Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30296 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
Tass. rimb. spese medici conv
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24519/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
REALI NOME , nata a Perugia il DATA_NASCITA, residente in Città INDIRIZZO Castello INDIRIZZO, INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
C.F. CODICE_FISCALE, patrocinante in Cassazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Perugia, INDIRIZZO, giusta procura speciale alle liti rilasciata a margine del presente atto, con indirizzo PEC EMAIL, da valere quale elezione di domicilio digitale;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 499/2022, depositata il primo aprile 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21
settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF sulle somme percepite a titolo di ‘rimborso spese di viaggio’. A fronte del diniego veniva proposto ricorso e la CTP respingeva lo stesso. La contribuente proponeva ricorso in appello e la CTR accoglieva il gravame.
L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51, TUIR e 35, d.p.r. n. 271/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe violato le suddette norme non ritenendo che le somme suddette, in quanto corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio abbiano natura retributiva e non indennitaria. Tanto discenderebbe dal principio di omnicomprensività del reddito da lavoro. Tra le deroghe contemplate dall’art. 51, TUIR, sarebbero ricomprese le sole prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, ipotesi non riconducibile alla presente fattispecie, né i suddetti rimborsi sarebbero riferibili a missioni o trasferte nell’interesse del datore di lavoro, in relazione ad un’esigenza temporanea e transitoria. L’art. 35, d.p.r. n. 271/2000 si riferisce infatti a rimborsi riconosciuti per raggiungere il proprio luogo di lavoro, ove ubicato in un comune diverso da quello di residenza, mancando così i requisiti previsti per la deroga da ultimo indicata. A riprova l’Agenzia allega la modifica dell’art. 51, TUIR,
che ha espressamente previsto l’esenzione per ‘le somme erogate alla generalità di dipendenti’ da questi ‘sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni del contratto (…) per l’acquisto di abbonamenti di trasporto…’.
Il Collegio rileva che questa Corte, con ordinanza Cass. 20/07/2023, n. 21735, ha già rinviato a pubblica udienza, in analoga fattispecie in cui si dibatteva ‘in tema di indennità di trasferta del medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro’. Ritiene dunque opportuno che anche la presente controversia sia rinviata a nuovo ruolo al fine della fissazione di pubblica udienza monotematica.
P. Q. M.
rinvia a nuovo ruolo per la trattazione nella pubblica udienza di questa sezione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023