Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19998 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
COGNOME
-intimata – avverso la sentenza della CORTE RAGIONE_SOCIALE SECONDO GRADO PUGLIA, n. 218/2024, depositata il 18/01/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025;
Rimborso Irpef Medici ambulatoriali convenzionati -C.d. spese di accesso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11820/2024 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente – contro
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso -affidato ad un unico motivo – nei confronti di NOME COGNOME che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest’ultima la Corte di secondo grado ha rigettato l’appello del l’Ufficio contro la sentenza della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso spiegato avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza avanzata dalla contribuente di rimborso di parte del l’I rpef versata per gli anni dal 2011 al 2014 per complessivi euro 4.096,92 . L’istanza aveva ad oggetto quanto percepito in ragione della voce stipendiale accessoria relativa al rimborso delle spese di viaggio per gli incarichi di accesso svolti in Comune diverso da quello di residenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1, 2 e 5, dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r. , ed erronea interpretazione dell’art. 48 del dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali .
La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che le somme percepite dalla contribuente ai sensi dell’art. 48 dell’Accordo Collettivo Nazionale dovessero qualificarsi come percepite a titolo di rimborso, con conseguente esenzione da tassazione.
Il motivo è fondato.
2.1. Così come chiarito in sentenza, l’istanza di rimborso aveva ad oggetto l’Irpef corrisposta sull’indennità percepita in ragione dell’art. 48 dell’Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali, per incarichi svolti fuori dal Comune di residenza al quale ha dato attuazione l’art. 35 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271, recante il regolamento di esecuzione del detto accordo collettivo.
2.2. Con specifico riferimento all’indennità in questione , questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto, al quale deve darsi continuità: il rimborso previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000 -il quale prevede la corresponsione di un «rimborso spese di accesso» alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica -è ontologicamente diverso dalle indennità percepite per le trasferte di cui all’art. 51 , comma 5, t.u.i.r., le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 , comma 1, t.u.i.r. comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale (Cfr. Cass. Cass. 22/01/2024, nn. 2124, 2126 e 2184 e, ancor più recentemente, Cass. 17/06/2025, n. 16238 ).
2.3. Si è anche precisato che l’emolumento in esame non può essere ricondotto all’ipotesi derogatoria contemplata dall’art. 51, comma 2, lett. d) t.u.i.r. Tale ultima disposizione prevede che «non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici» e non può riguardare i rimborsi in oggetto che sono corrisposti in ragione di spostamenti «individuali».
2.4. La sentenza impugnata è, quindi, incorsa nella denunciata violazione di legge nel ritenere non imponibili le somme oggetto della domanda di rimborso.
In conclusione, il ricorso va accolto, con la conseguenza cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, alla stregua della peculiarità delle questioni trattate e della recente formazione del richiamato orientamento giurisprudenziale.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna l’intimat a al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.