Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27833 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27833  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2163/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege  in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro
COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO., presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 2058/2023 depositata il 05/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
I dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME, COGNOME, COGNOME avevano distintamente impugnato il silenzio rifiuto manifestato dall’ufficio nei confronti RAGIONE_SOCIALE rispettive istanze di rimborso da ciascuno proposte, ritenendo esenti da tassazione le c.d. indennità per spese di accesso ambulatoriali; secondo i ricorrenti, infatti, l’ASL territorialmente competente erroneamente aveva assoggettato a tassazione tali somme, nonostante avessero natura risarcitoria e non retributiva, in quanto parametrate al chilometraggio effettivamente percorso e non determinate forfettariamente.
 All’esito  del  giudizio  di  primo  grado,  con  la  sentenza  del  13 novembre  2017,  n. 1642/03/2017,  la Commissione  tributaria provinciale di Foggia disponeva la riunione dei ricorsi e li accoglieva.
 L’appello  dell’ufficio  è  stato  respinto  nel  merito  dalla  decisione qui  impugnata,  mentre  è  stata  accolto -invece -il  motivo concernente i profili di tardività del ricorso della dott.ssa NOME COGNOME, a fronte della decadenza della richiesta di rimborso relativamente  alle  ritenute  subite  oltre  i  48  mesi  dalla  data  di presentazione  dell’istanza.  La  decisione  di  secondo  grado  ha,
altresì,  respinto  l’appello  incidentale  dei  contribuenti  relativo  alla disposta  compensazione  RAGIONE_SOCIALE  spese,  operata  dalla  sentenza  di primo grado.
 Avverso  detta  sentenza  ha  proposto  ricorso  per  Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
 Solo  i  dott.ri  COGNOME  e  COGNOME  resistono  con  controricorso, mentre gli altri resistenti devono ritenersi intimati.
 Successivamente  è  stata  fissata  udienza  camerale  per  il  10 settembre 2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, n. 2058/2023, depositata il 5 luglio 2023, si fonda su un unico motivo di seguito così compendiato:
 violazione  e  falsa  applicazione  dell’art.  51,  commi  1,  2  e  5, dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 6, comma 2, del TUIR, ed erronea interpretazione dell’art. 48 del dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).
Il motivo di ricorso risulta fondato.
Il più recente indirizzo espresso dalla RAGIONE_SOCIALE è, infatti, favorevole alla posizione espressa dal l’ufficio. Come statuito da Sez. 5, sent. n. 2124 del 22/01/2024 (Rv. 670171 – 01), il “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51, comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in
Comune  diverso  da  quello  ove  essa  è  ordinariamente  effettuata, spostamenti  intervenuti  su  richiesta  e  nell’interesse  del  datore  di lavoro, né rientra in alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi legali di deroga al principio di  onnicomprensività  del  reddito  da  lavoro  previsto  dall’art.  51, comma 1, TUIR.
Anche  la  Sezione  lavoro,  da  ultimo,  ha  stabilito che  al fine escludere dalla base retributiva imponibile previdenziale le somme erogate a titolo di rimborso per spese non documentabili, sostenute in  occasione  di  trasferte,  a  sensi  dell’art.  51,  comma  5,  d.P.R.  n. 917  del  1986  è  necessario  che  le  spese  siano  nel  dettaglio specificate,  perché  la  loro  esposizione  analitica  è  funzionale  al controllo della loro effettività (Sez. L, ord. n. 15053 del 05/06/2025).
Trattasi di presa di posizione molto importante, che conferma come alle indennità in questione debba riconoscersi natura retributiva tanto nel caso (qui oggetto di contestazione) in cui le stesse siano state tassate alla fonte dal datore di lavoro, tanto nel caso in cui si opini circa una loro natura indennitaria e/o risarcitoria in ambito pensionistico, in quanto la qui condivisa natura retributiva finisce per ampliare -questa volta a favore del lavoratore -la base retributiva a fini previdenziali.
In effetti l’indennità erogata è sì parametrata ai chilometri percorsi, ma in modo forfettario (attraverso coefficienti ed importi unitari), senza essere erogata a piè di lista, a rimborso di somme e nella misura  in  cui  le  stesse  siano  state  effettivamente  erogate  per  le esigenze di trasporto sino alla sede ambulatoriale.
Il che è tanto vero che, anche Sez. 5, ord. n. 8489 del 06/05/2020 (Rv. 657623 – 01), aveva già stabilito che in tema di imposte sui redditi,  il  rimborso  RAGIONE_SOCIALE  spese  di  trasferta  ex  art.  51,  comma  5, d.P.R.  n.  917  del  1986,  può  essere  analitico,  se  ancorato  agli esborsi,  per  vitto,  alloggio  e  viaggio,  effettivamente  sostenuti  e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se
operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere  le  spese  di  vitto  e  alloggio,  con  la  conseguenza  che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo  previsto  dall’art.  51  cit.  concorre  alla  formazione  del reddito di lavoro.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di  Giustizia  Tributaria  di  secondo  grado  della  Puglia  affinché,  in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati.
Il  giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il motivo di ricorso;
per  l’effetto  cassa  la  decisione  impugnata  in  relazione  al  motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della  Puglia,  in  diversa  composizione,  per  un  nuovo  esame  ed  al fine  di  provvedere  alla  regolamentazione  RAGIONE_SOCIALE  spese,  comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  10  settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME