Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30837 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30837 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7064 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
PACE NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 7794/13/2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 10/09/2021;
Oggetto: Tributi -sisma Sicilia -rimborso a soggetto non residente in uno dei Comuni individuati con DPCM spettanza – esclusione
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7 novembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
I n controversia avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta avanzata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, di rimborso delle ritenute subite a titolo di IRPEF ed ILOR negli anni d’imposta dal 1990 al 1992, quale soggetto colpito dal sisma del 13-16 dicembre 1990 che aveva interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la CTR della Sicilia con la sentenza impugnata rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che il contribuente avesse diritto al chiesto rimborso.
A vverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui non replica l’intimato .
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’ art. 112 cod. proc. civ., lamentando la ricorrente l’omessa pronuncia dei giudici di appello sull’eccezione con cui aveva dedotto l’insussistenza in capo al contribuente del requisito della residenza in uno dei comuni individuati dal DPCM del 15/01/1991, in essi non essendo ricompreso quello di Adrano in cui lo stesso contribuente aveva dichiarato di risiedere a ll’epoca dell’evento sismico, che comunque aveva precisato di prestare attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Ferrovia Circumetnea di Catania, che rientrava nei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991.
Con il secondo motivo viene dedotta la medesima questione della non spettanza del rimborso per difetto del requisito della residenza, di cui al primo mezzo, ma quale vizio logico della
motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo la questione viene posta nell’ottica della violazione e falsa applicazione degli artt. 2698 cod. civ., 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordina mento della protezione civile del 21/12/1990, del DPCM del 15/01/1991, 14 delle Preleggi e 134 Cost.
Tale ultimo motivo, che va esaminato prioritariamente essendo idoneo a risolvere il giudizio, è fondato e va accolto.
Pare opportuno premettere che per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 21197 del 2014 e numerose altre successive, tra cui, Cass. n. 28829 del 2021, in motivazione, par. 3.3. e la giurisprudenza ivi richiamata, e da ultimo Cass. 35042 del 2023).
Ciò posto, osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di occuparsi funditus (cfr. Cass. n. 28829 del 2021, citata, e Cass. n. 29811 del 2021, non massimate) delle questioni di diritto che vengono nella specie in rilievo, ovvero se il beneficio fiscale
previsto dall’art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’individuazione fattane dall’Ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990, sia applicabile in favore del soggetto che non aveva la residenza in uno dei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991 e se, comunque, tale beneficio spettasse al soggetto che prestava attività di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetto svolgente attività d’impresa (nella specie, la Ferrovia Circumetnea di Catania) in uno di quei Comuni (che comprende, tra gli altri, anche Catania).
Orbene, richiamandosi quanto affermato da questa Corte nelle sopra citate pronunce, deve osservarsi:
in relazione alla prima questione, che ai fini del rimborso, il requisito della residenza in uno dei Comuni individuati dal Decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991 rimane imprescindibile, sicché il rimborso non spetta ai soggetti che all’epoca dell’evento sismico non avevano residenza in uno dei predetti comuni;
in relazione alla seconda questione, che l’art. 3, comma 2, dell’ ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990, individuando i beneficiari delle provvidenze fiscali con riguardo a coloro che svolgono « la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse », non comprende i soggetti che, pur non avendo residenza in uno dei comuni individuati dal già citato DPCM, svolgessero attività lavorativa alle dipendenze di imprese aventi sede in uno dei predetti comuni, limitandosi a collaborare all’altrui attività, ma non esercitando una propria attività.
Deve, peraltro, ricordarsi che, trattandosi di beneficio fiscale, le disposizioni che nella specie vengono in rilievo (in particolare, l’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21/12/1990, il DPCM del 15/01/1991, nonché l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014), sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Orbene, nella specie i giudici di appello non hanno applicato i principi sopra enunciati riconoscendo il diritto al rimborso a soggetto che non ne aveva diritto, sicché, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa va decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente, che va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito celebratisi in epoca anteriore e, comunque, immediatamente coeva alle pronunce giurisprudenziali sopra citate.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024