Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30822 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 5 Num. 30822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8191 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
Oggetto: Tributi -sisma Sicilia -rimborso a soggetto non residente in uno dei Comuni individuati con DPCM spettanza – esclusione
– intimato –
avverso la sentenza n. 2942/13/2021 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE SICILIA sez. staccata di Catania, depositata in data 26/03/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta avanzata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002, di rimborso dRAGIONE_SOCIALE ritenute subite a titolo di IRPEF ed ILOR negli anni d’imposta dal 1990 al 1992, quale soggetto colpito dal sisma del 13-16 dicembre 1990 che aveva interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia con la sentenza impugnata rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che il contribuente avesse diritto al chiesto rimborso e che era tardiva l’eccezione sollevata dall’amministrazione finanziaria solo in sede di appello in ordine al difetto del requisito RAGIONE_SOCIALE residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dall’evento calamitoso.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui non replica l’intimato.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva l’eccezione sollevata con memoria depositata in grado di appello, di difetto in capo al contribuente del requisito RAGIONE_SOCIALE residenza in uno dei comuni colpiti dall’evento sismico.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2698 cod. civ., 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002, 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014, 3 dell’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE per il coordinamento RAGIONE_SOCIALE protezione civile del 21/12/1990, del DPCM del 15/01/1991, 14 dRAGIONE_SOCIALE Preleggi e 134 Cost., sostenendo che la mancanza, in capo al contribuente, del requisito di cui si è detto al precedente motivo era ostativo del godimento del benefizio previsto dalle citate disposizioni e, quindi, all’ottenimento del rimborso richiesto.
Con il terzo motivo viene dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendosi che nella memoria depositata in grado di appello essa ricorrente aveva dedotto il rischio di duplicazione del rimborso, essendo stato richiesto anche dal datore di lavoro (RAGIONE_SOCIALE) quale sostituto d’imposta del contribuente.
Il primo motivo, nonostante la non corretta indicazione in rubrica RAGIONE_SOCIALE norma violata, che nella specie è l’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non l’art. 112 cod. proc. civ., va comunque ritenuto ammissibile alla stregua dell’inequivoco contenuto dRAGIONE_SOCIALE argomentazioni in esso svolte e del chiaro riferimento a quella contenuta nella sentenza gravata che si assume in contrasto con le medesime e con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato comunque correttamente dedotto un error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Ed il motivo è fondato.
5.1. Invero, questa Corte è ferma nel ritenere che «In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento
impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso, derivante dall’adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio» (Cass. n. 21197 del 2014 e numerose altre successive, tra cui, da ultimo, Cass. 35042 del 2023).
Pertanto, i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare l’eccezione e ritenerla fondata alla stregua dRAGIONE_SOCIALE argomentazioni che si passano a sviluppare esaminando il secondo motivo di ricorso, parimenti fondato.
6.1. Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi funditus (cfr. Cass. n. 28829 del 2021, citata, e Cass. n. 29811 del 2021, non massimate) dRAGIONE_SOCIALE questioni di diritto che vengono nella specie in rilievo, ovvero se il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE Legge 23 dicembre 2014 n. 190, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’individuazione fattane dall’Ordinanza resa dal RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 21 dicembre 1990, sia applicabile in favore del soggetto che non aveva la residenza in uno dei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991 e se, comunque, tale beneficio spettasse al soggetto che prestava attività di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetto svolgente attività d’impresa (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Catania) in uno di quei Comuni (che comprende, tra gli altri, anche Catania).
Orbene, richiamandosi quanto affermato da questa Corte nRAGIONE_SOCIALE sopra citate pronunce, deve osservarsi:
in relazione alla prima questione, che ai fini del rimborso, il requisito RAGIONE_SOCIALE residenza in uno dei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991 rimane imprescindibile, sicché il rimborso non spetta ai soggetti che all’epoca dell’evento sismico non avevano residenza in uno dei predetti comuni;
in relazione alla seconda questione, che l’art. 3, comma 2, dell’ ordinanza resa dal RAGIONE_SOCIALE il 21 dicembre 1990, individuando i beneficiari dRAGIONE_SOCIALE provvidenze fiscali con riguardo a coloro che svolgono « la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse », non comprende i soggetti che, pur non avendo residenza in uno dei comuni individuati dal già citato DPCM, svolgessero attività lavorativa alle dipendenze di imprese aventi sede in uno dei predetti comuni, limitandosi a collaborare all’altrui attività, ma non esercitando una propria attività.
Deve, peraltro, ricordarsi che, trattandosi di beneficio fiscale, le disposizioni che nella specie vengono in rilievo (in particolare, l’art. 3 dell’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 21/12/1990, il DPCM del 15/01/1991, nonché l’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE legge n. 190 del 2014), sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Orbene, nella specie i giudici di appello non hanno applicato i principi sopra enunciati riconoscendo il diritto al rimborso a soggetto che non ne aveva diritto, sicché, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente, che va condannato al pagamento dRAGIONE_SOCIALE spese del
presente giudizio di legittimità, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito celebratisi in epoca anteriore alle pronunce giurisprudenziali sopra citate.
P.Q.M.
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento dRAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024