Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9657 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12213/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
INGLESE NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in BARI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 274/2024 depositata il 23/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il dott. COGNOME Angelo presentava in data 31 dicembre 2015 istanza di restituzione della somma di € 3.605,00 relativa all’anno d’imposta 2010 , costituita da spese di viaggio per esercitare le mansioni di medico specialista in ambulatori esterni al comune di residenza, ritenute dal contribuente esenti da tassazione.
Veniva impugnato il silenzio-rifiuto ed il primo grado si concludeva con la sent. n. 1444/17, con cui la Commissione tributaria provinciale di Taranto accoglieva il ricorso del contribuente.
L’appello dell’ufficio veniva respinto con la sentenza qui impugnata.
Ha quindi proposto ricorso per cassazione L’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso. Vi è memoria scritta del medesimo controricorrente.
Successivamente è stata fissata udienza in camera di consiglio, per il 4 febbraio 2025.
CONSIDERATO CHE
I due motivi di ricorso possono compendiarsi come segue:
violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1, 2 e 5, dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 6, comma 2, del TUIR, ed erronea interpretazione dell’art. 48 del dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.);
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) 2. In via pregiudiziale occorre rilevare l’infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno avanzata dal contribuente nella propria memoria scritta. Come è noto, infatti, la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Sez. 5, sent. n. 38950 del 07/12/2021). Per altro verso, più recentemente, si è altresì osservato che in tema di imposte dirette e di IVA oggetto di verifica nei confronti di associazioni culturali non riconosciute, cui sia contestato lo svolgimento di attività commerciale, l’invocato giudicato esterno ex art. 2909 c.c., relativo a precedente anno di imposta non spiega automaticamente effetto per gli anni successivi, in particolare con riferimento alla natura non commerciale della associazione accertata con la sentenza definitiva, in quanto è onere di parte contribuente dimostrare l’identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità, in presenza di questioni e presupposti che non possono essere considerati accertati una volta per sempre, nel pieno rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. e, con riferimento all’imposizione indiretta, anche del diritto unionale come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub. (Sez. 5, Sentenza n. 29992 del 13/10/2022).
Nel caso di specie si è di fronte non soltanto ad anni di imposta diversi, ma a valutazioni in fatto (la natura onnicomprensiva o a piè di lista di indennizzi) certamente suscettibili di dare risultati diversi a seconda dei diversi documenti censiti in ciascun giudizio.
Il primo motivo di ricorso è peraltro fondato, alla luce di un ormai consolidato orientamento al quale questo collegio intende dare continuità.
Secondo Sez. 5, sent. n. 2124 del 22/01/2024 (Rv. 670171 – 01), infatti, il “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51, comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall’art. 51, comma 1, TUIR.
In precedenza, anche Sez. 5, ord. n. 8489 del 06/05/2020 (Rv. 657623 – 01), ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall’art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro.
Nel caso di specie appare pacifico che il rimborso fosse determinato in modo forfettario quale forma di indennità stabilità per compensare l’accesso ad una sede di lavoro posta in un Comune diverso da quello di residenza del medico contribuente. Infatti, si tratta di rimborsi forfetariamente commisurati, ai sensi del l’ art. 48 dell’Accordo collettivo, in base alla distanza chilometrica tra il comune di residenza e quello di svolgimento dell’incarico conferito , non potendosi parlare né di rimborsi spese ‘a piè di lista’ né di indennità di trasferta.
Pertanto, tale indennità rientra nel principio di onnicomprensività del reddito da lavoro e non può considerarsi posta esente da tassazione.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito da quanto precede.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia-Bari affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo mezzo, cassa in parte qua la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME