Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 628 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto: Diniego rimb. IRPEF 2004-2005-2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13344/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME, con l’avv. NOME COGNOME presso cui è elettivamente domiciliato in Messina in INDIRIZZO
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia n. 420/16/2020 pronunciata il 15 gennaio 2020 e depositata il 24 gennaio 2020, notificata il 21.03.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOME
RILEVATO
Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale Messina -in relazione all’istanza di rimborso presentata in data 03.05.2007 e relativa alle ritenute Irpef operate dall’Enel sulle spese di viaggio sostenute, quale datore di lavoro e sostituto d’imposta, in relazione agli anni 2004, 2005, 2006. In particolare, il contribuente evidenziava che, a far data dal 01.04.2004, egli prestava la sua attività lavorativa in Catania, così sopportando quotidianamente le spese del viaggio; spese sì rimborsate, ma sulle quali il datore di lavoro aveva successivamente operato le ritenute Irpef.
La CTP di Messina accoglieva le ragioni del contribuente, statuendo che le somme richieste, ai sensi dell’articolo 51, comma quinto, T.u.i.r., dovessero essere ripetute dall’Amministrazione.
Sul gravame dell’ Ufficio , il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.
Insorge l’ Ufficio affidandosi ad un unico mezzo di ricorso.
Il contribuente si è costituito con controricorso, spiegando altresì un motivo di ricorso incidentale.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 51, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , l’ Ufficio censura la pronuncia di seconde per aver confermato il diritto del contribuente al rimborso delle ritenute subite sull’indennità di trasferta, ritenendo la stessa non concorrente alla determinazione della base imponibile Irpef.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Per il rimborso delle spese di trasferta l’art. 51, comma 5, t.u.i.r. distingue due diverse modalit à̀ : a) il rimborso analitico (o pi è di lista) in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l’alloggio ed il viaggio, adeguatamente documentate; b) il
rimborso forfettario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con la quale sostiene le spese di vitto e alloggio; è inoltre prevista anche una possibilit à̀ di rimborso «misto», ossia in parte analitico ed in parte forfettario. Nel caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di tassazione in capo al dipendente, poich é́ il riconoscimento di detti costi avviene sulla base della documentazione fornita dallo stesso dipendente e non pu ò̀ mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta; invece, nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo forfettario, il citato art. 51, comma 5, t.u.i.r. prevede un limite massimo oltre il quale l’importo forfettario riconosciuto al dipendente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che «In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, pu ò̀ essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall’art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro» (Cass. n. 8489 del 2020;
conf. Cass. n. 6816 del 2023), così Cass., n. 25683 del 2023.
3. Nel caso di specie la C.t.r. ha reso una motivazione contraddittoria ed erronea laddove ha affermato che ‘ la giurisprudenza di merito e di legittimità, con riferimento ai rimborsi di spesa analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, ha chiarito che non formano comunque reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione ‘, avendo assimilato il trattamento dei distinti metodi di rimborso delle indennità di trasferta.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa
composizione, affinché verifichi se nel caso di specie ricorrano i presupposti per l’applicazione della tassazione ridotta ai sensi del citato art. 51, comma 5, t.u.i.r., regolando anche le spese del presente giudizio.
Il motivo di ricorso incidentale, con cui il contribuente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di seconde cure compensato le spese di lite, è assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale , cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit à .
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023