato il gravame interposto dall’RAGIONE_SOCIALE e accolto l’appello incidentale proposto dal contribuente.
In particolare, il Giudice di appello ha dichiarato che legittimato a proporre l’istanza, tempestiva, doveva ritenersi anche il lavoratore , sostituito di imposta, e che era dovuto il rimborso anche RAGIONE_SOCIALE ritenute operate dal datore di lavoro in ragione dell’erogazione in favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Questa Corte, con ordinanza depositata il primo agosto 2023, ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza per la peculiarità della questione, sollevata con il primo motivo, relativa
all’assoggettabilità alla normativa speciale di favore, dettata per i contribuenti, RAGIONE_SOCIALE ritenute fiscali operate dal datore di lavoro che abbia erogato il trattamento di fine rapporto al lavoratore nel triennio contemplato dall’art.9, comma 17, della leg ge n.289 del 2002.
Disposta la trattazione in pubblica udienza, il P.G. ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Il controricorrente ha depositato memoria e nota spese.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.9, comma 17, della legge n.289/2002 e dell’art.1, comma 665, della legge n.190 del 2014 in combinato disposto con l’art.2120 cod. civ. e gli artt. 1 2 e 14 RAGIONE_SOCIALE preleggi perpetrata dalla RAGIONE_SOCIALE laddove aveva ritenuto illegittimo il diniego al rimborso, da parte dell’Ufficio, RAGIONE_SOCIALE ritenute fiscali operate dal datore di lavoro sul trattamento di fine rapporto, erogato al contribuente nell’anno 1990.
Secondo la prospettazione difensiva il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme relative al trattamento di fine rapporto, come determinato ai sensi dell’art.2120 cod.civ. pro quota per ciascun anno di servizio prestato, non rientrava integralmente nell’ambito di operatività della norma condonistica, con la conseguenza che, erroneamente, la C.T.R. aveva riconosciuto il diritto al rimborso di somme relative ad anni di imposta precedenti rispetto alle annualità oggetto della normativa di favore post-sisma, attribuendo in tal modo al contribuente ‘ un indebito vantaggio fiscale per la circostanza puramente casuale e fortuita di avere percepito il trattamento di fine rapporto in occasione degli anni interessati dai predetti eventi sismici e da una disciplina fiscale più benevola ‘.
1.1. La censura è infondata. E’ pacifico in atti che il contribuente, attuale controricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31 agosto 1990, ha subito la tassazione del trattamento di fine rapporto alla data della sua erogazione tramite ritenuta fiscale operata e versata all’Erario dalla Società datrice di lavoro.
Appare, pertanto, non revocabile in dubbio -anche alla luce del disposto dell’art.17 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell’interpretazione di detta norma a opera di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 7-02-2019 n. 3641)- che il trattamento di fine rapporto, percepito dal controricorrente alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ha subito una ritenuta i cui presupposti di imposta si sono realizzati al momento del pagamento in favore del lavoratore, con conseguente erroneità della prospettazione difensiva secondo cui non spetterebbe il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme versate perché relative ad anni di imposta precedenti rispetto alle annualità oggetto della normativa di favore post sisma.
Va, invero, rilevata l’inconducenza del richiamo formulato dall’RAGIONE_SOCIALE all’art. 2120 cod. civ., individuando tale norma solo il criterio di calcolo del trattamento di fine rapporto lordo, quale risultante dalla sommatoria di tutti gli accantonamenti annuali che il datore di lavoro ha effettuato per tutta la durata del rapporto di lavoro, laddove, peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità, nell’affermare la maturazione di tale trattamento durante tutto l’arco temporale del rapporto di lavoro ancora, poi, la decorrenza della prescrizione estintiva quinquennale del diritto al T.F.R. soltanto alla data della cessazione del rapporto e non in pendenza di questo ( cfr. , tra le altre, Cass.n. 2827 del 6 febbraio 2018).
Ne consegue che l’I RPEF versata sul trattamento di fine rapporto nel 1990, data di cessazione del rapporto di lavoro, rientra
pacificamente nell’ambito temporale di applicazione della normativa di favore post sisma.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 come modificato dall’art.16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. dalla legge n.123 del 2017. Secondo la prospettazione difensiva la falcidia contemplata dalla suddetta disposizione (pari al 50% della somma dovuta) andrebbe applicata anche ai rimborsi oggetto di giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2.1. La censura è infondata. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre di recente, Cass. n.35520 del 19/12/2023; Cass. n.16659 del 23/05/2022, Cass. n.16298 del 19/05/2022) lo ius superveniens, introdotto dall’art. 16 -octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, oltre che, a seguito dell’esaurimento RAGIONE_SOCIALE risorse, non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti RAGIONE_SOCIALE risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. A supporto di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso plesso normativo sopra richiamato, questa Corte ha rilevato che è ius receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22/02/2018, n. 4291, che richiama Cass. 24/04/2015, n. 8373).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE superiori conclusioni, il ricorso va, quindi, rigettato e l’RAGIONE_SOCIALE, soccombente, va condannata alla refusione in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 3.100,00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2024.