Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8429 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 8429  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ingiuntivo; oneri deducibili; art. 10 T.U.I.R.
NOME–NOME COGNOME
Presidente
NOME LA ROCCA
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
Ud. 1/26/02/2025 C.C. PU R.G. 13123/2022 –
Cro
R.G.N. 17987/2019
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n.  13123/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, nella persona dei Commissari liquidatori, dott. NOME COGNOME, prof. avv. AVV_NOTAIO COGNOME e dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale allegata al ricorso per cassazione, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio in Milano, INDIRIZZO.
Pec: EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE,  nella  persona  del  Direttore pro  tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIOo Stato, presso la
cui sede è elettivamente domiciliata, in Roma, alla INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
– controricorrente – avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Commissione tributaria regionale del VENETO n. 427/22, depositata in data 21 marzo 2022, non notificata; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
1. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto il silenziorifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sull’istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione AVV_NOTAIOa somma versata come sostituto d’imposta su quanto liquidato a favore del dipendente COGNOME NOME a seguito di decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente i nefficace dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza del 18 aprile 2019.
2. I giudici di secondo grado hanno rigettato il gravame ritenendo che la somma erogata dalla RAGIONE_SOCIALE al dipendente in forza del decreto ingiuntivo emesso a suo favore era andata ad integrare l’imponibile del COGNOME per l’annualità 2016; per tale annualità , hanno considerato, il COGNOME aveva certamente utilizzato il credito d’imposta (versato all’Erario dalla B anca erogante) nella corrispondente sua dichiarazione dei redditi, rispetto alla quale, peraltro, nessuna RAGIONE_SOCIALE parti aveva fornito notizie e che, per assurdo, avrebbe potuto addirittura evidenziare un credito d’imposta a favore del S orato stesso; l’ imposta sostitutiva versata dalla RAGIONE_SOCIALE era entrata a far parte del contesto fiscale in capo al COGNOME, contesto estraneo e sconosciuto rispetto alla RAGIONE_SOCIALE appellante; non vi era prova che il COGNOME avesse restituito alla
RAGIONE_SOCIALE quanto indebitamente percepito, nemmeno al netto AVV_NOTAIO‘imposta, e che quindi il suo imponibile si fosse conseguentemente ridotto (evidentemente ciò sarebbe comunque avvenuto in un anno d’imposta successivo al 2016) ; nei confronti AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, dunque, solo il COGNOME era debitore AVV_NOTAIO‘intera somma, al lordo RAGIONE_SOCIALE imposte versate dall’ente erogante e doveva essere poi il COGNOME stesso che, sulla base RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni fiscali, poteva richiedere la restituzione di un’imposta eventualmente versata in eccesso.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione AVV_NOTAIO‘art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, AVV_NOTAIO‘art. 10 comma 1, lett. dbis ), d.P.R. n. 917 del 1986, nonché AVV_NOTAIO‘art. 2697 c.c. sull’istanza di rimborso AVV_NOTAIO‘imposta sostitutiva ex art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986 da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, sostituto d’imposta. La sentenza impugnata aveva violato le disposizioni di legge impugnate perché l’art. 38, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, consentiva tanto al soggetto che aveva effettuato il versamento diretto quanto al percipiente RAGIONE_SOCIALE somme soggette a ritenuta di presentare istanza di rimborso del versamento di imposta « nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale AVV_NOTAIO‘obbligo di versamento », come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente. Inoltre, l’ azione di rimborso di somme indebitamente versate aveva portata generale in materia tributaria e come tale non poteva, salvo espressa disposizione contraria, ritenersi preclusa in presenza di ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito. Non esisteva, infine, un problema di onere AVV_NOTAIOa prova a carico AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO ‘ avvenuta restituzione degli
imposti da parte del COGNOME ai fini del rimborso AVV_NOTAIOa ritenuta da parte AVV_NOTAIO‘Ufficio, in quanto, a seguito AVV_NOTAIOa inefficacia del decreto ingiuntivo del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la somma conferita al COGNOME era diventata un «indebito oggettivo» per quest’ultimo con la conseguenza che, per effetto AVV_NOTAIOa inefficacia, automaticamente erano venuti meno ex tunc anche i presupposti per la tassazione AVV_NOTAIOa citata somma con riflesso obbligo di restituzione AVV_NOTAIO‘imposta da parte AVV_NOTAIO‘Erario, a prescindere dal recupero da parte AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa somma versata al COGNOME in sede monitoria. In ogni caso, a tutt’oggi, l’Ufficio non aveva contestato l’avvenuta utilizzazione in deduzione RAGIONE_SOCIALE ritenute né la presentazione di istanza di rimborso da parte del COGNOME e, dunque, in nessun caso vi era il pericolo di compromissione degli interessi erariali.
Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità AVV_NOTAIOa sentenza in violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c. con riferimento alla richiesta di condanna AVV_NOTAIO‘Ufficio al risarcimento per responsabilità processuale ex art. 96, comma 1, c.p.c. La sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia era viziata da nullità, in quanto il Giudice non si era pronunciato sulla richiesta di condanna AVV_NOTAIO‘Ufficio al risarcimento per responsabilità processuale ex art. 96, comma primo, c.p.c. avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE fin dal primo grado del giudizio ed anche in appello. L’eccezione in esame risultava documentalmente sollevata nelle memorie illustrative di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE e lo stesso rilievo era stato ribadito anche nel ricorso d’appello e quindi ripreso in modo ancora più preciso e puntuale nelle memorie illustrative di secondo grado. In ogni caso, ricorrevano anche i presupposti per la condanna AVV_NOTAIO‘Ufficio al risarcimento dei danni, così come disposto dall’art. 96, comma primo, c.p.c.
L’esame  RAGIONE_SOCIALE  esposte  censure  porta  all’accoglimento  del  primo motivo, con assorbimento del secondo motivo.
3.1 La questione in esame è stata oggetto di vari interventi normativi che è necessario illustrare anche per individuare la disciplina normativa applicabile alla vicenda oggetto del presente giudizio.
In primo luogo, viene in rilievo l’art. 10, comma 1, lett. d -bis), T.u.i.r., richiamato  dalla  difesa  AVV_NOTAIOa  RAGIONE_SOCIALE  ricorrente,  che,  nella  versione vigente  fino  all’anno  di  imposta  2012,  disponeva  che  « Dal  reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal  contribuente  […]  le  somme  restituite  al  soggetto  erogatore,  se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti ».
La lett. dbis) citata è stata inserita dall’art. 5 del d.lgs. 2 settembre 1997,  n.  314  che  ha  introdotto  un  nuovo  onere  deducibile,  pari, appunto, all’importo RAGIONE_SOCIALE  somme che in un periodo d’imposta sono state  assoggettate  a  tassazione  e,  successivamente,  sono  state rimborsate all’ente erogatore.
Per effetto AVV_NOTAIOa lettera h) del comma 2 del nuovo articolo 48 (ora 51 T.u.i.r.), come sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 314 del 1997, il predetto onere deducibile poteva anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta e non concorrere a formare il reddito imponibile, evitando così che il contribuente dovesse presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere. Detta disposizione, infatti, prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 T.u.i.r.
Dal punto di vista oggettivo, l’articolo 10, comma 1, lettera d -bis), T.u.i.r., nel testo originario, si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta (ovvero ad imposta sostitutiva) o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate ad Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta. Con tale onere deducibile (di
importo pari alla somma precedentemente assoggettata a tassazione e, successivamente, rimborsata al soggetto erogatore) il contribuente recupera le imposte pagate al momento AVV_NOTAIOa percezione RAGIONE_SOCIALE somme. L’art. 10, comma 1, lettera d -bis), T.u.i.r. è stato modificato dall’art. 1, comma 174, legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014), a decorrere dall’anno di imposta 2013. Al fine di consentire il recupero RAGIONE_SOCIALE imposte versate al momento AVV_NOTAIOa percezione RAGIONE_SOCIALE somme, anche qualo ra il reddito complessivo del periodo d’imposta in cui sono restituite fosse risultato incapiente, la nuova disposizione, nel confermare la deducibilità RAGIONE_SOCIALE somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, ha previsto che « l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso AVV_NOTAIO‘imposta corrisponden te all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE ».
Il richiamo è al d.m. 5 aprile 2016, che, all’art. 1, comma 4, prevede che « In alternativa alla deducibilità dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, il contribuente può chiedere, entro il termine di cui  all’articolo  2,  comma  1,  il  rimborso  AVV_NOTAIO‘importo  determinato applicando all’intero ammontare RAGIONE_SOCIALE somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’articolo 11 del citato TUIR. La richiesta di rimborso è irrevocabile ».
L’art. 2 detta puntualmente le modalità di rimborso prevedendo che « 1. L’istanza di rimborso di cui all’art. 1, comma 4, è presentata in carta libera agli uffici territoriali AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate nel termine biennale  indicato  nell’art.  21,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di scadenza del termine di  presentazione AVV_NOTAIOa dichiarazione dei redditi relativa al  periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme. 2. Per i contribuenti
non obbligati alla presentazione AVV_NOTAIOa dichiarazione dei redditi il termine biennale di presentazione AVV_NOTAIO‘istanza di rimborso di cui al comma 1 decorre  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  AVV_NOTAIOa dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo d’imposta  nel  quale  è avvenuta  la  restituzione,  ancorché  l’importo  restituito  non  sia  stato prioritariamente dedotto dal reddito complessivo ».
L’art. 3, contenente la disciplina transitoria, prevede che « i contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che per le stesse somme non hanno fruito, in tutto o in parte, AVV_NOTAIOa deduzione dal reddito complessivo possono presentare l’istanza di rimborso di cui all’art. 2, comma 1, AVV_NOTAIO‘importo determinato applicando alle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del citato TUIR . In tal caso, il termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».
Da ultimo, l’articolo 150 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto  Rilancio),  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77, ha introdotto nell’articolo 10 T.u.i.r. il comma 2-bis con il quale  è  stata  espressamente  prevista  la  cosiddetta  modalità  di restituzione al netto in aggiunta a quella al lordo AVV_NOTAIOa ritenuta stabilita dall’articolo 10, lettera d -bis), T.u.i.r.
Detta disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 19 maggio 2020.
3.2 Tanto  premesso,  va  rilevato  che  alla  fattispecie  in  esame  si applicano  le  modifiche  apportate  alla  legge  di  stabilità  del  2014,  in quanto l’istanza di rimborso è stata presentata il 9 novembre 2018, dunque in data successiva al decreto ministeriale 5 aprile 2016, che ne ha  dettato  la  disciplina  di  attuazione  anche  con  riferimento  alle annualità pregresse.
3.3 Ciò posto, questa Corte ha chiarito che l’impossibilità di recuperare per intero, mediante il meccanismo AVV_NOTAIO‘onere deducibile, le imposte trattenute e non dovute, non esclude il legittimo ricorso alla procedura di rimborso. E’ stato precisato, infatti, che l’art. 10 T.u.i.r. riconosce al contribuente esclusivamente la facoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo AVV_NOTAIOa deduzione AVV_NOTAIO‘onere dalla complessiva base imponibile (e cioè, in sostanza, una forma di restituzione per compensazione), ma che il mancato esercizio di tale facoltà non preclude affatto il ricorso all’ordinario strumento AVV_NOTAIOa procedura di rimborso, mediante presentazione AVV_NOTAIOa relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza. Va ribadito, pertanto che l’azione di rimborso di somme indebitamente versate non può, salvo espressa disposizione contraria, ritenersi preclusa in presenza di ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente (Cass., 9 novembre 2023, nn. 31205 e 31198, Cass. 14 settembre 2021, n. 24650; Cass., 1 agosto 2019, n. 29744).
Si tratta di una soluzione ermeneutica che trova ulteriore conforto nella successiva modifica apportata dalla legge di stabilità  del  2014 (applicabile al caso in esame) che ha espressamente contemplato, in alternativa allo strumento di trattare le ritenute alla stregua di un costo deducibile,  il  diritto  al  rimborso  dettando  una  specifica  disciplina attuativa.
3.4 Va ulteriormente precisato che l’azione di rimborso, nella fattispecie  in  esame, è governata dall’art. 38 del d.P.R. n.  602 del 1973 e dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 che costituisce norma di chiusura in ipotesi di mancata previsione di un termine specifico.
L’art.  38 citato,  in  particolare,  prevede  che  « il  soggetto  che  ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro  il  termine  di  decadenza  di  quarantotto  mesi  dalla  data  del versamento  stesso,  nel  caso  di  errore  materiale,  duplicazione  ed
inesistenza totale o parziale AVV_NOTAIO‘obbligo di versamento » e questa Corte, con consolidata giurisprudenza, ha precisato che in tema di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte dirette il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento AVV_NOTAIO‘obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e, quindi, ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all’ an o al quantum del tributo, mentre l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù AVV_NOTAIOa quale « la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione » (Cass., 9 novembre 2023, nn. 31205 e 31198, Cass., 16 maggio 2023, n. 13332; Cass., 14 settembre 2021, n. 24650; Cass., 1 agosto 2019, n. 20744; Cass., 7 agosto 2015, n. 16617).
Nella locuzione « inesistenza totale o parziale AVV_NOTAIO‘obbligo di versamento », di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientra anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza AVV_NOTAIOa supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo. Il testuale tenore AVV_NOTAIOa norma non autorizza un’interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l’inesistenza AVV_NOTAIO‘obbligo legislativo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l’inesistenza in concreto AVV_NOTAIO‘obbligazione tributaria. Si è precisato, infatti, che non è sostenibile che l’art. 38 sia applicabile alle sole ipotesi di pagamento ab origine non dovuto e non in quelli in cui, come nella specie, l’insussistenza AVV_NOTAIO‘obbligazione tributaria e, quindi AVV_NOTAIO‘obbligo di versamento, sopravvenga in un momento successivo al pagamento (Cass., 1 agosto 2019, n. 20744).
Va ribadito, pertanto, che, anche qualora il tributo, originariamente dovuto su una prestazione effettivamente percepita e corrisposto dal soggetto erogatore a mezzo di ritenuta alla fonte, diventi indebito a seguito AVV_NOTAIO‘obbligo di restituire la prestazio ne conseguente all’accertamento che quest’ultima non era dovuta, l’ azione di ripetizione resta comunque soggetta alla disposizione, di carattere generale, di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, norma che, dunque, presidia il rimborso AVV_NOTAIO‘imposta o riginariamente non dovuta e AVV_NOTAIO‘imposta che, pur legittimamente corrisposta al momento del versamento, acquisisca in un momento successivo i connotati AVV_NOTAIO‘indebito (Cass., 25 marzo 2024, n. 7936).
3.5 Quanto al soggetto legittimato all’azione di rimborso, va ribadito che quest’ultimo si identifica tanto col sostituto d’imposta (nella specie la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), che ha effettuato il versamento a seguito di ritenuta, quanto co l sostituito; infatti, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso RAGIONE_SOCIALE somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto di imposta), sia il percipiente RAGIONE_SOCIALE somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito) (cfr., tra le altre, (Cass., 25 marzo 2024, n. 7936; Cass., 9 novembre 2023, nn. 31205 e 31198; Cass., 13 novembre 2019, n. 29399; Cass., 29 settembre 2015, n. 16105; Cass., 12 marzo 2014, n. 5653).
Come evidenziato da questa Corte, l’azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito AVV_NOTAIOa riforma o cassazione AVV_NOTAIOa sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad un’esigenza di restaurazione AVV_NOTAIOa situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e di prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza AVV_NOTAIOa rescindibilità del titolo e AVV_NOTAIOa provvisorietà dei suoi effetti, e, dunque, giuridicamente di un pagamento non dovuto e quali che siano i rimedi esperibili dal contribuente/lavoratore nei
confronti AVV_NOTAIO‘amministrazione finanziaria, è evidente che il solvens non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito, e cioè di quanto versato, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva (o decreto ingiuntivo esecutivo come nel caso in esame), suscettibile di riforma o cassazione nell’ambito degli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, ad un terzo (ente fiscale) (Cass., 14 settembre 2021, n. 24650, in motivazione, che richiama Cass., 20 ottobre 2011, n. 21699 e Consiglio di Stato. 4 luglio 2011, n. 3984).
3.6 Deve, altresì, escludersi che l’istanza di rimborso presentata richieda la prova AVV_NOTAIO‘avvenuta integrale restituzione alla RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘importo al lordo RAGIONE_SOCIALE ritenute effettuate, in quanto dalla riconosciuta alternatività AVV_NOTAIOa legittimazione ad agire per la ripetizione RAGIONE_SOCIALE imposte indebitamente versate, discende la sostanziale autonomia dei rapporti tra sostituto e sostituito rispetto al rapporto fiscale e, conseguentemente, la mancanza di interesse specifico AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente per detto rapporto tra le parti (Cass., 14 settembre 2021, n. 24650).
3.7 Al riguardo, di recente, sono stati statuiti i seguenti principi di diritto: 1) « In tema di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme non dovute versate dal sostituto d’imposta, l’impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo AVV_NOTAIOa deduzione AVV_NOTAIO‘onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti AVV_NOTAIOa capienza, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), t.u.i.r. (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione AVV_NOTAIOa relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge,
da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente »; 2) « In tema di rimborso di imposte dirette, si applica l’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e non l’art 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 avente carattere residuale -per l’ipotesi di imposta che, pur legittimamente corrisposta, a mezzo di ritenuta alla fonte, all’atto del pagamento AVV_NOTAIOa prestazione che ne costituisce il presupposto, sia risultata indebita in ragione del successivo accertamento che quest’ultima non è dovuta, con conseguente obbligo di restituzione al soggetto erogatore. Il dies a quo per la domanda di rimborso non coincide con quello in cui è stata eseguita la ritenuta, ma con quello in cui il contribuente è tenuto alla restituzione AVV_NOTAIOa prestazione principale » (Cass., 25 marzo 2024, n. 7936).
3.8 La sentenza impugnata non è conforme ai principi esposti nella parte in cui ha ritenuto che la somma erogata dalla RAGIONE_SOCIALE era andata ad integrare l’imponibile del COGNOME per l’annualità del 2016 , che non vi era prova che il COGNOME avesse restituito alla RAGIONE_SOCIALE quanto indebitamente percepito, nemmeno al netto AVV_NOTAIO‘imposta e che il COGNOME, sulla base RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni fiscali, poteva richiedere la restituzione AVV_NOTAIO‘imposta eventualmente versata in eccesso (cfr. pagine 2 e 3 AVV_NOTAIOa sentenza impugnata ; d’altronde, quanto all’utilizzo del credito, la stessa RAGIONE_SOCIALE in controricorso si è limitata ad affermare che « … l’unico legittimato a richiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute, nel caso in cui le somme restituite non fossero state dallo stesso utilizzate in deduzione dal reddito complessivo, è il sig. COGNOME … »).
Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata, in  relazione  al  motivo  accolto,  e  la  causa  va  rinviata  alla  Corte  di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo  di  ricorso  e  dichiara  assorbito  il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto,  in  diversa  composizione,  anche  per  la  determinazione  RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 26 febbraio 2025.