Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 518 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 518 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto: Din. Rimb. IRPEF 1990-1991-1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22739/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME NOME, nonché NOME NOME e NOME NOME, anch’essi in qualità di eredi di NOME NOME, tutti con l’avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende, con l’elezione di domicilio presso lo studio del predetto d ifensore sito in Ragusa alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia -Sezione staccata Catania n. 3348/17/2015 pronunciata l’11 giugno 2015 e depositata il 28 luglio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Co: NOME COGNOME
RILEVATO
I contribuenti impugnavano il diniego dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ragusa -in relazione all’istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpef ed altro per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’istanza di rimborso scaturiva dalla residenza dei contribuenti in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; i contribuenti, segnatamente, ritenevano possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.
La CTP di Ragusa accoglieva le ragioni dei contribuenti, compensando le spese.
Sul gravame dell’ Ufficio , il collegio d’appello confermava la sentenza di prime cure.
Insorge l’ Ufficio affidandosi a due mezzi di ricorso.
Si è costituita con controricorso la sig. NOMECOGNOME in proprio e in qualità di erede del sig. NOME NOMECOGNOME deceduto in data 05.07.2014, e i sigg. NOME NOME e NOME NOMECOGNOME in qualità di eredi.
In prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per v iolazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, l’ Ufficio censura la pronuncia di seconde per aver confermato il diritto dei contribuenti al rimborso malgrado la norma richiamata, anche alla luce
delle successive modifiche intervenute con la l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, escluda possano chiedere il rimborso i sostituiti d’imposta. Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, l’ Ufficio censura la pronuncia di seconde per aver riconosciuto il diritto al rimborso ai contribuenti, soci di studio associato, svolgenti attività d’impresa, in contrasto con la decisione comunitaria C -2015 5549 final .
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte (Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5498) ha precisato che la domanda di rimborso presentata ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, pu ò̀ essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d’imposta, come avallato dal legislatore con l. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi. La giurisprudenza di legittimit à̀ , difatti, è concorde nell’affermare la legittimazione a presentare la richiesta di tale rimborso (e ad impugnare l’eventuale rifiuto) in capo al soggetto che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta, e cio è il sostituito d’imposta, il pi ù delle volte dichiarando anche la concorrente legittimazione del soggetto che ha effettuato il versamento dell’imposta, e cio è del sostituto d’imposta (v. Cass., Sez. 5, n. 17472/2017, Rv. 644905- 01 e Cass., Sez. 6-5, n. 29039/2017, Rv. 646972-01; cfr. Cass., Sez. 5, n. 5498/2020, Rv. 657366-01 e Cass., Sez. 6-5, n. 18905/2016, Rv. 641481-01, ove legittimato a chiedere il rimborso è stato considerato il solo sostituito, quale unico destinatario l’agevolazione, in quanto vittima dell’evento calamitoso).
2.1. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei termini che di seguito si espongono. Nelle more del giudizio di secondo grado è intervenuta la
legge 23.12.2014, n. 190, entrata in vigore il primo gennaio 2015 (dunque ben prima della data di pubblicazione della sentenza in esame), che prevedeva la sospensione della decisione nell’attesa della verifica della compatibilità del beneficio fiscale con l’ordinamento dell’UE; in relazione alla vicenda Sisma Sicilia 1990, difatti, era stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, definita con la Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 Final, del 14 agosto 2015, in forza della quale la citata disciplina italiana integrava un «aiuto di Stato» non conforme al diritto sovranazionale.
Tale sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell’art. 288 TFUE, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens , sicch é il giudice di legittimit à è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’Ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v. Cass. n. 13458 del 30/06/2016; Cass. n. 17199 del 26/06/2019).
In materia questa Corte regolatrice ha avuto occasione di statuire che ‘l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato -non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 “final” del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno,
perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. “de minimis” o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per tale tipo di aiuti’, Cass. sez. V, 27.11.2019, n. 30927. È pertanto compito del giudice di merito accertare se il rimborso d’imposta richiesto dalla contribu ente, in relazione al reddito societario conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa europea ‘de minimis’ (Cass., n. 22811 del 2023).
Alla luce di quanto esposto è doveroso affermare che, nel caso di specie, la C.t.r. ha omesso ogni verifica in merito alla compatibilità dell’agevolazione in questione con la disciplina europea degli aiuti di Stato, fornendo giustificazione esclusiva -in motivazione -della possibilità di ottenere il rimborso anche per i contribuenti che avessero già adempiuto l’obbligazione tributaria e che, pertanto, avrebbero potuto chiedere il rimborso del 90% di quanto versato; la C.t.r., invece, anche alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta (art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014), nulla ha accertato e disposto circa l’attività svolta dai contribuenti, soci di studio associato, titolari di un reddito di lavoro autonomo assimilato dalla giurisprudenza comunitaria all’esercizio di attività d’impresa.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché svolga gli accertamenti e le verifiche ivi indicate, ossia la compatibilità dell’istanza di rimborso con la ricorrenza dei requisiti del c.d. de minimis secondo la richiamata decisione della Commissione UE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione staccata Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023