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Rimborso spese medico: tassabile se non è trasferta

Un medico specialista convenzionato ha richiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulle somme percepite come rimborso per le spese di viaggio per recarsi presso ambulatori esterni. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei gradi inferiori, ha stabilito che tale rimborso spese medico non costituisce un’indennità di trasferta non imponibile, ma rientra nel reddito da lavoro dipendente ed è quindi pienamente tassabile, in applicazione del principio di onnicomprensività.

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Pubblicato il 26 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rimborso spese medico: la Cassazione chiarisce quando è tassabile

Il trattamento fiscale del rimborso spese medico rappresenta una questione di notevole interesse, specialmente per i professionisti sanitari che operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, distinguendo nettamente tra il rimborso per l’accesso alla sede di lavoro e l’indennità di trasferta, con importanti conseguenze sulla loro tassabilità ai fini IRPEF.

I Fatti di Causa: Il Caso del Medico Specialista

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un medico specialista ambulatoriale, convenzionato con un’Azienda Ospedaliera Universitaria. Il medico chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro sulle somme percepite, tra il 2011 e il 2014, a titolo di rimborso per le spese di viaggio. Tali spese erano sostenute per svolgere la propria attività professionale presso ambulatori situati in comuni diversi da quello di sua residenza.

Secondo il professionista, tali rimborsi avevano natura risarcitoria e non retributiva, e quindi non avrebbero dovuto costituire reddito imponibile. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione al medico. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha impugnato la decisione portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Cassazione sul rimborso spese medico

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribaltando completamente l’esito dei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha stabilito che il cosiddetto “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” e, di conseguenza, deve essere assoggettato a imposizione fiscale.

La Distinzione Chiave: “Spese di Accesso” vs. “Trasferta”

Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra due concetti:

1. Indennità di Trasferta (art. 51, comma 5, T.u.i.r.): Questa indennità riguarda gli spostamenti temporanei del lavoratore dal suo luogo di lavoro ordinario verso un comune diverso, su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. Per queste somme, la legge prevede una parziale o totale non imponibilità.
2. Rimborso Spese di Accesso (art. 35, d.P.R. n. 271/2000): Questo è il caso del medico specialista. Non si tratta di uno spostamento temporaneo dalla sede di lavoro, ma dello spostamento dalla propria residenza per raggiungere la sede di lavoro, che per contratto si trova in un altro comune. Questo rimborso, anche se calcolato con un criterio forfettario chilometrico, non gode delle esenzioni previste per le trasferte.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha fondato la sua decisione sul principio cardine del reddito da lavoro dipendente: il principio di onnicomprensività, sancito dall’art. 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.u.i.r.). Secondo tale principio, costituiscono reddito imponibile “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Le deroghe a questo principio sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge. La Cassazione ha evidenziato che il rimborso chilometrico per raggiungere la sede di lavoro, anche se esterna, non rientra in nessuna delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 51 del T.u.i.r., come quelle per le trasferte o per i servizi di trasporto collettivo.

Di conseguenza, tale emolumento, essendo percepito in relazione al rapporto di lavoro e non essendo specificamente esentato, concorre pienamente alla formazione del reddito imponibile del professionista. La sua funzione non è quella di risarcire un disagio temporaneo (come nella trasferta), ma di compensare i costi per recarsi nel luogo dove la prestazione lavorativa viene ordinariamente eseguita.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

La sentenza stabilisce un principio di diritto chiaro: il rimborso spese medico erogato a un professionista convenzionato per gli spostamenti dal comune di residenza a quello della sede di lavoro è soggetto a tassazione IRPEF. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche per tutti i medici e professionisti sanitari in situazioni analoghe. Essi devono considerare tali somme come parte integrante del proprio reddito imponibile.
La Corte, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente, confermando la legittimità delle ritenute fiscali operate dal sostituto d’imposta.

Il rimborso spese per il viaggio casa-lavoro di un medico convenzionato è tassabile?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, questo tipo di rimborso, definito “rimborso spese di accesso”, è ontologicamente diverso dall’indennità di trasferta e deve essere considerato reddito da lavoro dipendente pienamente tassabile.

Qual è la differenza tra “rimborso spese di accesso” e “indennità di trasferta”?
L’indennità di trasferta copre spostamenti temporanei dalla sede di lavoro abituale per esigenze di servizio. Il rimborso spese di accesso, invece, copre il tragitto dalla residenza del lavoratore alla sua sede di lavoro contrattualmente definita. Il primo può godere di esenzioni fiscali, il secondo è interamente imponibile.

Perché questo tipo di rimborso è considerato reddito imponibile?
Perché si applica il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (art. 51, comma 1, T.u.i.r.). Poiché tale rimborso è erogato in relazione al rapporto di lavoro e non rientra in nessuna delle specifiche esenzioni legali (come quelle per le trasferte), concorre a formare il reddito imponibile.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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