Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27833 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2163/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO., presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 2058/2023 depositata il 05/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
I dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME COGNOME, COGNOME, COGNOME avevano distintamente impugnato il silenzio rifiuto manifestato dall’ufficio nei confronti RAGIONE_SOCIALE rispettive istanze di rimborso da ciascuno proposte, ritenendo esenti da tassazione le c.d. indennità per spese di accesso ambulatoriali; secondo i ricorrenti, infatti, l’ASL territorialmente competente erroneamente aveva assoggettato a tassazione tali somme, nonostante avessero natura risarcitoria e non retributiva, in quanto parametrate al chilometraggio effettivamente percorso e non determinate forfettariamente.
All’esito del giudizio di primo grado, con la sentenza del 13 novembre 2017, n. 1642/03/2017, la Commissione tributaria provinciale di Foggia disponeva la riunione dei ricorsi e li accoglieva.
L’appello dell’ufficio è stato respinto nel merito dalla decisione qui impugnata, mentre è stata accolto -invece -il motivo concernente i profili di tardività del ricorso della dott.ssa NOME COGNOME, a fronte della decadenza della richiesta di rimborso relativamente alle ritenute subite oltre i 48 mesi dalla data di presentazione dell’istanza. La decisione di secondo grado ha,
altresì, respinto l’appello incidentale dei contribuenti relativo alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, operata dalla sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
Solo i dott.ri COGNOME e COGNOME resistono con controricorso, mentre gli altri resistenti devono ritenersi intimati.
Successivamente è stata fissata udienza camerale per il 10 settembre 2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, n. 2058/2023, depositata il 5 luglio 2023, si fonda su un unico motivo di seguito così compendiato:
violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1, 2 e 5, dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 6, comma 2, del TUIR, ed erronea interpretazione dell’art. 48 del dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.).
Il motivo di ricorso risulta fondato.
Il più recente indirizzo espresso dalla RAGIONE_SOCIALE è, infatti, favorevole alla posizione espressa dal l’ufficio. Come statuito da Sez. 5, sent. n. 2124 del 22/01/2024 (Rv. 670171 – 01), il “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51, comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in
Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall’art. 51, comma 1, TUIR.
Anche la Sezione lavoro, da ultimo, ha stabilito che al fine escludere dalla base retributiva imponibile previdenziale le somme erogate a titolo di rimborso per spese non documentabili, sostenute in occasione di trasferte, a sensi dell’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 è necessario che le spese siano nel dettaglio specificate, perché la loro esposizione analitica è funzionale al controllo della loro effettività (Sez. L, ord. n. 15053 del 05/06/2025).
Trattasi di presa di posizione molto importante, che conferma come alle indennità in questione debba riconoscersi natura retributiva tanto nel caso (qui oggetto di contestazione) in cui le stesse siano state tassate alla fonte dal datore di lavoro, tanto nel caso in cui si opini circa una loro natura indennitaria e/o risarcitoria in ambito pensionistico, in quanto la qui condivisa natura retributiva finisce per ampliare -questa volta a favore del lavoratore -la base retributiva a fini previdenziali.
In effetti l’indennità erogata è sì parametrata ai chilometri percorsi, ma in modo forfettario (attraverso coefficienti ed importi unitari), senza essere erogata a piè di lista, a rimborso di somme e nella misura in cui le stesse siano state effettivamente erogate per le esigenze di trasporto sino alla sede ambulatoriale.
Il che è tanto vero che, anche Sez. 5, ord. n. 8489 del 06/05/2020 (Rv. 657623 – 01), aveva già stabilito che in tema di imposte sui redditi, il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se
operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall’art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il motivo di ricorso;
per l’effetto cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME