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Rimborso tasse pensione: la residenza fiscale basta

Un pensionato residente in Svizzera ha richiesto il rimborso delle ritenute fiscali applicate in Italia sulla sua pensione. L’Amministrazione Finanziaria e i giudici di merito avevano negato il rimborso, sostenendo che il contribuente non avesse provato l’effettivo pagamento delle imposte in Svizzera. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che, ai fini del rimborso tasse pensione secondo la Convenzione italo-svizzera, è sufficiente dimostrare la propria residenza fiscale e l’assoggettamento a imposizione nello Stato estero attraverso un certificato di residenza, senza necessità di provare l’avvenuto pagamento.

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Pubblicato il 19 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso Tasse Pensione Estera: Basta il Certificato di Residenza Fiscale

Ottenere il rimborso tasse pensione per chi risiede all’estero può sembrare un percorso a ostacoli, ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un punto fondamentale, semplificando notevolmente la procedura. La Corte ha stabilito che per evitare la doppia imposizione non è necessario dimostrare di aver già pagato le tasse nel Paese di residenza, ma è sufficiente provare di essere fiscalmente residenti e soggetti al sistema tributario locale. Analizziamo insieme questa importante decisione.

I Fatti del Caso: La Richiesta di un Pensionato in Svizzera

Un contribuente, pensionato e residente in Svizzera, percepiva una pensione da un ente previdenziale italiano. Su tale pensione, lo Stato italiano operava delle ritenute fiscali. Ritenendo di non dover subire questa tassazione in Italia, in virtù della Convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni, il pensionato ha presentato istanza di rimborso per le ritenute subite negli anni 2011-2012.

La sua richiesta si basava su un principio cardine di questi trattati: le pensioni dovrebbero essere tassate solo nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia, sia l’Amministrazione Finanziaria che i giudici tributari di primo e secondo grado hanno respinto la sua domanda. La motivazione? Il contribuente si era limitato ad affermare la sua “assoggettabilità” a imposta in Svizzera, ma non aveva fornito la prova dell’effettivo pagamento delle imposte sulla pensione nel Paese elvetico.

La Questione Giuridica: Prova di Pagamento o di Residenza?

Il cuore della controversia ruotava attorno all’interpretazione dell’articolo 29 della Convenzione tra Italia e Svizzera. I giudici di merito ritenevano che per ottenere il rimborso fosse necessario un “attestato ufficiale” che comprovasse non solo la residenza, ma anche l’avvenuto versamento delle imposte. In pratica, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare un esborso concreto in Svizzera.

Il pensionato, invece, ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che questa interpretazione fosse errata e imponesse un onere probatorio non previsto dalla Convenzione. L’unico presupposto richiesto, secondo il ricorrente, era la residenza fiscale in Svizzera e, di conseguenza, la soggezione al potere impositivo di quello Stato, senza bisogno di dimostrare l’effettivo pagamento.

Le motivazioni della Cassazione sul rimborso tasse pensione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza precedente e fornendo una chiara linea interpretativa. I giudici supremi hanno chiarito che l’obiettivo dei trattati contro le doppie imposizioni, basati sul modello OCSE, è quello di ripartire il potere impositivo tra gli Stati. La Convenzione italo-svizzera, all’art. 18, stabilisce che le pensioni sono tassate soltanto nello Stato di residenza.

Di conseguenza, la documentazione richiesta per il rimborso non deve provare il pagamento, ma l’esistenza dei presupposti per l’applicazione della Convenzione. L'”attestato ufficiale” menzionato all’articolo 29 non è altro che il certificato di residenza fiscale. Questo documento, rilasciato dall’autorità fiscale estera, attesta che il contribuente è residente in quello Stato ai sensi della normativa fiscale locale e che, pertanto, vi è “liable to tax” (soggetto a imposta).

La Corte ha sottolineato che il concetto di “essere assoggettato ad imposta” non equivale a “aver pagato l’imposta”. È sufficiente essere inseriti nel sistema fiscale dello Stato di residenza. Poiché nel caso di specie la residenza in Svizzera del pensionato e l’assoggettamento del suo reddito a tassazione in quel Paese erano fatti incontestati, la richiesta di provare anche il pagamento effettivo è stata giudicata illegittima.

Le conclusioni: cosa cambia per i pensionati all’estero

Questa ordinanza rappresenta una vittoria importante per tutti i pensionati residenti in Paesi con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni. Le conclusioni pratiche sono le seguenti:

1. Semplificazione della Prova: Per richiedere il rimborso delle ritenute sulla pensione, non è più necessario produrre le quietanze di pagamento delle tasse estere.
2. Centralità del Certificato di Residenza: Il documento chiave è il certificato di residenza fiscale, che attesta la soggezione al sistema fiscale del Paese di residenza.
3. Maggiore Certezza del Diritto: La decisione allinea l’interpretazione italiana agli standard internazionali (modello OCSE), garantendo una procedura più chiara e prevedibile per i contribuenti.

In definitiva, la Corte ha riaffermato che il diritto all’esenzione in Italia sorge dalla residenza fiscale estera e non dall’avvenuto pagamento delle imposte all’estero, eliminando un ostacolo burocratico significativo per i pensionati.

Per ottenere il rimborso delle tasse su una pensione italiana, se risiedo in Svizzera devo dimostrare di aver pagato le tasse lì?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non è necessario provare l’effettivo pagamento delle imposte in Svizzera. È sufficiente dimostrare la propria residenza fiscale e l’assoggettamento al sistema tributario svizzero tramite un certificato ufficiale di residenza.

Cos’è l’ “attestato ufficiale” richiesto dalla Convenzione italo-svizzera per il rimborso?
L'”attestato ufficiale” è il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato estero (in questo caso, la Svizzera). Questo documento certifica che il contribuente è residente in quello Stato ai fini fiscali e soddisfa le condizioni per l’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Questa decisione è valida solo per i residenti in Svizzera?
Sebbene il caso specifico riguardasse la Convenzione tra Italia e Svizzera, il principio affermato dalla Corte è di portata più ampia. Poiché la decisione si basa sull’interpretazione del modello di Convenzione OCSE, su cui si fondano molti trattati fiscali stipulati dall’Italia, il principio è applicabile anche ai residenti in altri Paesi con cui vigono accordi simili.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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