Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31748/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata dall’avv. COGNOME NOME (domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 3842/13/2017 depositata il 4 ottobre 2017
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
In data 14 maggio 2008 NOME COGNOME assumendo di rientrare fra i soggetti colpiti dal sisma che aveva interessato le Province della Sicilia orientale nei giorni del 13 e 16 dicembre 1990, chiedeva all’Ufficio di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate, in applicazione
dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, il rimborso del 90 per cento degli importi versati a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnava il diniego tacito opposto dall’Amministrazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, la quale, riconosciuta la fondatezza delle sue ragioni, accoglieva l’istanza di rimborso.
La pronuncia veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 3842/13/2017 del 4 ottobre 2017 respingeva l’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta la .
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente .
1.2 La doglianza è inammissibile per la sua novità, in quanto la questione che essa veicola, implicante accertamenti di fatto, non è stata trattata nella qui impugnata sentenza e la ricorrente non ha indicato come e quando sia stata introdotta nei pregressi gradi di merito (cfr. Cass. n. 12749/2024, Cass. n. 27937/2023, Cass. n. 22256/2023).
Con il secondo mezzo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la , e, , la .
2.1 Si sostiene che la CTR avrebbe omesso ogni esame in ordine alla questione della compatibilità dei benefici fiscali previsti a favore dei soggetti interessati dalla normativa interna riguardante il del 1990 con la disciplina dell’Unione Europea.
2.2 La censura è fondata, nei termini che seguono.
2.3 Il tema posto dal motivo in esame è stato più volte affrontato da questa Corte.
2.4 Per la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento si devono prendere le mosse dall’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, il quale, nei primi tre periodi, stabilisce che:
«I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme
dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992»;
«La definizione si perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10»;
«Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 31 marzo 2008»
2.5 Viene, inoltre, in rilievo la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), la quale così recita: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di
conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248».
2.6 Successivamente all’emanazione della detta norma è intervenuta la decisione della Commissione Europea n. C2015/5549 del 14 agosto 2015, vincolante per il giudice nazionale, tenuto ad attuarla anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastanti (cfr. Cass. n. 22377/2017, Cass. n. 15354/2014).
Con tale decisione si è statuito che:
le misure legislative prevedenti i benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma (e da altre calamità naturali quali l’alluvione del 1994 e la cenere vulcanica del 2002) violano l’ art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) e, di conseguenza, «costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno» (punto 133);
spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un ‘aiuto individuale’ che ‘al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1407 del 2013 o dal Reg. (CE) n. 717 del 2014 ‘, ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. «de minimis» (p. 2 dec. cit.), o ‘soddisfa
le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 ‘ , sull’applicazione degli artt. 87 e 88 (già 92 e 93) del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, ‘o da ogni altro regime di aiuti approvato’ , ma ‘fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti’ (art. 3 dec. cit.).
2.7 Alla luce della disciplina nazionale e comunitaria innanzi richiamata, è quindi evidente che il rimborso del 90 per cento delle somme versate a titolo di imposte dirette non può essere erogato in favore di soggetti titolari di redditi d’impresa.
2.8 Sul punto, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, «in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità
naturali, l’ art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell’ art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’ art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in sèguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento ‘de minimis’ applicabile» (cfr. Cass. n. 2208/2019, Cass. n. 8408/2019).
2.9 È stato, altresì, ripetutamente affermato che, ai fini del riconoscimento o meno delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014 in favore dei soggetti colpiti dal sisma verificatosi in Sicilia nell’anno 1990, il giudice tributario deve accertare se tali soggetti abbiano prodotto reddito d’impresa, precisandosi che la nozione eurounitaria di impresa include qualsiasi entità che eserciti un’attività economica (compresa la libera professione regolamentata) consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle modalità del suo finanziamento (cfr. Corte Giustizia UE: 23 aprile 1991, COGNOME ; 16 novembre 1995, Fédération Fran RAGIONE_SOCIALE ; 11 dicembre 1997, Job Centre ; 16 giugno 1987, Commissione vs. Italia; 1° luglio 2008, MOTOE; 26 marzo 2009, RAGIONE_SOCIALE; Commissione UE, 30 gennaio 1995, n.
95/188/CE; conforme Corte Giustizia CE, 23 aprile 1991, Hoefner , e 18 giugno 1998, Commissione vs. Italia; per la giurisprudenza interna si vedano Cass. n. 935/2024, Cass. n. 26314/2023, Cass. n. 5817/2023, Cass. n. 32184/2019 e Cass. n. 10450/2018).
2.10 Non si è, in proposito, mancato di puntualizzare che, «una volta assodato lo svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale che sia) da parte del contribuente, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.)» (cfr. Cass. n. 3070/2018, Cass. n. 22377/2017, Cass. n. 29905/2017).
2.11 Tutto ciò necessariamente presuppone che, alla data dell’evento, il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dall’entità del pregiudizio accertato quanto è già stato compensato da fonti diverse (indennizzi assicurativi o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione).
2.12 All’uopo, il giudice di merito dovrà:
(i)non arrestarsi all’importo del rimborso domandato, essendo indispensabile richiedere al contribuente l’ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non aver usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nel triennio 2001-2003, cioè nell’anno decorrente dalla data (1° gennaio 2003) di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, con la quale è stato accordato in beneficio, e nei due anni anteriori;
(ii)tener presente che la regola «de minimis» , stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’ art. 92 del T.F.U.E. può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla disciplina generale relativa agli aiuti di Stato, per modo che, qualora risultasse superata la soglia dell’irrilevanza, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza;
(iii)avere a mente che per il rispetto del principio «de minimis» non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova concernere l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria «de minimis» su un periodo di tre anni (2001-2003).
2.13 Ai suenunciati princìpi di diritto non si è attenuta la CTR, avendo essa riconosciuto alla Tumino il diritto al rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni 1990-1992, senza appurare: (a)se e in quale misura i redditi cui si riferivano le dette imposte derivassero dall’esercizio di attività d’impresa, nel senso sopra chiarito (nella motivazione della sentenza si accenna genericamente al fatto che la contribuente aveva «svolto attività di apicoltura» ); (b)nell’ipotesi affermativa, se ricorressero i presupposti per l’eventuale riconoscimento di un beneficio individuale in linea con il regolamento «de minimis» applicabile, previo esperimento delle verifiche di cui al precedente sottoparagrafo: sul punto, il collegio d’appello si è limitato ad osservare che «l’importo complessivo nel triennio 1990 -1992 del rimborso richiesto e riconosciuto e notevolmente inferiore a quello limite fissato dal legislatore comunitario ai fini della deroga de minimis» .
Con il terzo motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la .
3.1 Si lamenta la mancata applicazione alla presente controversia dello «ius superveniens ≈ costituito dalla norma testè citata, la quale stabilisce che ai rimborsi spettanti ai soggetti colpiti dal sisma verificatosi nella Sicilia orientale il 13 e il 16 dicembre 1990, che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo
superiore al 10 per cento, si provvede nei limiti delle risorse stanziate.
3.2 Il motivo è infondato.
3.3 Per costante orientamento di questa Corte, al quale va data ulteriore continuità, il menzionato art. 16octies del D.L. n. 91 del 2017 non incide in alcun modo sull’ «an» o sul «quantum» del diritto al rimborso, poichè le problematiche attinenti ai limiti delle risorse stanziate e ai consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle Entrate assumono rilievo esclusivamente nella fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., ex multis , Cass. n. 16289/2022, Cass. n. 8393/2021, Cass. nn. 10714 e 10716/2021, Cass. n. 25818/2020, Cass. n. 20790/2020, Cass. n. 5300/2019, Cass. n. 4291/2018).
Per le ragioni illustrate, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinti i restanti.
4.1 Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché, in applicazione dei princìpi di diritto sopra espressi, compia i necessari approfondimenti di merito riguardanti: (a)la determinazione della parte di reddito derivante dall’esercizio di attività d’impresa, secondo la nozione eurounitaria dianzi precisata; (b)il superamento o meno della soglia «de minimis» .
4.2 Al giudice designato viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti i restanti; cassa la sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione