Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7959 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7959 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
Oggetto: Istanza di rimborso – Beneficio ex art. 9, comma 17, l. 289/2002 – Sisma Sicilia 1990 – Sostituto d’imposta – Legittimazione – Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8985/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 3438/34/2016, depositata in data 5 ottobre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME presentava, il 7 dicembre 2007, istanza di rimborso delle imposte versate dal proprio datore di lavoro a titolo
di ritenute IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002.
Impugnava, quindi, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa.
L ‘Ufficio si costituiva deducendo l’inapplicabilità della l. 289/2002 ai casi in cui (come nella fattispecie) vi era stato il versamento delle imposte, per cui il rapporto doveva ritenersi esaurito, e contestando la tempestività dell’istanza.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo dovuto il rimborso nella misura del 90% dell’IRPEF, per complessivi Euro 7.278,00.
L ‘Ufficio interponeva gravame evidenziando che la normativa non prevedeva alcun rimborso per i sostituiti d’imposta (soggetti non obbligati al versamento delle ritenute), potendo accedere all’agevolazione de qua i sostituti d’imposta con riferimento alle ritenute operate sui redditi di lavoro dei propri dipendenti.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione dei giudici di prossimità, richiamando la sentenza di questa Corte, n. 20641/2007, e riconoscendo la legittimazione al rimborso in capo al sostituito. Confermava, infine, il rigetto dell’eccezione di decadenza dal rimborso, poiché il termine biennale decorreva dalla data di entrata in vigore della legge n. 31/2008.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso.
07/03/2025.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia denuncia , in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289, degli artt. 11 e 14 preleggi, dell’art. 3, comma 1, legge 212/2000, dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2033 cod. civ. . Contesta l’orientamento di questa Corte, espresso nelle decisioni nn. 20641/2007 e 10242/2013, e favorevole ai contribuenti che avevano
versato maggiori imposte, chiedendone una rivisitazione alla luce del chiaro dettato normativo, che non prevede la possibilità, per coloro che abbiano già adempiuto agli obblighi fiscali, di chiedere il rimborso.
Il motivo è infondato.
1.1. Va, innanzitutto, richiamato il nucleo essenziale della sentenza n. 20641 del 1° ottobre 2007 di questa Corte: «in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall’art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post”».
I detti principi sono stati ribaditi, in modo unanime, dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (tra le tante, Cass. 12/06/2012, n. 9577; Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 30/12/2020, n. 29913) e non si rinvengono ragioni per discostarsene.
Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia, sempre in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 9, comma 17, l. 289/2002, 1, comma 665, l. 190/2014, 12 e 14 preleggi e 112 cod. proc. civ.. In particolare, la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione al rimborso in capo al contribuente, che aveva adempiuto ai propri obblighi tributari tramite il suo datore di lavorosostituto d’imposta.
Anche questo motivo è infondato.
La CTR, nel riconoscere la legittimazione in capo al contribuente-sostituito, si è, infatti, conformata al più recente orientamento di questa Corte ( ex multis , Cass. 28/02/2020, n. 5498 e Cass. 04/11/2021, n. 31821), secondo cui «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta». Tale principio ha trovato l’avallo del Legislatore che con l’art. 16 octies , comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, , che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni» e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» (cfr. pure Cass. 26/03/2018 n. 7509).
Con il terzo (ed ultimo) motivo l’Ufficio denuncia, ancora in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e dell’art. 21, comma secondo, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché art. 1, comma 665, della l. 190/2014, e artt. 12 e 14 delle Preleggi e 112 c.p.c.». In particolare, la CTR
avrebbe erroneamente individuato il dies a quo del termine biennale di presentazione dell’istanza di rimborso nel giorno dell’entrata in vigore della legge 17/2007 (ovvero il 31.3.2008), in luogo del giorno dell’entrata in vigore della legge 289/2002.
Il motivo è infondato.
La censura che prospetta l’Agenzia ricorrente volta a ritenere che, in parte qua , il termine di decadenza del diritto al rimborso decorre dal momento dell’entrata in vigore della legge n. 289/2002, non potendosi considerare le successive proroghe concesse per perfezionare la posizione debitoria non ancora definita dai contribuenti interessati dal sisma del 1990, è infondata sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
La questione rilevante agitata dall’Agenzia è quella di stabilire se le disposizioni introdotte fra il 2006 ed il 2008 – art. 3 quater d.l. n. 300/2006, conv. con modificazioni dalla l. n. 17/2007 e art. 36 bis d.l. n.248/2007, conv. dalla l. n.31/2008 – abbiano inteso differire unicamente la possibilità di definizione condonistica a suo tempo prevista dal comma 17 dell’art. 9 l. n.289/2002 – riportandola, con l’ultima disposizione appena ricordata, alle medesime condizioni previste dall’art. 9 comma 17 della l. n. 289/2002 – senza incidere sulla posizione dei soggetti che avevano adempiuto le obbligazioni tributarie relative ai medesimi anni, ovvero se dette disposizioni possano applicarsi anche ai contribuenti che avevano invece versato i tributi per gli anni già contemplati dal ricordato art. 9 comma 17, in modo da consentire loro di ottenere il rimborso di quanto corrisposto a partire dall’entrata in vigore delle stesse e secondo le modalità già fissate dalla giurisprudenza di questa Corte nel vigore del comma 17 dell’ art. 9 l. 289/2002. Detta tematica, che questa sottosezione aveva rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite rilevando un contrasto interpretativo fra diverse pronunzie di questa Corte in materia (Cass. ord. n. 17369/2014) è stata risolta per il tramite di una norma di interpretazione autentica. Ed infatti, la legge n. 190/2014, art. 1,
comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dal primo gennaio) fa decorrere il termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, ovvero dal 31 marzo 2008 (per effetto di diverse proroghe).
All’esito di tale intervento legislativo, con orientamento anche recentemente riaffermato da questa Corte, è stato chiarito che «in tema di agevolazioni tributarie, l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l’importo superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 ( ex multis , Cass. 26/02/2020, n. 5167), ovvero dal primo marzo 2008 (conforme Cass. 22/07/2016, n. 15252), prorogato per effetto di un complesso di interventi legislativi, nella data del 31 marzo 2008.
La decisione della CTR è conforme all’orientamento pacifico di questa Corte ed è, quindi, immune da censure.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.