Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29808 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29808 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23995/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
SCUDERI NOME
-intimato- avverso SENTENZA della Commissione Tributaria Regionale per la RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Catania n. 2890/2022, depositata il 04/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME aveva presentato ricorso contro il silenzio rifiuto rispetto a un’istanza di rimborso IRPEF, addizionali e altri tributi per gli anni dal 2002 al 2005. Allegando di risiedere in Giarre (CT), aveva presentato in data 29/12/2010 richiesta di rimborso del
50% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate in forza dell’art. 1, comma 1011 , legge n. 296 del 2006 e del l’ordinanza P.C.M. 10/6/2006 n. 3442.
La CTP di Catania con sentenza n. 2328, depositata il 31/1/2018, aveva respinto il ricorso, ritenendo tardiva la richiesta di rimborso, in quanto, anche nell’ipotesi più favorevole per il contribuente, il termine per presentar e l’istanza doveva ritenersi spirato in data 30/6/2010. In assenza di disposizioni specifiche per valutare la tempestività della domanda, è necessario prendere in considerazione il termine biennale dell’art. 21, comma 2, ultima parte , d.lgs. 546 del n. 1992. Occorre poi fare riferimento alla data di pubblicazione (27/12/2006) dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, che ha consentito ai contribuenti di definire la loro posizione in maniera agevolata. Secondo interpretazioni ancora più favorevoli per i contribuenti, il termine può farsi decorrere dal 31/12/2007, poiché il comma 1011 è stato modificato dall’ art. 36 bis d.l. n. 248 del 2007 o addirittura dal 30/6/2008 indicato nello stesso comma come data ultima per definire la posizione tributaria da parte dei soggetti beneficiari.
Con la sentenza n. 2890/2022, riformando la sentenza di primo grado, la CTR per RAGIONE_SOCIALE ha invece riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso del 50% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate nel periodo 20022005. Anche per il giudice di secondo grado occorre considerare il termine di due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione RAGIONE_SOCIALE imposte e il presupposto si è realizzato con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 (1/1/2007). La sentenza spiega che ‘l’istanza di rimbors o doveva prodursi entro il 1° gennaio 2009 ovvero entro il 31 dicembre 2010, termine novellato dall’art. 36 bis comma 2 del D.L. 248/2007 convertito in legge 31/2018′ , per poi aggiungere che lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato al 31/12/2008 dall’articolo unico del D.P.C.M. 25/7/2008.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo.
Nonostante la regolarità della notifica del 3/10/2022, NOME COGNOME non ha depositato controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 36 bis d.l. n. 248 del 2007, conv. dalla legge n. 31 del 2008 e del D.P.C.M. 25/7/2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché il termine biennale per proporre l’istanza di rimborso non decorre dal momento in cui è stato prorogato lo stato di emergenza (31/12/2008) ma dall’entrata i n vigore della legge n. 31 del 2008 (1/3/2008), che in sede di conversione del d.l. n. 248 del 2007 ha modificato il comma 2 dell’art. 36 bis d.l. n. 248 del 2007, con la proroga di un anno dal 30/6/2007 al 30/6/2008 del termine previsto dall’art. 1, comm a 1011, legge n. 296 del 2006. Può valere per analogia quanto stabilito dall’art. 1 comma 665, legge n. 190 del 2014 riguardante l’agevolazione prevista dall’art. 9 comma 17, legge n. 289 del 2002, rivolta ai contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990. Il DPCM richiamato dal giudice di secondo grado si è limitato a prorogare lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna.
Il ricorso è fondato anche se il termine di decorrenza del biennio per presentare l’istanza di rimborso è diverso rispetto a quello indicato dalla parte ricorrente.
2.1 L’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, prevede: «Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento ». L’art. 36 bis, comma 2, d.l. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, sulla proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, ha modificato, per quanto può interessare, la precedente disposizione sostituendo le parole “30 giugno 2007” con “30 giugno 2008”.
2.2 Con riferimento alla possibilità per i contribuenti di definire la propria posizione versando l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per ce nto, prevista dall’art. 9 comma 17, legge n. 289 del 2002 per le annualità 1990-1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990 questa Corte (Cass. 23589/2012, Cass. 9577/2012 e Cass. 4291/2018) ha ripetutamente chiarito:
2.2.1 che la disposizione deve essere intesa anche in favore di chi ha pagato i tributi in prospettiva restitutoria, quale ius superveniens che rende l’importo già versato non dovuto ex post ;
2.2.2 che, vertendosi in tema di rimborso di versamenti eseguiti per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento, il momento iniziale del termine biennale per la restituzione ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, va ricollegato alla data (1° gennaio 2003) di entrata in vigore dell’originaria previsione normativa. L’emanazione della disposizione, infatti, segna l’insorgenza del diritto restitutorio, evento non inciso dalle modificazioni successivamente apportate di per sé idonee ad interferire sul solo profilo “condonistico” della disciplina.
2.3 La Corte ha già ritenuto applicabili analoghi principi con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, enunciando il seguente principio: «All’istanza di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto dell’art. 1, co.1011, l. n. 296 del 2006, che disponeva la riduzione del 50% RAGIONE_SOCIALE imposte suddette per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell’ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale di cui all’ art. 21, co.2, d.lgs. n. 546 del 1992, a decorrere dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006» (Cass. 36482/2023).
2.4 La disciplina di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se i versamenti non risultavano dovuti fin dall’origine. Qualora il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. 23589/2012, Cass. 3209/2019 e Cass. 3575/2010). Le imposte sono diventate non dovute per effetto di disposizione successiva al pagamento. Ne consegue che il termine di decadenza per le istanze di rimborso è quello biennale.
2.5 Riconosciuta la possibilità per i contribuenti colpiti dall’evento naturale di adempiere agli obblighi tributari entro nuovi termini e ritenuto che della disciplina possa avvalersi anche chi abbia già provveduto al pagamento, non assumono rilievo i successivi interventi legislativi, che si sono limitati a prorogare il termine per gli adempimenti degli obblighi tributari. Rimane diversa la situazione dei contribuenti legittimati a chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso perché per loro il pr esupposto dell’istanza non si
è modificato nel corso del tempo, continuando a decorrere dal 1° gennaio 2007. Anche in questo caso sussiste la ratio che giustifica il diritto al rimborso ma le due situazioni non possono sovrapporsi. In un caso viene in rilievo un termine entro cui il contribuente che non abbia già adempiuto può regolarizzare la propria posizione fiscale; nell’altro, a fronte del diritto di chi abbia già adempiuto interamente il debito tributario a fruire comunque del beneficio e a ottenere la restituzione dell’eccedenza versata, occorre far decorrere un ordinario termine per la presentazione dell’istanza di rimborso (Cass. 26380/2023, Cass. 29229/2023, Cass. 29230/2023, Cass. 36482/2023 e Cass. 4258/2025, tutte relative a istanza di rimborso ex art. 1 comma 1011, legge n. 296 del 2006).
2.6 Non interferisce sulla decorrenza del termine per proporre l’istanza di rimborso il D.P.C.M. 25 /7/2008 menzionato dal giudice di appello poiché il decreto si limita a prorogare lo stato di emergenza in relazione a specifici eventi naturali avversi nel periodo 2004/2005.
2.7 L’art. 1, comma 665 legge n. 190 del 2014 stabilisce: ‘ I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte
per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato . Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ‘. La disposizione richiamata dalla difesa erariale non si applica analogicamente perché solo in questo caso, riguardante altra, anche se simile, disciplina condonistica, è intervenuto il legislatore per disciplinare espressamente anche da quale momento far decorrere il biennio per presen tare l’istanza di rimborso. In assenza di un intervento normativo, il presupposto dell’istanza è costituito dall’entrata in vigore (1/1/2007) dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006. L’istanza depositata il 29/12/2010 è di conseguenza ampiamente tardiva.
Dato che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ex art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c. viene decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese processuali vengono compensate limitatamente ai gradi di merito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese processuali per i gradi di merito.
Condanna il contribuente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
la Presidente
NOME COGNOME