Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6180 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 5   Num. 6180  Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 08/03/2025
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE – Rimborso del 90% RAGIONE_SOCIALE imposte versate – Presupposti – Residenza in uno dei Comuni colpiti – Onere RAGIONE_SOCIALE prova.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7930/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME COGNOME
– intimata – avverso  la sentenza  RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  n.  8387/2022, depositata il 10.10.2022 non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Catania,  NOME  impugnava  il  silenzio  rifiuto
formatosi sull’istanza da l ei presentata, per ottenere il rimborso del 90% dei  tributi  versati  con  riferimento  al  triennio  1990-1992,  ai sensi dell’art. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 289 del 2002 per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990.
In  primo  grado,  la  C.t.p.  accoglieva  il  ricorso,  con  decisione confermata in appello, sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazione che il rimborso spettava ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed equiparati e che la contribuente aveva presentato la relativa istanza.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE ,  sulla  base  di  un  solo  motivo.  Rimaneva intimata la contribuente.
CONSIDERATO CHE:
Con l’ unico motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione del l’art. 2697 c.c.; degli artt. 9, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 289 del 2002 e 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014; dell’art. 3 dell’ord. del Ministro per il coordinamento RAGIONE_SOCIALE protezione civile del 21.12.1990; del d.P.C.M. del 15.1.1991; dell’art. 14 RAGIONE_SOCIALE preleggi e dell’art. 134 Cost., in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere che la contribuente potesse beneficiare del rimborso, senza aver dimostrato l’esistenza di tutti i presupposti per fruirne, con particolare riferimento alla residenza negli anni in questione in uno dei comuni interessati dal sisma, emergendo univocamente dalla normativa l’esclusione dai benefici di legge dei lavoratori dipendenti non residenti nei comuni colpiti, anche se abbiano ivi svolto l’attività lavorativa. Deduce, in particolare, che da un’interrogazione anagrafica risultava che la contribuente dal DATA_NASCITA al 29.DATA_NASCITA.1996 aveva residenza e domicilio fiscale in Gravina di Catania, comune non rientrante tra quelli elencati nel d.P.C.M. del 15.1.1991.
Il motivo di doglianza è fondato.
Giova premettere che nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato (Cass. n. 16984/2023, Rv. 66825801). Ciò in quanto, nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano RAGIONE_SOCIALE prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall’Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 22616/2024, Rv. 67225601).
Peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato che, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso, derivante dall’adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 1906/2020, Rv. 656784-01). (Cass. n. 21197 del 2014 e
numerose  altre  successive,  tra  cui,  Cass.  n.  28829  del  2021,  in motivazione, par. 3.3. e la giurisprudenza ivi richiamata, e da ultimo Cass. 35042 del 2023).
Ciò premesso, l’art. 1 , comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014 ha riconosciuto il beneficio in questione ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento RAGIONE_SOCIALE protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990. Tale ordinanza, poi, ha rimesso ad un successivo d.P.C.M. l’individuazione dei comuni RAGIONE_SOCIALE provinc e di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici predetti.
Trattandosi di un’agevolazione finanziaria, essa va interpretata in  senso  stretto,  in  virtù  del  principio  di  tassatività  RAGIONE_SOCIALE  norme agevolative  o  esonerative:  queste  ultime,  infatti,  derogano al sistema  generale  con  la  conseguenza  che  non  possono  essere applicate in via estensiva o analogica.
Orbene, questa Corte ha già avuto modo di occuparsi (cfr. Cass. 30837/2024; n. 28829/2021; n. 29811/2021, tutte non massimate) RAGIONE_SOCIALE questione di diritto se il beneficio fiscale, previsto dall’art. 1, comma 665, RAGIONE_SOCIALE l. n. 190 del 2014, per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in RAGIONE_SOCIALE, secondo l’individuazione fattane dall’ ordinanza resa dal Ministro per il coordinamento RAGIONE_SOCIALE protezione civile il 21 dicembre 1990, sia applicabile in favore del soggetto che non aveva la residenza in uno dei comuni individuati dal decreto reso dal AVV_NOTAIO del Consiglio dei Ministri il 15 gennaio 1991 e se, comunque, tale beneficio spettasse al soggetto che prestava attività di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetto svolgente attività d’impresa in uno di quei comuni.
Richiamandosi a quanto affermato da questa Corte nelle sopra citate pronunce, deve osservarsi che, ai fini del rimborso, il requisito
RAGIONE_SOCIALE residenza in uno dei comuni individuati dal d.P.C.M. 15 gennaio 1991 è imprescindibile, sicché il rimborso non spetta ai soggetti che all’epoca dell’evento sismico non avevano residenza in uno dei predetti comuni. Peraltro, l’art. 3, comma 2, dell’ordinanza resa dal Ministro RAGIONE_SOCIALE il 21 dicembre 1990, individuando i beneficiari RAGIONE_SOCIALE provvidenze fiscali con riguardo a coloro che svolgono «la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse», non comprende i soggetti che, pur non avendo residenza in uno dei comuni individuati dal suindicato d.P.C.M., svolgessero attività lavorativa alle dipendenze di imprese aventi sede in uno dei predetti comuni, limitandosi a collaborare all’altrui attività, ma non esercitando una propria attività.
Di conseguenza, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto che il contribuente possieda tutti i requisiti, in primis quello RAGIONE_SOCIALE residenza, per poter usufruire del beneficio.
Ha,  pertanto,  errato  la  C.t.r.  nel  riconoscere  il  beneficio  alla contribuente, omettendo di verificare se la stessa fosse residente, all’epoca  del  sisma,  in  uno  dei  comuni  individuati  dal  suddetto d.P.C.M., tenuto conto altresì RAGIONE_SOCIALE documentazione versata in atti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo per la valutazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso chiesto dal contribuente, alla luce di quanto sopra esposto, nonché per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte,  in  accoglimento  del  ricorso,  cassa  la  sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  Sezione