Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34085 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34085 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24123/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1677/2020 depositata il 17/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, medico specialista ambulatoriale Convenzionato con il RAGIONE_SOCIALES.RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE della Regione Lazio, chiedeva il rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute ai fini IRPEF operate dal sostituto d’imposta e trattenute sulle somme percepite per l’anno 2016 a titolo di rimborso spese di viaggio, relative ad attività professionale svolta presso ambulatori esterni al proprio comune di
residenza, deducendo che tali rimborsi costituivano emolumenti che non avevano natura retributiva ma risarcitoria e non integravano, pertanto, reddito imponibile.
Intervenuto il diniego dell’RAGIONE_SOCIALE, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione di primo grado.
Riteneva la CTR che la modalità di liquidazione forfettaria dei rimborsi, ancorata a parametri oggettivi collegati agli spostamenti, non facesse venir meno la natura risarcitoria -e non reddituale -degli emolumenti, i quali non costituivano pertanto reddito imponibile.
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Il contribuente resiste con controricorso e memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dei commi 1, 2, lett. d) e 5 dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986,n. 817.
Sostiene la ricorrente che, sulla base di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme suddette, la CTR avrebbe dovuto affermare che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio hanno natura retributiva e non risarcitoria e, per l’effetto, che sono assoggettabili a ritenuta IRPEF, con conseguente insussistenza del diritto della contribuente ad ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute.
Questa Corte ha, con pronunce anche recenti, ravvisato la natura non reddituale degli emolumenti in questione, ritenuti non
costituenti pertanto reddito imponibile, affermando in casi analoghi che «In tema di imposte sui redditi, il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall’art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro» (Cass. 6 maggio 2020, n. 8489; da ultimo v. Cass. n. 15731/2023).
Va peraltro rilevato che nel caso di specie, come in quelli decisi da questa Corte con le pronunce richiamate, si verte in tema di indennità di trasferta del medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro, come evidenziato dalla Risoluzione n. 106/E/2015 dell’RAGIONE_SOCIALE.
Di conseguenza, il dettato dell’art. 51, d.P.R. n. 917 del 1986 andrà letto in relazione ai principi immanenti in materia di indennità di trasferta che emergono dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE S.U. di questa Corte n. 27093/2017.
In conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per assegnazione a pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per assegnazione a pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 29/11/2023.