Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10427 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 21/04/2025
Oggetto: Medici convenzionati con il RAGIONE_SOCIALE – Rimborso spese di accesso alla sede di lavoro Soggezione ad imposizione fiscale – Sussistenza.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20991/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione, e rappres entato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente – avverso la sentenza della C.g.t. di secondo grado della Puglia, n. 2155/2023, depositata il 13.7.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, COGNOME NOME, quale medico di medicina territoriale convenzionato con il RAGIONE_SOCIALE, impugnava il provvedimento con cui
l’RAGIONE_SOCIALE , dopo un iniziale accoglimento, aveva poi rigettato la sua istanza di restituzione dell’irpef, prelevata sul rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell ‘ attività professionale presso ambulatori esterni al comune di residenza, negli anni 2011, 2012 e 2013.
In primo grado, l’impugnazione veniva accolta, riconoscendo che il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di viaggio, su cui era stato effettuato il prelievo, non era stato liquidato in modo forfettario, ma analitico, in rapporto al numero di chilometri percorsi, e, pertanto, non poteva considerarsi ricompreso nella retribuzione.
Avverso tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’intervenuta decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 del l’esercizio del diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute e ribadendo il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante e, quindi, l’imponibilità di tutto quanto ricevuto in relazione a tale rapporto, non rientrando il caso in esame nelle ipotesi di deroga previste dall’art. 51 del t.u.i.r., tenuto conto che l’indennità riconosciuta al medico, sebbene parametrata ai chilometri, era determinata in maniera forfettaria.
La C.g.t. di secondo grado rigettav a l’appello e, per contro, accoglieva l’appello incidentale del contribuente, osservando che l’eccezione di decadenza era nuova, e quindi inammissibile, e che il rimborso per le spese di trasferta, essendo rapportato al numero di chilometri percorsi e non forfettario, non poteva considerarsi una componente della retribuzione imponibile, avendo funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di cinque motivi, ai quali resisteva il contribuente con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; 57 del d.lgs. n. 536 del 1992 e 2969 c.c., in relazione
all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.g.t. di secondo grado nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame con cui si eccepiva la decadenza parziale, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, del contribuente dal diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute subite prima del 22 dicembre 2011 (a fronte di istanza presentata in data 22.12.2015), ritenendo la stessa un’eccezione nuova, quando, invece, alla luce dell’art. 2969 c.c., l’accertamento in ordine alla tempestività dell’istanza avrebbe dovuto essere effettuato d’ufficio già dal giudice RAGIONE_SOCIALE prime cure, risultando, quindi, suscettibile di essere fatto valere anche per la prima volta a mezzo di motivo di appello.
Con il secondo motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, commi 1, 2 e 5; 13, comma 1, e 6, comma 2, del t.u.i.r., nonché l’ erronea interpretazione dell’art . 48 del dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici RAGIONE_SOCIALE ambulatoriali, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.g.t. nel ritenere che le somme percepite dalla controparte, ai sensi dell’art. 48 dell’Accordo collettivo nazionale, dovessero qualificarsi come percepite a titolo di rimborso, con conseguente esenzione da tassazione e legittimità dell’istanza ex adverso formulata.
Con il terzo motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.g.t. nel ritenere che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe assolto l’onere di dimostrare gli elementi estintivi o dimostrativi del credito del contribuente, spettando invece a quest’ultimo l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto al rimborso.
Con il quarto motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 18, 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo errato la C.g.t. ad affermare che il comportamento tenuto dall’Amministrazione in relazione alla
precedente vicenda sarebbe violativo del ‘principio di tutela dell’affidamento dell’amministrato (di derivazione comunitaria ma ormai radicato all’interno dell’ordinamento nazionale: cfr. art. 1 comma 2 bis L. n. 241/90)’ , trattandosi, invero, di vizio mai sollevato da parte del ricorrente, né quale motivo di ricorso, né con motivi aggiunti, né quale ragione di appello.
Con il quinto motivo di doglianza, subordinato al quarto, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co mma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.g.t. nel ritenere che il comportamento dell’Amministrazione fosse lesivo del ‘principio di tutela dell’affidamento dell’amministrato (di derivazione comunitaria ma ormai radicato all’interno dell’ordinamento nazionale: cfr. art. 1 comma 2 bis L. n. 241/90)’ , non essendo riscontrabili le condizioni per la maturazione di un legittimo affidamento impeditivo della scelta dell’Amministrazione di negare il rimborso inizialmente concesso.
Per ragioni di ordine logico-sistematico, appare opportuno iniziare l’esame dal secondo motivo , che risulta fondato, con conseguente assorbimento di tutte le altre doglianze.
Ed invero, nella sentenza impugnata si richiama il precedente del 2015, con cui la Suprema Corte ha affermato che le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell’art. 48 del d.P.R. 29 settembre 1986, n. 917, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato (Cass. n. 6793/2015, Rv. 63546901).
6.1. Tuttavia, tale orientamento risulta superato da una più recente pronuncia, con cui la Suprema Corte ha affermato che il “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51, comma 5, t.u.i.r., le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall’art. 51, comma 1, t.u.i.r. (Cass. n. 2124/2024, Rv. 67017101).
In tale pronuncia, sono stati esaminati i precedenti in materia e, in particolare, anche quello del 2015, osservando che essi risultano tutti calibrati sulla previsione di cui al comma 5 dell’art. 51 cit., che riguarda i cd. ‘trasfertisti occasionali’ e che prevede la non imponibilità, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE ‘indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale’.
6.2. Nella materia contributiva, ove opera un diretto richiamo all’art. 51 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 27093/2017, al fine di distinguere i trasfertisti occasionali dai trasfertisti cd. abituali, ossia coloro che, ai sensi del sesto comma dell’art. 51 cit. , sono tenuti per contratto all’espletamento RAGIONE_SOCIALE attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi. A tal riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che la nozione di trasferta è caratterizzata: dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l’attività lavorativa; dalla temporaneità del mutamento del luogo di lavoro; dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore. Sicché, le Sezioni Unite
concludono che vanno considerati trasferisti abituali i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede aziendale.
6.3. I commi da 5 a 8 dell’art. 51 del t.u.i.r. stabiliscono, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dettato dal precedente primo comma, una parziale non concorrenza alla formazione del reddito per alcune indennità erogate a dipendenti che svolgono, occasionalmente o abitualmente, attività lavorativa in luoghi diversi rispetto a quello individuato nel contratto di lavoro.
Per contro, l’ indennità corrisposta al medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza integra una fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro e non rientra in alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall’art. 51 , comma 1, del t.u.i.r.
6.4. Ciò posto, nel caso di specie, è la stessa sentenza impugnata che chiarisce che il rimborso, oggetto di prelievo irpef, era relativo alle spese di viaggio sostenute per il trasferimento dal comune di residenza a quelli in cui il medico convenzionato era stato destinato a svolgere la sua attività professionale.
Ne consegue che, in applicazione del principio già affermato dal precedente citato di Cass. n. 2124/2024, che si condivide ed al quale si intende dare continuità, al medico convenzionato non spetta alcun rimborso irpef, trattandosi di importi che rientrano nell’ambito della retribuzione, con conseguente imponibilità di tutto quanto ricevuto in relazione al rapporto lavorativo.
Tale conclusione rende superfluo l’esame di tutti gli altri motivi di doglianza. Inoltre, non essendo necessari ulteriori approfondimenti, la controversia può essere decisa nel merito, con rigetto dell’originario ricorso del contribuente, attesa la legitti mità del provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso irpef, dallo stesso avanzata all’Amministrazione finanziaria.
6.5. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso proposto dal contribuente COGNOME NOME.
Atteso il mutamento della giurisprudenza di legittimità intervenuto nel corso del giudizio, appaiono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti con riferimento sia ai gradi di merito, sia al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente COGNOME NOME.
Dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti con riferimento sia ai gradi di merito, sia al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione