Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.18837/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, posta elettronica certificata EMAIL, dal quale è rappresentato e difeso in virt ù di procura speciale in calce al presente atto;
-controricorrente-
tributi
avverso la sentenza n.483/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, depositata il 22 febbraio 2023 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre con un unico motivo contro COGNOME NOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del l ‘ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’Irpef versata sulle somme percepite per spese di viaggio per svolgere l’attività di medico specialista presso ambulatori esterni al proprio comune di residenza;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE
1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.51, commi 1, 2 e 5, dell’art.13, comma 1, e dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.), ed erronea interpretazione dell’art.48 del RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
la puntuale attività di ricostruzione dei precedenti di legittimità in materia, svolta dalle parti, non risulta decisiva ai fini della presente decisione;
sebbene questa Corte abbia, anche recentemente, ravvisato la natura non reddituale degli emolumenti in questione, richiamando la previsione di cui all ‘art. 51, co. 5, TUIR, che riguarda i c.d. ‘trasfertisti
occasionali’ e prevede la non imponibilità, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE ‘indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale’ , il menzionato orientamento risulta ormai definitivamente superato alla luce RAGIONE_SOCIALE più recenti pronunce di legittimità;
infatti, i commi da 5 a 8 dell’art. 51 del Tuir stabiliscono, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dettato dal precedente primo comma, una parziale non concorrenza alla formazione del reddito per alcune indennità erogate a dipendenti che svolgono, occasionalmente o abitualmente, attività lavorativa in luoghi diversi rispetto a quello individuato nel contratto di lavoro;
nel caso di specie, invece, si verte in tema di indennità corrisposte al medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro;
in definitiva, «il ‘rimborso spese di accesso’ previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un ‘rimborso spese di accesso’ alla sede di lavoro che si trovi in un comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle ‘indennità percepite per le trasferte’ di cui all’art. 51 , comma 5, Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 , comma 1, Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra ‘le somme a qualunque titolo percepite’ in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale» (v. Cass. civ., sez. trib., n. 2124 del
2024; cfr. anche Cass. civ., sez. trib., n. 2184 del 2024; Cass. civ., sez. trib., n. 2126 del 2024 e Cass., sez. trib., 15 maggio 2024, n. 13550);
alla luce dei principi richiamati, il ricorso appare fondato e va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente va rigettato;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado del giudizio di merito;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;
compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito; condanna parte contribuente al pagamento in favore del l’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1400,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024