Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12715 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24873/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA -SEZ.DIST. SIRACUSA n. 3448/2022 depositata il 20/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME chiedeva il rimborso delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 in ragione degli eventi tellurici che avevano scosso la Sicilia orientale in quell’anno.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per Cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due strumenti, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due strumenti di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, diciassettesimo comma, della legge numero 289 del 2002, dell’articolo 1, comma 665, della legge 190 del 2014 nonché delle discipline comunitarie in materia di regolamento de minimis , oltre alla violazione dell’articolo 2697 del codice civile.
Nello specifico si lamenta la violazione del regime speciale eurounitario, la cui sussistenza deve essere provata dalla parte contribuente che richiede il rimborso.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 112 e 324 del medesimo codice, nonché dell’articolo 2909 del codice civile.
Nello specifico si contesta violazione del giudicato, poiché, mentre la sentenza di primo grado aveva escluso dall’annullamento la ripresa a tassazione Iva, la sentenza di secondo grado ha
statuito il rimborso integrale comprensivo anche dell’Iva, seppure tale capo di domanda non fosse stato impugnato.
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. Non risulta controversa la natura reddituale autonoma o da capitale generata dal contribuente.
Trattandosi di istanza di rimborso spetta alla parte contribuente dimostrare di essere nelle condizioni per ottenere quanto richiede, anche provando l’insussistenza di fatti negativi, mentre ben può l’Ufficio sollevare eccezione circa l’incompletezza del ricorso introduttivo, anche in secondo grado (cfr. Cass. V, n. 2027/2021).
Peraltro, trattandosi di limite euro unitario, precede ogni diversa disposizione (cfr. Cass. VI-1 n. 2468/2016; V, n. 16001/2019; n. 25979/19).
Nello specifico va data continuità all’orientamento per cui il triennio di rilevanza del sistema de minimis è un sistema mobile, che va calcolato per ciascun anno di richiesta del rimborso, con prova a carico del contribuente di non aver superato detto limite.
Ed infatti, in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un’impresa assoggettata al regime dell’IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina ” de minimis “, sia in particolare, fornendo la prova dell’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso (cfr. Cass. VI-5 n. 27053/2022).
Altresì, è stato statuito che in considerazione dell’incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990
in Sicilia, secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell’accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo ” status ” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica -consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette” (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento ” de minimis ” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (cfr. Cass V, n. 30373/2019), seppure il principio è stato temperato affermando che in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l’Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l’onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti (Cfr. Cass. T., n. 2196/2025).
Altresì fondato e il secondo motivo, laddove -in base agli stralci degli atti dei gradi di merito riportati ai fini della completezza della doglianza- emerge chiaramente che la sentenza di primo
grado avesse escluso dal rimborso l’Iva, che tale capo non sia stato impugnato, avendo proposto appello la sola Agenzia delle entrate, non legittimata ad impugnare il capo di sentenza a sé favorevole, donde non poteva la sentenza di secondo grado pronunciare oltre il richiesto ed andare a statuire altresì il rimborso dell’Iva che non può essere dato, come da statuizione ormai passata in giudicato.
In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice del merito perché si adegui ai sopra rassegnati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. Staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.