Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18702 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37093/2019 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RIMBORSO SISMA SICILIA
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso nel giudizio di appello dal dott. NOME COGNOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – CATANIA n. 3446/6/2019, depositata in data 3/6/2019;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 9 maggio 2025;
Fatti di causa
Con istanza presentata in data 15/11/2008, NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) chiese, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, il rimborso del 90% delle somme pagate in relazione al triennio 1990-1992.
L’ Ufficio rimase inerte.
Il contribuente impugnò il silenzio-rifiuto dinanzi alla C.T.P. di Catania che, nel contraddittorio con l’ufficio, rigettò il ricorso.
Su appello del contribuente, la C.T.R. della Sicilia riformò la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda di rimborso.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla CGUE con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C132/06, dell’ ordinanza della sesta sezione della CGUE
del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché della Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata in quanto, attribuendo il diritto al rimborso al contribuente, si pone in contrasto con il diritto eurounionale, con gli arresti della CGUE in tema di aiuti di Stato e con la giurisprudenza nazionale consolidata in materia.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che in considerazione dell’incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, ed in base all’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell’accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo “status” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica -consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette”, il rimborso delle imposte versate, salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento ” de minimis ” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (Cass., n. 30373/19).
Ancora, recentemente, si è stabilito che in tema di agevolazioni tributarie erogate a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale è compatibile con il regolamento ” de minimis ” applicabile e, cioè, se ricorrono le
condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell’art. 107, § 2, lett. b, TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del ” de minimis “, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, che la sede operativa dell’impresa si trova nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento e che ha subito danni effettivi cagionati dall’evento, escludendo una sovracompensazione dei danni subiti tramite lo scorporo dal pregiudizio accertato dell’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto) (Cass., n. 3490/25).
Con particolare riferimento all’iva, questa Corte ha chiarito che il diritto comunitario osta all’applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento dell’imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a tale titolo, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale di tale tributo nel territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, in C82/2014 (Cass., n. 25278/15; Cass., n. 16923/16).
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito in l. n. 123 del 2017 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)’ ,
l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perché conterrebbe affermazioni contraddittorie o comunque inconciliabili.
Da un lato, infatti, la C.T.R. ha affermato che la disposizione normativa evocata in rubrica incide solo ‘sulla fase materiale dell’esecuzione del rimborso dovuto (che la legge collega alla disponibilità della finanza pubblica) ma che non può incidere sulla sussistenza e sull’estensione del diritto al rimborso’ ; dall’altro, la stessa C.T.R. ha affermato che la irrilevanza della disposizione normativa evocata in rubrica deriverebbe anche dalla circostanza che ‘costituisce ius receptum il principio secondo cu i, in mancanza di disposizioni transitorie, l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso non incide sui giudizi in corso’ .
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.’ , e formulato in subordine, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per motivazione insanabilmente contraddittoria con riferimento alla applicabilità, al caso di specie, dello ius superveniens costituito dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e ss.mm.
3.1. Il secondo e il terzo motivo, che per la loro connessione possono esaminarsi e decidersi congiuntamente, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la capienza dei fondi stanziati rispetto all’entità del diritto al rimborso stabilito in favore del contribuente deve essere accertata in sede di ottemperanza, attenendo la relativa verifica alla fase esecutiva del rimborso, non a quella, precedente, relativa al giudizio sull’ an del diritto al rimborso e sulla determinazione del quantum spettante (arg. ex Cass., n. 16289/22).
Con riferimento, poi, all’affermazione secondo la quale ‘in mancanza di disposizioni transitorie, l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso non incide sui giudizi
in corso’ , ritiene il Collegio che si tratti di un mero obiter dictum : se, infatti, la questione della falcidia del rimborso riguarda solo la fase esecutiva, è evidente che solo quella sarà la sede in cui essa avrà rilievo.
4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata in relazione al disposto rimborso dell’iva e, decidendo nel merito, la domanda di rimborso dell’iva versata è rigettata.
Con riferimento al rimborso dell’Irpef, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono rigettati.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al disposto rimborso dell’iva e, decidendo nel merito, rigetta la relativa domanda.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al disposto rimborso dell’Irpef e rinvia la causa alla CGT -2 della Sicilia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.