Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 974 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 974 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
Tributi -sisma Sicilia -rimborso a soggetto non residente in uno dei Comuni individuati con DPCM -spettanza -esclusione.
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14732/2020 proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege;
Ricorrente
contro
NOME , elettivamente domiciliato in Catania, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, che ha indicato recapito EMAIL;
Controricorrente avverso la sentenza n. 7777/6/2019 della CTR della SiciliaSezione staccata di Catania, depositata il 23.12.2019 e notificata il 21.2.2020;
udita la relazione, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025, del consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva
Fatti di causa
NOME impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990 -1992, basata sullo svolgimento in quegli anni di attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Catania, rientrante tra quelli colpiti dal Sisma.
Con sentenza n.1955/2014 la CTP di Catania accoglieva il ricorso della contribuente, respingendo le difese svolte nel primo grado di giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE che aveva resistito alla domanda, eccependo la tardività dell’istanza di rimborso, presentata il 28.12.2017, e, altresì, deducendo che l’art. 9, comma 17, della l. n.289 del 2002 non attribuiva il diritto al rimborso al contribuente che avesse già pagato le imposte.
Interponeva gravame l’RAGIONE_SOCIALE, ribadendo i motivi a sostegno dell’infondatezza della domanda di rimborso dedotti in primo grado, ed adducendo solo all’udienza di discussione- la mancanza del requisito della residenza della contribuente in uno dei Comuni colpiti dal Sisma, ostativa al riconoscimento del diritto al rimborso.
Con la sentenza gravata la CTR ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto al rimborso così motivando: ‘ è incontestato che il soggetto richiedente è residente o esercente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990’, di cui all’ordinanza del Ministero per il coordinamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 21 dicembre 1990, ‘ come è incontestato che l’istanza di rimborso è stata avanzata prima del 1.3.2010,
entro il termine di legge’, ossia entro due anni dall’entrata in vigore della l. n. 31 del 2008, di conversione del d.l. n.248 del 2007. La CTR riteneva, altresì, non assumere rilievo la normativa sopravvenuta di cui all’art. 16 octies della l. n.213 del 2017 che, in sede di conversione del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, in quanto afferente la fase materiale dell’esecuzione del rimborso, rigettando la richiesta dell’A RAGIONE_SOCIALE di declaratoria di cessata materia del contendere in ragione del riconoscimento del rimborso nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del cit. art. 16 octies, inferiore a quello riconosciuto dal giudice di primo grado, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE neppure rinunciato all’appello. Da ultimo la CTR osservava che: ‘ L’ulteriore censura mossa dall’RAGIONE_SOCIALE alla sentenza impugnata nel corso dell’udienza di discussione (afferente alla mancanza di residenza del contribuente in uno dei comuni per i quali è prevista l’agevolazione tributaria) è inammissibile perché tardiva, essendosi con l’atto d’appello consumato il potere di impugnazione della parte’.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi di ricorso.
Ha resistito mediante controricorso NOME.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli art.36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente affermato la CTR che l’RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione del
riconoscimento al rimborso nei limiti della spesa autorizzata, trattandosi ragionevolmente di un refuso materiale.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 e art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014 nonché dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 21.12.1990, del DPCM del 15 gennaio 1991, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., difettando in capo alla contribuente il requisito della residenza in uno dei comuni colpiti dal Sisma, richiesto dagli artt. 3 e 5 della citata ordinanza ministeriale – circostanza emergente dallo stesso ricorso di primo grado in cui la contribuente dichiarava di risiedere nel Comune di Santa Maria di Licodia (CT), svolgendo la NOME solo attività lavorativa dipendente presso il Comune di Catania, diversa dalle attività ‘industriale, commerciale, artigiana e agricola’ cui è esteso dall’art. 3 ridetto il riconoscimento del diritto al rimborso ai contribuenti ‘ancorchè residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse’.
Con il terzo motivo, deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c. , per avere erroneamente la CTR ritenuto tardiva la contestazione del fatto costitutivo del diritto, sub specie di mancanza del requisito della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma, in quanto avvenuta solo all’udienza di discussione, dovendosi tener conto della peculiarità dei giudizi di rimborso, sicchè non operano le preclusioni di cui all’art. 57 del d.lg. 546 restandosi nell’ambito del thema decidendum, ossia della sussistenza o meno del presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso.
Con controricorso la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo, trattandosi di evidente
errore di compilazione dovuta alla serialità dei giudizi che non incide sulla validità della sentenza, ma anche del secondo e terzo motivo, avendo la sentenza affermato la sussistenza del diritto al rimborso della contribuente in quanto ‘ residente o esercente’ in uno dei comuni colpiti dal sisma, senza contenere statuizione di inammissibilità ex art. 57 d.lgs. 546 del 1996 della dedotta carenza del requisito della residenza in uno dei comuni colpiti dal Sisma, ma piuttosto di tardività della deduzione in qu anto non proposta con l’atto di appello ma all’udienza di discussione, allorchè si era consumato il potere di impugnazione.
Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondato investendo un evidente refuso che non incide sul focus della motivazione di rigetto dell’appello.
Il secondo e terzo motivo sono collegati tra loro e vanno, pertanto, esaminati congiuntamente, investendo la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, avendo la CTR ritenuto incontestato che la contribuente fosse ‘residente o esercente in uno dei comuni colpiti dal Sisma’, non esaminando la difesa dell’appellante che aveva sollecitato la verifica in ordine all’assenza del requisito della residenza , ritenendola tardiva in quanto la relativa deduzione era stata formula ta all’udienza di discussione dell’appello .
Essi sono fondati e vanno accolti.
Giova premettere che per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato
e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso, derivante dall’adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio. (Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21197, Rv. 632495 – 01).
Ed ancora, di recente, è stato affermato che il rimborso d’imposta, previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle province terremotate di Catania, Ragusa, Siracusa, presuppone la residenza in uno dei comuni di cui all’elenco del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991, che, in quanto fatto costitutivo del diritto al rimborso, deve essere provata dal contribuente, quale debitore principale del rapporto d’imposta e, dunque, titolare del diritto al rimborso, nei confronti del quale vanno verificate le condizioni per la sua concessione (Cass. n. 26342/2024, Rv. 67260701), sicchè la mancata prova della residenza in comune terremotato è vizio deducibile in cassazione, posto che, trattandosi di fatto costitutivo del diritto al rimborso fatto valere dal contribuente, doveva essere valutato d’ufficio dal giudice di primo grado, a prescindere dalle contestazioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate (Sez. 5, Sentenza n. 3191 del 2025, Rv. 674081 -01).
8. Si tratta di orientamento che va tenuto fermo considerato che l’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro RAGIONE_SOCIALE, prescrive quanto segue: ‘ Possono beneficiare RAGIONE_SOCIALE sospensioni e RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore
al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito il presidente della regione Sicilia. Possono altresì beneficiare RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell’area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché’ residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse .’
8.1. Nella fattispecie in esame è pacifico (emergendo dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio) che la contribuente fosse lavoratrice dipendente e, quindi, la relativa disciplina rientra nel primo comma e non nel secondo della citata ordinanza, che chiaramente si riferisce a coloro che, in quei comuni, svolgono la ‘loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove’ (Cass. n. 24453 del 02/10/2008; Cass. n. 10899 del 07/05/2018, sia pur riferita a contributi Inps; da ultimo v. Cass. n. 22584 del 26/07/2023).
8.2. Dunque, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi allorquando ha deciso favorevolmente alla contribuente, dando rilievo alla circostanza che il suo datore di lavoro avesse la sede lavorativa in uno dei comuni ricompresi tra quelli individuati nel D.P.C.M. n. 288 del 15 gennaio 1991; ciò che occorreva, piuttosto, era che la contribuente avesse la propria residenza nei comuni individuati dal citato D.P.C.M., tra cui non è compreso il comune di Santa Maria di Licodia.
In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso e vanno accolti il secondo e terzo; la sentenza impugnata va dunque cassata; non essendo necessario ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod.
proc. civ. con il rigetto dell’originario ricorso del la contribuente, per difetto del requisito della residenza della lavoratrice in uno dei Comuni di cui al d.p.c.m. n.288 del 1991.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito, in ragione della circostanza che mai la ricorrente ha omesso di indicare il Comune di residenza, fondando la propria pretesa sul luogo di svolgimento della propria attività di lavoratrice dipendente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del la contribuente. Compensa le spese di merito. Condanna la contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME