Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6180 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE Sicilia – Rimborso del 90% delle imposte versate – Presupposti – Residenza in uno dei Comuni colpiti – Onere della prova.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7930/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME
– intimata – avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, n. 8387/2022, depositata il 10.10.2022 non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Catania, NOME impugnava il silenzio rifiuto
formatosi sull’istanza da l ei presentata, per ottenere il rimborso del 90% dei tributi versati con riferimento al triennio 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990.
In primo grado, la C.t.p. accoglieva il ricorso, con decisione confermata in appello, sulla base della considerazione che il rimborso spettava ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed equiparati e che la contribuente aveva presentato la relativa istanza.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate , sulla base di un solo motivo. Rimaneva intimata la contribuente.
CONSIDERATO CHE:
Con l’ unico motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del l’art. 2697 c.c.; degli artt. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 e 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014; dell’art. 3 dell’ord. del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990; del d.P.C.M. del 15.1.1991; dell’art. 14 delle preleggi e dell’art. 134 Cost., in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere che la contribuente potesse beneficiare del rimborso, senza aver dimostrato l’esistenza di tutti i presupposti per fruirne, con particolare riferimento alla residenza negli anni in questione in uno dei comuni interessati dal sisma, emergendo univocamente dalla normativa l’esclusione dai benefici di legge dei lavoratori dipendenti non residenti nei comuni colpiti, anche se abbiano ivi svolto l’attività lavorativa. Deduce, in particolare, che da un’interrogazione anagrafica risultava che la contribuente dal 15.9.1978 al 29.4.1996 aveva residenza e domicilio fiscale in Gravina di Catania, comune non rientrante tra quelli elencati nel d.P.C.M. del 15.1.1991.
Il motivo di doglianza è fondato.
Giova premettere che nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato (Cass. n. 16984/2023, Rv. 66825801). Ciò in quanto, nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall’Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 22616/2024, Rv. 67225601).
Peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato che, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso, derivante dall’adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 1906/2020, Rv. 656784-01). (Cass. n. 21197 del 2014 e
numerose altre successive, tra cui, Cass. n. 28829 del 2021, in motivazione, par. 3.3. e la giurisprudenza ivi richiamata, e da ultimo Cass. 35042 del 2023).
Ciò premesso, l’art. 1 , comma 665, della l. n. 190 del 2014 ha riconosciuto il beneficio in questione ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990. Tale ordinanza, poi, ha rimesso ad un successivo d.P.C.M. l’individuazione dei comuni delle provinc e di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici predetti.
Trattandosi di un’agevolazione finanziaria, essa va interpretata in senso stretto, in virtù del principio di tassatività delle norme agevolative o esonerative: queste ultime, infatti, derogano al sistema generale con la conseguenza che non possono essere applicate in via estensiva o analogica.
Orbene, questa Corte ha già avuto modo di occuparsi (cfr. Cass. 30837/2024; n. 28829/2021; n. 29811/2021, tutte non massimate) della questione di diritto se il beneficio fiscale, previsto dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’individuazione fattane dall’ ordinanza resa dal Ministro per il coordinamento della protezione civile il 21 dicembre 1990, sia applicabile in favore del soggetto che non aveva la residenza in uno dei comuni individuati dal decreto reso dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991 e se, comunque, tale beneficio spettasse al soggetto che prestava attività di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetto svolgente attività d’impresa in uno di quei comuni.
Richiamandosi a quanto affermato da questa Corte nelle sopra citate pronunce, deve osservarsi che, ai fini del rimborso, il requisito
della residenza in uno dei comuni individuati dal d.P.C.M. 15 gennaio 1991 è imprescindibile, sicché il rimborso non spetta ai soggetti che all’epoca dell’evento sismico non avevano residenza in uno dei predetti comuni. Peraltro, l’art. 3, comma 2, dell’ordinanza resa dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile il 21 dicembre 1990, individuando i beneficiari delle provvidenze fiscali con riguardo a coloro che svolgono «la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse», non comprende i soggetti che, pur non avendo residenza in uno dei comuni individuati dal suindicato d.P.C.M., svolgessero attività lavorativa alle dipendenze di imprese aventi sede in uno dei predetti comuni, limitandosi a collaborare all’altrui attività, ma non esercitando una propria attività.
Di conseguenza, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto che il contribuente possieda tutti i requisiti, in primis quello della residenza, per poter usufruire del beneficio.
Ha, pertanto, errato la C.t.r. nel riconoscere il beneficio alla contribuente, omettendo di verificare se la stessa fosse residente, all’epoca del sisma, in uno dei comuni individuati dal suddetto d.P.C.M., tenuto conto altresì della documentazione versata in atti dall’Agenzia delle entrate.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per la valutazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso chiesto dal contribuente, alla luce di quanto sopra esposto, nonché per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione