Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29297 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29297 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3512/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIA n. 6185/2021, depositata il 29/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, titolare di redditi di lavoro dipendente, impugnava il silenziorifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE -relativo ad un’istanza di rimborso
per il 90% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate dallo stesso ai fini IRPEF negli anni di imposta 1990, 1991, 1992, per redditi di lavoro dipendente; istanza giustificata dall’essere s tato, il detto contribuente, residente in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990, in applicazione dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2475/2016, accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia.
Con sentenza n. 6185/2021, depositata in data 29 giugno 2021, la Commissione regionale rigettava il gravame, confermando le statuizioni del giudice di prime cure.
Contro la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, cos ì rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione articoli 18, 19, 22 e 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile», l’AgRAGIONE_SOCIALE lamenta che, nella sentenza impugnata, la C.t.r. abbia omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in violazione dell’art. 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 -sebbene mancanti sia la prova dei versamenti sia il requisito della residenza da data anteriore al 13 dicembre 1990, come previsto dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, richiamato dall’art. 1, comma 665 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 ed 1, comma 665, legge 190/2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coor dinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del Dpcm del 15 gennaio 1991, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.», l’AgRAGIONE_SOCIALE lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’ Ufficio, riconoscendo il diritto al rimborso, pur in difetto del requisito della residenza, posto che lo stesso contribuente ammetteva di non essere residente in uno dei comuni interessati.
Preliminarmente, si deve disattendere l’istanza della controricorrente per la trattazione della causa in pubblica udienza.
In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093).
In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass. 05/03/2021, n. 6118; Cass. 30/03/2021, n. 8757).
Pertanto, posto che nella specie si tratta di questione già scrutinata dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.
Il primo motivo è infondato nella parte in cui la ricorrente eccepisce il mancato rilievo, da parte del giudice di appello,
dell’inammissibilità del ricorso, in mancanza della prova dei versamenti.
E’ vero che, come affermato da questa Corte, ‘Le domande di rimborso, prive (…) della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (Cass. n. 21400 del 30/11/2012; conf. Cass. n. 32263 del 13/12/2018; Cass. Sez. 6 – 5, n. 4565 del 21/02/2020).
Nel caso di specie, peraltro, l’istanza del contribuente conteneva la quantificazione RAGIONE_SOCIALE imposte di cui si chiedeva il rimborso, indicata in euro 20.000, poi ridotta nel corso del giudizio, come emerge dalla sentenza di appello qui gravata, ad euro 12.276,23 (rif. sentenza, pag. 3, rigo 1).
La questione impinge, pertanto, la valutazione del compendio probatorio effettuata dal giudice di merito, non specificamente censurata.
4.1. Anche la seconda contestazione, attinente al mancato rilievo da parte della C.t.r. del difetto del requisito, ai fini del riconoscimento del beneficio, della residenza del contribuente in uno dei comuni ind ividuati dall’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile, non è riconducibile ad un profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La questione agitata è quella della mancata residenza del lavoratore dipendente in uno dei comuni individuati dall’art. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057 del Ministro per la protezione civile, che prescrive quanto segue: ‘Possono beneficiare
RAGIONE_SOCIALE sospensioni e RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia. Possono altresì beneficiare RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell’area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.’
5.1. Nella fattispecie in esame è pacifico (emergendo dalla stessa sentenza impugnata) che il contribuente fosse lavoratore dipendente e, quindi, la relativa disciplina rientra nel primo comma e non nel secondo, che chiaramente si riferisce a coloro che, in quei comuni, svolgono la ‘loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove’ (Cass. n. 24453 del 02/10/2008; Cass. n. 10899 del 07/05/2018, sia pur riferita a contributi RAGIONE_SOCIALE; da ultimo v. Cass. n. 22584 del 26/07/2023).
5.2. Dunque, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi allorquando ha deciso favorevolmente al contribuente, dando rilievo alla circostanza che il suo datore di lavoro avesse la sede lavorativa in uno dei comuni ricompresi tra quelli individuati nel D.P.C.M. n. 288 del 15 gennaio 1991; ciò che occorreva, piuttosto, era che il contribuente avesse la propria residenza nei comuni individuati dal citato D.P.C.M.
In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessario ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
Vanno compensate le spese dei gradi di merito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Compensa le spese di merito.
Condanna il contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023.