Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19235/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 5359/2023 depositata il 22/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME residente nel cratere sismico interessato dagli eventi tellurici che hanno scosso la Sicilia orientale nel dicembre 1990, presentava istanza di rimborso del 90% per Irpef ed Ilor versate per l’anno di imposta 1992, impugnando senza esito favorevole il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio.
Interponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ottenendo apprezzamento delle proprie ragioni, con diritto alla restituzione di quanto richiesto, donde propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi, cui replica la parte privata, spiegando tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell’odierna adunanza.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, dell’art. 1, comma 665, della legge 23/12/2014, n. 190, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C82/14 nonché della Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Nella sostanza, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione delle norme indicate, accertando come dovuto il rimborso che invece era stato legittimamente negato dall’Amministrazione.
Il contribuente avrebbe presentato dichiarazione per gli anni in questione per redditi di partecipazione e, quindi, di impresa, donde il collegio d’appello avrebbe erroneamente escluso l’incompatibilità del rimborso de quo con la normativa eurounitaria.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura per violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.
Nel concreto, il collegio d’appello ha precisato che « l’Ufficio era in grado di verificare i versamenti delle imposte effettuati dal contribuente negli anni 1990, 1991 e 1992 consultando l’anagrafe tributaria.» Da tale affermazione si fa discendere la conferma di un vizio originario dell’istanza di rimborso, evidenziato già in primo grado dall’Ufficio, confermato dalla sentenza di primo grado e poi eccepito nuovamente dall’Ufficio nel grado di appello riguardante l’omessa prova relativa a quanto richiesto con l’istanza di rimborso, ritenuta non è sanabile con il successivo deposito di documenti. Da un tanto viene fatta discendere la violazione delle norme che regolano la distribuzione dell’onere della prova.
Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di parte contribuente ove afferma la non completezza ed esaustività dei motivi e contesta la percezione di reddito da partecipazione o da impresa. I motivi sono sufficientemente articolati e la richiesta di rimborso attiene anche ad Ilor versata, donde si desume l’imposizione per redditi da capitale, partecipazione e impresa.
Peraltro, è stato affermato che il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia
puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).
Le eccezioni sono quindi infondate ed il ricorso può essere scrutinato.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione, e sono fondati.
3.1. In linea di principio, trattandosi di istanza di rimborso spetta alla parte contribuente dimostrare di essere nelle condizioni per ottenere quanto richiede, anche provando l’insussistenza di fatti negativi, mentre ben può l’Ufficio sollevare eccezione circa l’incompletezza del ricorso introduttivo, anche in secondo grado (cfr. Cass. V, n. 2027/2021). Peraltro, trattandosi di limite eurounitario, precede ogni diversa disposizione (cfr. Cass. VI-1 n. 2468/2016; V, n. 16001/2019; n. 25979/19).
3.2. Altresì, è stato statuito che in considerazione dell’incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell’accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo ” status ” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica -consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette” (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento ” de minimis ” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni
subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (cfr. Cass V, n. 30373/2019), seppure il principio è stato temperato affermando che in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l’Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l’onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti (Cfr. Cass. T., n. 2196/2025).
3.3. Nel caso concreto, dall’esame della sentenza impugnata, è mancato proprio tale accertamento di compatibilità con il regime de minimis , nel triennio ‘mobile’ di riferimento e con l’accortezza di evitare comunque una sovracompensazione.
Donde il ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in; cassa la sentenza/ in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14/04/2025.