Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5212/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in SIRACUSA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZ.DIST. CATANIA n. 8796/2022 depositata il 18/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME è erede del sig. NOME COGNOME che, residente nel cratere sismico dei movimenti tellurici che hanno interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990, chiedeva il rimborso delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992 dal sostituto di imposta proprio nel 1992.
Nel corso del giudizio, prendendo atto del mutato quadro normativo, l’Ufficio riconosceva il dovuto in €.32.223,49, pari al 90% delle trattenute subite il quel triennio, ma la CTP rimodulava al ribasso la somma, ritenendo non potersi comprendere le trattenute operate sul TFR che, pur liquidato nel 1992 al momento del collocamento a riposo, dev’essere parametrato a tutti gli anni del rapporto di lavoro, non unicamente al momento di collocamento a riposo.
L’appello principale del contribuente, sviluppato sul motivo dell’ultrapetizione e l’appello successivo, qualificato incidentale, dell’Ufficio (argomentato sulle modalità di notifica) erano rigettati, con conferma della sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a due motivi, illustrati con memoria, mentre il Patrono erariale ha spiegato tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura per violazione dell’art.115 comma 1 c.p.c., dell’art.36 del D.lgs 546/1992, in
relazione all’art. 360 comma 1 n.3, per violazione del principio di non contestazione. La sentenza di secondo grado avrebbe dovuto rilevare la non contestazione di tutti i fatti allegati dalla parte privata, sin dal primo grado, e decidere sulla base di esse, in quanto il riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle entrate assurgeva a rango di prova, in conformità al principio di cui all’art. 115 del c.p.c. comma 1.
1.2. Con il secondo motivo si profila violazione e falsa applicazione dell’art.1 co.665 legge 190/2014 e dell’art. 36 del d.lgs 546/1992, in relazione all’art.360 comma 1 n.3 del c.p.c. L’art.1 comma 665 della legge 190/2014, recita: ‘ I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…) che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, (…) al rimborso di quanto indebitamente versato (… )’. Si lamenta quindi che la sentenza in scrutinio sia errata in diritto in quanto ritiene che la tassazione del TFR esulerebbe dal rimborso previsto dalla vicenda ‘Sisma ’90’, in quanto si scontrerebbe con il tenore letterale della norma descritta, la quale avrebbe come riferimento, secondo la impugnata sentenza, le imposte versate ‘per’ il triennio e non ‘nel’ triennio, per cui ne deriverebbe un principio di competenza relativo alle imposte chieste a rimborso.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.
2.1. Da un lato, in disparte le eccezioni del Patrono erariale, deve ammettersi il riconoscimento di debito da parte pubblica sulla somma di €.32.223,49, come risultante dagli estratti degli atti
processuali dei gradi di merito riprodotti nel ricorso per cassazione, al fine dell’esaustività del motivo, senza che alcuna distinzione fosse stata proposta ritualmente in sede di primo grado.
2.2. Più radicalmente, il TFR è somma che -pur composita e riferibile a più anniviene colpita con tassazione separata nell’atto dell’erogazione effettiva, senza scorporamento per i singoli anni di contribuzione. In analoga occasione si è espressa questa Suprema Corte di legittimità, affermando che in tema di IRPEF, l’indennità di buonuscita corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze costituisce una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività e da incentivi all’attività, sicché rientra tra le indennità equipollenti, ai sensi degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917 del 1986, e va quindi assoggettata a tassazione separata e non integrale (cfr. Cass. V, n. 27804/2019).
Ne consegue che il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. Staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.