Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15278 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15278 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12270/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che le rappresenta e difende;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE Marche n. 1545/2021 depositata il 10/12/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentiti l’AVV_NOTAIO per le ricorrenti e l’AVV_NOTAIO, su delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’atto di diniego di rimborso RAGIONE_SOCIALE tasse erariali e portuali, versate dal 20/08/2009 al 06/11/2009 sulle merci caricate sui traghetti diretti in Grecia e non dovute a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche di cui all’art. 2 del d.P.R. n.107/2009; l’RAGIONE_SOCIALE aveva negato il rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 19 del d.l. n. 688/1982 conv. con l. n. 873/1982, in quanto tali oneri erano stati traslati su terzi.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, in causa instaurata anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE che non si costituiva, con sentenza n. 773/2015 ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALE Marche, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE « in quanto tutti basati sull’errato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del D.L. n. 688/1982 » e ha dichiarato dovuto il rimborso con interessi e rivalutazione monetaria.
Il giudice d’appello, per quel che interessa in questa sede, ha ritenuto l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 cit. in quanto i tributi portuali in questione sono assoggettati al diritto eurounitario cosicché la norma di riferimento deve essere individuata nell’art. 29 comma 3, l. n. 428/1990. In particolare, la CTR ha rilevato che i tributi di cui trattasi, previsti dall’art. 2 d.l. n. 47/1974 conv. con l. n. 117/1974 e sostituiti dalle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all’art. 2 d.P.R. n. 107/2009, sono assoggettati al regime del diritto comunitario, come risulta dall’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia, n. 417/1981, RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e confermato dal giudice sovranazionale con la sentenzadel 16 marzo 1988 (in causa C-266/81) che ha stabilito i limiti di compatibilità RAGIONE_SOCIALE norme interne con la libertà di transito all’interno del sistema
comunitario, cosicché si deve ritenere che tali tributi abbiano rilevanza eurounitaria.
Inoltre, la CTR ha dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la domanda RAGIONE_SOCIALE‘appellante di manleva da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE che si sono affidate a tre motivi.
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato memoria.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, l. n. 428/1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, d.l. n. 688/1982, conv. con modificazioni in l. n. 873/1982, laddove il giudice del gravame ha affermato l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 cit., con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa circostanza RAGIONE_SOCIALE‘eventuale traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta a carico di altri soggetti, sul presupposto del rilievo unionale RAGIONE_SOCIALEa fattispecie. Osservano le ricorrenti che, quando la richiesta di rimborso sia motivata non dall’incompatibilità col diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALEa norma interna bensì per effetto RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione di questa, si applica l’art.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n.873, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 3, cit. Aggiungono che comunque, a seguito degli interventi RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, le norme hanno ormai contenuto analogo, per cui il rimborso RAGIONE_SOCIALE tasse portuali indebitamente versate è in ogni caso precluso dalla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘onere di imposta in capo ad altri soggetti ed è sempre subordinato alla comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prescritta dall’art. 29 comma 4.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.1.1. Secondo l’art. 19 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 873/1982 «Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all’importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme pagate quando prova documentalmente che l’onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale». L’art. 29 comma 2 l. n. 482/1990, invece, prevede, nella versione applicabile ratione temporis , che « I diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo AVV_NOTAIO zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni»; la stessa disposizione al comma 3 stabilisce che « L’articolo 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l’ordinamento comunitario »; al comma 4, poi, si prevede che « La domanda di rimborso dei diritti e RAGIONE_SOCIALE imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all’ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di competenza ».
1.1.2. Va peraltro osservato che, a seguito degli interventi RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (con sentenza n. 114 del 21 aprile 2000, che ha dichiarato illegittimo l’art. 19 cit. nella parte in cui dispone che la prova ivi prevista possa essere data solo documentalmente, e con la sentenza 9 luglio 2002 n.332, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma AVV_NOTAIO stesso art. 19 nella parte in cui prevede che sia l’attore in ripetizione a dover provare che il peso economico RAGIONE_SOCIALE‘imposta non é stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti), « le due norme hanno ormai un contenuto analogo », come riconoscono le stesse Agenzie.
1.1.3. Parte ricorrente avrebbe dovuto argomentare, quindi, sugli effetti giuridici, a sé favorevoli, che derivano dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 invece che dall’art. 29. Nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il
richiesto annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale RAGIONE_SOCIALEa quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo , asseritamente erronea (Cass. n. 21230 del 2023; Cass. n. 14279 del 2017).
1.2. La questione è comunque infondata.
1.2.1. Il d.P.R. n. 107/2009, concernente la «revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE tasse e dei diritti marittimi a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 989, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296», ha proceduto alla « riformulazione, nei limiti dei relativi criteri direttivi, RAGIONE_SOCIALEa vigente normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell’ottica di un riordino e di una razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina tramite l’accorpamento di taluni di detti tributi e RAGIONE_SOCIALE relative procedure di riscossione e con l’obiettivo di una semplificazione RAGIONE_SOCIALEa normativa e di una riduzione del numero RAGIONE_SOCIALE tasse e dei diritti marittimi ». In particolare, all’art. 2 comma 3 del d.P.R. n. 107/2009 si è prevista l’estensione RAGIONE_SOCIALE « esenzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153», originariamente contemplata per i collegamenti nazionali, « alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonché alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari ».
1.2.2. La normativa si colloca, evidentemente, in ambiente eurounitario, ispirandosi ai principi fissati dal Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che prevede la libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi: « Per quanto riguarda, più specificamente, i trasporti marittimi, l’ art. 84, n. 2, del trattato prevede che il Consiglio
potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per questa categoria di trasporti. Ora, si deve constatare che gli atti necessari alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi fra Stati membri sono stati emanati dal Consiglio, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 84, n. 2, del trattato, solo col regolamento 22 dicembre 1986, n. 4055» ( CGUE 13 dicembre 1989, RAGIONE_SOCIALE, C-49/89, punti 12 e 13). Va altresì osservato che « Le disposizioni del regolamento n. 4055/86 sono parte integrante RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE‘insieme degli Stati parti contraenti RAGIONE_SOCIALE‘accordo SEE in virtù RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, lettera a), RAGIONE_SOCIALE‘accordo SEE nonché del suo allegato XIII. Detto regolamento e dette disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘accordo SEE contengono le norme relative all’applicabilità del principio RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi tra Stati parti contraenti RAGIONE_SOCIALE‘accordo SEE e tra questi ultimi e i paesi terzi [v., in tal senso, sentenze RAGIONE_SOCIALE), C-49/89, EU:C:1989:649, punto 13; Commissione/Italia, C-295/00, EU:C:2002:100, punto 9, nonché RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, C-430/99 e C-431/99, EU:C:2002:364, punto 30] » (CGUE 8 luglio 2014, Fonnship ARAGIONE_SOCIALES, C83/13, punto 24).
1.2.3. Quindi, il d.P.R. n. 107/2009 ‘rileva’ sul piano RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento comunitario (v. art. 29, comma 3, cit.) e provvede, con la modifica introdotta all’art. 2 comma 3 cit. che parifica porti nazionali e porti comunitari, ad eliminare una distinzione non conforme ai principi unionali.
1.2.3.1. Quanto all’asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 cit., l’Amministrazione afferma, con riguardo al giudizio di primo grado, di aver dimostrato, attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, la traslazione ai clienti degli importi versati a titolo di tasse portuali (v. espositiva pag. 2 del ricorso), ma non risulta alcun accertamento in sentenza. Inoltre, la parte ricorrente si limita ad evidenziare la necessità RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenuta nel giudizio di merito equipollente alla trasmissione RAGIONE_SOCIALEa istanza di rimborso al RAGIONE_SOCIALE,
senza considerare che « l’onere RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa istanza di rimborso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non opera indiscriminatamente, ma solo ‘quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa’ » (Cass. n. 7259 del 2020, par. 5.4.); con riguardo a questo profilo manca qualsiasi deduzione e la censura difetta di autosufficienza.
1.2.3.2. Sull’ingiustificato arricchimento che preclude il rimborso, in particolare, va osservato che la prova grava sull’Amministrazione trattandosi di fatto impeditivo (Cass. n. 32982 del 2024, Cass. n. 31679 del 2022; Cass. n. 24777 del 2023) -e, secondo i principi unionali, essa non si identifica necessariamente con la prova RAGIONE_SOCIALEa traslazione del peso del tributo su terzi, cosicché non è condivisibile la prospettazione erariale, secondo cui stante la traslazione del tributo su terzi un eventuale rimborso da parte RAGIONE_SOCIALE‘Erario determinerebbe un ingiustificato arricchimento.
1.2.3.3. Viene in evidenza il principio di effettività che rinviene il suo fondamento nell’art. 4, paragrafo 3, Trattato UE, in base al quale le norme interne non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario, e impone la leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati Membri per assicurare l’adempimento degli obblighi posti dalle norme comunitarie. A questa stregua, secondo l’orientamento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, il diritto di ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme riscosse da uno AVV_NOTAIO membro in violazione di norme del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte (v., in particolare, CGUE 9 novembre 1983, San Giorgio, C – 199/82, punto 12, nonché RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2001, CGUE 8 marzo 2001 RAGIONE_SOCIALE, C-397/98 e C-410/98, punto 84). Gli Stati membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione (CGUE 14 gennaio 1997, RAGIONE_SOCIALE e a., da C -192/95 a C-218/95, punto 20; CGUE 8 marzo 2001 RAGIONE_SOCIALE, cit., punto 84; CGUE COGNOME‘s Wine 2 ottobre 2003, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.,
C-147/01, punto 93, nonché CGUE 12 dicembre 2006, Test Claimants in the RAGIONE_SOCIALE, C-446/04, punto 202). Inoltre, qualora uno AVV_NOTAIO membro abbia prelevato tributi in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo AVV_NOTAIO o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo. Tale rimborso comprende altresì le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esigibilità anticipata del tributo (v. sentenze citate supra RAGIONE_SOCIALE e a., punti 87-89, nonché Test Claimants in the RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, punto 205).
1.2.3.4. Né la traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta su terzi comporta automaticamente l’arricchimento del soggetto che chiede e ottiene il rimborso: « Anche quando è provato che l’onere RAGIONE_SOCIALE‘imposta indebitamente riscossa è stato parzialmente o totalmente ripercosso sui terzi, il rimborso di questa all’operatore non gli procura necessariamente un arricchimento senza causa (v. sentenze RAGIONE_SOCIALE e a., cit., punto 29, e 21 settembre 2000, cause riunite C-441/98 e C442/98, Michailidis, Racc. pag. 1-7145, punto 34). Infatti, anche qualora l’imposta sia completamente inserita nel prezzo praticato, il soggetto passivo potrebbe subire un danno dovuto ad una diminuzione di volume RAGIONE_SOCIALE sue vendite (v. cit. sentenze RAGIONE_SOCIALE e a., punto 29, e Michailidis, punto 35). Pertanto, l’esistenza e la misura RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento senza causa che il rimborso di un tributo indebitamente riscosso con riguardo al diritto comunitario causerebbe per un soggetto passivo potranno essere stabiliti soltanto al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti. Di conseguenza, il diritto comunitario osta a che uno AVV_NOTAIO membro neghi di rimborsare a un operatore un’imposta riscossa in violazione del diritto comunitario solo perché questa è stata inserita nel prezzo di vendita al dettaglio praticato da detto operatore e, pertanto, trasferita su terzi, il che implicherebbe necessariamente che il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta causerebbe un arricchimento senza causa RAGIONE_SOCIALE‘operatore» e ha concluso che affermando che «le norme del diritto comunitario relative alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito devono essere interpretate nel
senso che esse ostano a una normativa nazionale che rifiuti – il che tocca al giudice nazionale verificare – il rimborso di un’imposta incompatibile con il diritto comunitario solo perché questa è stata trasferita sui terzi, senza esigere che sia stabilita la misura RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento senza causa che causerebbe per l’operatore il rimborso di detta imposta » (CGUE 2 ottobre 2003, COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE Wine, C -147/2001; nello stesso senso, più recentemente, CGUE 12 settembre 2024, COGNOME Loisirs, C-73/23, punti 73-74).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.57 del d.lgs. n. 546/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., censurandosi la dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad essere tenuto indenne da ogni responsabilità in caso di accoglimento del ricorso, perché domanda nuova, mentre la stessa era già stata formulata nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, come dimostrato dalla trascrizione RAGIONE_SOCIALE relative conclusioni, riportate per autosufficienza in ricorso, che comprendevano anche la domanda di manleva: « In estremo subordine, l’RAGIONE_SOCIALE deve in ogni caso essere ritenuta obbligata a garantire e comunque a tenere indenne l’RAGIONE_SOCIALE dalle conseguenze derivanti dall’accoglimento del ricorso ».
2.1. Il motivo è inammissibile, riguardando un tema estraneo alla giurisdizione tributaria, afferente al terzo beneficiario del gettito e non al rapporto fisco -soggetto passivo: la domanda di manleva non è espressione del potere impositivo e attiene ad un rapporto diverso da quello relativo alla pretesa tributaria. Si veda, in proposito, l’art. 2 comma 3 del d.P.R. n. 107/09, il quale prevede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE procedure di riscossione previste dall’art. 1, comma 119, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 244/07 e, nelle more RAGIONE_SOCIALE‘adozione del decreto del Capo del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimanda alle procedure di accertamento e di riscossione stabilite dall’art. 36 del d.P.R. n. 1340/66, secondo cui « Le tasse di cui agli articoli 33, 34 e 35 RAGIONE_SOCIALEa legge sono accertate e riscosse dalla Dogana su documenti che scortano la merce con separata bolletta » (sulla natura tributaria RAGIONE_SOCIALEa tassa in questione, v.
Cass. sez. un. n. 28621 del 2023); ne deriva che il successivo riversamento degli importi così riscossi dall’RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE portuale afferisce ai loro rapporti interni. Né può esservi giudicato implicito sulla giurisdizione perché non vi è stata decisione sul merito, tanto è vero che con il motivo in esame si censura la pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda; va rammentato, in proposito, che soltanto quando «il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice RAGIONE_SOCIALEa successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito » (Cass., sez. un. n. 27531 del 2008; Cass. n. 6966 del 2013; Cass. n. 19792 del 2011; Cass. n. 27094 del 2024). Quindi, si può evitare di sanare il difettoso contraddittorio, con riguardo all’RAGIONE_SOCIALE portuale, rimasta estranea al presente giudizio di legittimità, poiché i principi di RAGIONE_SOCIALE processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell’art. 111, comma 2, Cost. e nell’art. 6, par. 1, CEDU, impongono, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, RAGIONE_SOCIALE garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 18890 del 2021).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, in quanto i giudici del gravame hanno ritenuto dovuta d’ufficio anche la rivalutazione monetaria nonostante la statuizione del giudice di primo grado relativa alla condanna RAGIONE_SOCIALE somme in favore RAGIONE_SOCIALEa società maggiorata dei soli interessi legali, non fosse stata oggetto di impugnazione.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. E’ pacifico che la società non aveva proposto appello avverso il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria da parte del giudice di prime cure (« con esclusione RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria per mancata prova del maggior danno subito per l’indisponibilità del denaro »). La CTR è andata, quindi, ultrapetita , non rilevando i principi citati dalla controricorrente e dal PG sul rilievo officioso RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione in materia di obbligazioni risarcitorie e di debito di valore perché si tratta di obbligazione di valuta: « nell’azione di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito trova applicazione il principio nominalistico, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione RAGIONE_SOCIALEa medesima quantità di moneta, salvo ex art. 1224 cod. civ., il riconoscimento degli interessi moratori in misura legale quale danno presunto (con decorrenza dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa di restituzione, costituente nella indicata ipotesi condizione di proponibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziaria) nonché il risarcimento del danno maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa mora, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria ma solo per la parte eccedente rispetto a quella risarcita con gli interessi legali » (Cass. n. 11440 del 1996; Cass. n. 5282 del 1999; v. anche Cass. n. 4401 del 2008, secondo cui il maggior danno da svalutazione non matura in via automatica per effetto RAGIONE_SOCIALEa liquidità ed esigibilità del credito, poiché non scaturisce ex se , in tema di debito di valuta, dal ritardato adempimento, ma postula espressa richiesta e prova ex art. 1224 c.c., comma 2).
Conclusivamente, accolto il terzo motivo e rigettati gli altri, la sentenza deve essere cassata senza rinvio, potendosi decidere nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando non dovuta la rivalutazione monetaria.
Deve provvedersi alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALEa causa, come previsto dall’art. 385 c.p.c., secondo quanto stabilito da Cass. sez. un. n. 32061 del 2021, per cui « l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un
unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. » In questo caso, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa relativa novità RAGIONE_SOCIALE questioni, sussistono i presupposti per la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese relative al giudizio di merito nonché RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata con riferimento al profilo accolto e decidendo compensa le spese RAGIONE_SOCIALE fasi di merito nonché le spese di lite nel merito dichiara non dovuta la rivalutazione monetaria; relative al presente giudizio di legittimità. Roma, 11/02/2025.