Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23610/2023 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
SANTORO UMBERTO, con gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II grado della Sicilia -Sezione staccata di Catania n. 3933/2023 depositata il 02/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso proposto da NOME COGNOME lavoratore dipendente, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta avanzata nei confronti dell’Agenzia delle entrate di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990, 1991 e 1992, compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.
1.1. In particolare, la CTP, rilevando che il contribuente, originariamente residente nel comune di Catania, in data 24 giugno 1991 aveva trasferito la propria residenza nel comune di San Gregorio di Catania, non ricadente nell’elenco , di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, riconosceva al ricorrente il diritto al rimborso del 90% dell’Irpef versata limitatamente al periodo in cui quest’ultimo aveva mantenuto la residenza nel Comune di Catania.
La CGT di II Grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva sia l’appello dell’Agenzia delle entrate , inteso a far dichiarare non dovuto l’intero rimborso , per difetto della residenza continuativa, per tutto il triennio 19901992, in un Comune compreso nel suddetto elenco, sia l’appello incidentale del contribuente, inteso ad ottenere l’integrale rimborso richiesto.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziaria con unico motivo, e resiste con controricorso il contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289; dell’articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modifiche e integrazioni; dell’art. 3, dell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, in relazione all’articolo 36 0, primo comma, n. 3 c.p.c.
dell’intero diritto. Pertanto, anche per il periodo in cui il contribuente risiedeva nel Comune di Catania, incluso nell’elenco dei Comuni di cui al
D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, non dovrebbe essere riconosciuto il rimborso.
Il motivo è infondato , dovendosi dare continuità all’orientamento già affermato da questa Corte che, in casi analoghi, ha affermato che il beneficio non può essere riconosciuto limitatamente alle imposte pagate nel periodo successivo al trasferimento in altro comune non compreso nell’elenco di cui al citato D.P.C.M. (v. Cass. n. 12227 dell’08/05/2023 ; Cass. n. 26342 del 09/10/2024).
2.1. L’art. 1, comma 665, per individuare i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, rinvia all’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, il quale stabilisce: «Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia».
2.2. Il successivo art. 5 prevede: «I soggetti di cui al primo comma dell’art. 3 per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza devono produrre al soggetto creditore -per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione – certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l’interessato conserva la residenza nell’area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990».
2.3. L’art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 contiene l’elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.
2.4. Non è contestato che il contribuente fosse residente in data anteriore al 13 dicembre 1990 in uno dei comuni colpiti dal sisma, abbia trasferito la residenza in data 24 giugno 1991, prima di
trasferire la propria residenza nel comune di San Gregorio di Catania, non compreso nell’elenco di cui al citato D.P.C.M.
2.5. Ciò posto, dal piano tenore letterale dell’art. 5 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 -segnatamente dalla previsione secondo cui l’interessato deve certificato presentare certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l’interessato conserva la residenza nell’area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990 – si ricava che il contribuente, per poter usufruire del rimborso delle imposte corrisposte negli anni 1990, 1991 e 1992, deve risultare residente, in data anteriore al 13 dicembre 1990, in uno dei comuni compresi nell’elenco di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 nell’arco temporale interessato dall’agevolazione.
2.6. Tuttavia, poiché il diritto al rimborso trova giustificazione nelle ricadute negative conseguenti al sisma che coinvolgono i soggetti che risiedono nella zona, non può essere riconosciuto per le imposte pagate nel periodo successivo al trasferimento in altro comune non compreso nell’elenco di cui al citato D.P.C.M.
Correttamente, pertanto, i giudici di appello, conformemente ai richiamati principi, hanno riconosciuto il diritto al rimborso, limitatamente al periodo -non contestato -anteriore al trasferimento in comune non ricompreso nel cratere sismico.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.