Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9340 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23388-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresen tata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 92/3/2017 RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del l’UMBRIA , depositata l’1 /3/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/3/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME
COGNOMECOGNOME;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del l’Umbria, in sede di rinvio da Cass. n. 7247/2016, aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 148/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia in accoglimento del ricorso proposto avverso atto di diniego di rimborso RAGIONE_SOCIALEa tassa sui contratti di borsa, di cui alla dichiarazione relativa alla tassa del 26 luglio 2005, con contestuale rinuncia alle autorizzazioni a corrispondere l’imposta in modo virtuale, a suo tempo rilasciate alla RAGIONE_SOCIALE, rilevando la tardività RAGIONE_SOCIALE‘istanza, essendo decorso il termine previsto dall’art. 37, comma 3, d.p.r. n. 642/1972 dal giorno del pagamento, effettuato dall ‘ incorporata RAGIONE_SOCIALE con moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO in data 31 marzo 2005, per il che la richiesta andava presentata entro il 31 marzo 2008, mentre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva presentato ricorso sostenendo che il termine triennale decorreva dalla data RAGIONE_SOCIALEa denuncia e non da quella del pagamento;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva;
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico mezzo la Società denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e degli artt. 2, comma 5, e 3, comma 2, DM 7 dicembre 1960 per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato la decadenza RAGIONE_SOCIALEa contribuente con riguardo all’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALEa versata tassa sui contratti di borsa in quanto proposta oltre il termine di tre anni dalla data del pagamento;
1.2. la censura va accolta;
1.3. il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del r.d. n. 3278 del 1923, nel testo applicabile ratione temporis (a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dall’art. 9 del d.l. n. 417 del 1991, convertito in legge n. 66 del 1992, dall’art. 1 del d.l. n. 378 del 1992, convertito in legge n. 437 del 1992, e dall’art. 1 del d.lgs. n. 435 del 1997 e prima RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione disposta con l’art. 37, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 -), è il seguente: «I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti RAGIONE_SOCIALEa tassa, si intendono compresi: a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito RAGIONE_SOCIALEo Stato, RAGIONE_SOCIALEe province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa; b) le compravendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa; c) le compravendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l’intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali. La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società»;
1.4. la tassa sui contratti di borsa è, dunque, una tassa cosiddetta speciale, che si applica in sostituzione RAGIONE_SOCIALEe imposte di registro e di bollo dovute sui contratti di borsa, secondo quanto statuito dall’articolo 34 del d.P.R. n. 601/1973, che testualmente recita: «Per gli atti indicati nell’art. 7, ultimo comma, e nell’art.12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa»;
1.5. per quanto riguarda la tassa in parola, il sistema di pagamento si informa ai criteri regolanti l’imposta di bollo, tributo del quale quella può considerarsi surrogatoria (come affermato anche nella Risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 2 agosto 1994, prot. 290, citata dalla controricorrente), al che consegue che l’aver recepito il modo di pagamento in parola comporta anche l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme relative al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza di imposta versata;
1.6. ciò posto, richiamando i principi di diritto già affermati da questa Corte in materia di imposta di bollo (ordinanza n. 21006/2022), che il Collegio condivide, applicabili anche al caso in esame, l’art. 15, co. 8 e 9, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede che il contribuente può rinunziare all’autorizzazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo in modo virtuale mediante la comunicazione di dichiarazione scritta all’amministrazione finanziaria e la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione consuntiva per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta nel periodo compreso dal 1° gennaio al giorno di efficacia RAGIONE_SOCIALEa rinunzia, provvedendo al versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta risultante dalla liquidazione definitiva nei venti giorni successivi alla notificazione RAGIONE_SOCIALEa liquidazione;
1.7. l’art. 37, del citato decreto, rubricato «termini di decadenza rimborsi» prevede, al primo comma, che «l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione»; al terzo comma stabilisce che «la restituzione RAGIONE_SOCIALEe imposte pagate in modo virtuale e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni
amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento»;
1.8. nella vicenda in rassegna è pacifico che: la contribuente era stata originariamente autorizzata al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo in modo virtuale; la disdetta dall’autorizzazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo in modo virtuale era stata comunicata dalla contribuente all’Amministrazione finanziaria il 26 luglio 2005; la dichiarazione consuntiva per la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo in modo virtuale era stata presentata dalla contribuente all’Amministrazione finanziaria in pari data, evidenziando l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta versata in eccedenza nella misura di Euro 2.712,83; era stato dunque emanato dall’Amministrazione finanziaria l’avviso di liquidazione definitiva, riconoscendo un’eccedenza di imposta versata nella misura dianzi indicata; l’istanza di rimborso di tale eccedenza era stata presentata dalla contribuente all’Amministrazione finanziaria il 29 aprile 2008; il diniego di rimborso era stato comunicato dall’Amministrazione finanziaria alla contribuente il 9 dicembre 2009, adducendo la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza dopo oltre tre anni dal giorno del pagamento RAGIONE_SOCIALEa tassa, effettuato in data 31 marzo 2005;
6. ciò posto, la dichiarazione consuntiva non è equiparabile ad una vera e propria istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta versata in eccedenza, dovendo richiamarsi sul punto la sentenza di questa Corte n. 1132/2013, secondo cui nella dichiarazione di cui si discute «…si delinea esclusivamente la base imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALEa successiva liquidazione del debito tributario, sicché non è possibile evincere da essa … una manifestazione di volontà idonea a tenere luogo RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso» (così Cass. n. 1132/2016 cit.);
1.7. in effetti, alla luce del combinato disposto dei commi 5 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la dichiarazione consuntiva per la chiusura RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo in modo virtuale assume un valore meramente ricognitivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta e di quella versata secondo la liquidazione provvisoria del contribuente, spettando in
via esclusiva all’amministrazione finanziaria la liquidazione definitiva del saldo (attivo o passivo) tra l’imposta dovuta e l’imposta versata;
1.8. ne consegue che l’eventuale credito del contribuente per l’eccedenza di imposta versata diventa certo, liquido ed esigibile soltanto dopo la liquidazione definitiva RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, dalla cui comunicazione il termine triennale di decadenza può cominciare a decorrere, mentre prima di tale momento il credito del contribuente non è liquido, né è esigibile, per cui non è concepibile la preventiva proposizione di un’istanza di rimborso;
1.9. applicando i suddetti principi al caso in esame, le condizioni di liquidità e di esigibilità del credito RAGIONE_SOCIALEa contribuente sono coincise con la liquidazione definitiva predisposta dall’Amministrazione in data successiva al 26 luglio 2005, con la quale è stato riconosciuto il credito RAGIONE_SOCIALEa Società per l’eccedenza di imposta versata;
1.10. a tale epoca si è, dunque, verificato il presupposto per la restituzione secondo il congegno operativo di liquidazione previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972, rendendo così possibile l’esercizio del diritto al rimborso nel predetto termine decadenziale di tre anni;
1.11. alla stregua di tali riflessioni, deve allora riconoscersi che nella specie tra la comunicazione del provvedimento di liquidazione (effettuata in data successiva al 26 luglio 2005, circostanza incontestata) e la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso (29 aprile 2008) non è decorso un termine eccedente il triennio, con la conseguente mancata decadenza RAGIONE_SOCIALEa contribuente dalla ripetibilità RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza di imposta versata;
1.12. il Giudice d’appello non si è pertanto uniformato ai predetti principi, avendo ritenuto che l’istanza di rimborso era stata presentata dopo l’irreversibile maturazione RAGIONE_SOCIALEa decadenza a decorrere dalla data di pagamento RAGIONE_SOCIALEa tassa sui contratti di borsa;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.
384, primo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa contribuente;
considerata la mancanza di un consolidato orientamento di legittimità si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito e di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente; compensa le spese di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da